AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.6
Data decisione, Autorità: 26.08.2021, IICCA
Ricorso: TF 4A_507/2021
Titolo: Compravendita di prodotti farmaceutici. Competenza territoriale. Validità di una clausola di proroga di foro scritta in caratteri minuscoli e inserita in coda a una email
Incarto n. 12.2021.6
Lugano 26.8.2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.46 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 16 marzo 2020 da
AO 1 rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 85'692.15 oltre interessi, domanda cui si è opposta la convenuta,
e ora sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta che il Pretore ha respinto con decisione del 27 novembre 2020,
appellante la convenuta con atto di appello di data 15 gennaio 2021, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e, in via subordinata, che la petizione venga rinviata all’istanza precedente per una nuova decisione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre con osservazioni (corretto: risposta) del 28 aprile 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
In data 1° giugno 2018 AO 1 - ditta attiva nel commercio di prodotti farmaceutici - si è rivolta a AP 1 - società che si occupa di logistica e trasporti - e più precisamente alla sua succursale di __________ per organizzare il trasporto verso un cliente in Giordania di due colli contenenti dei farmaci (doc. A, pag. 3, email del 1° giugno 2018 ore 09:03);
Lo stesso giorno AO 1 ha contattato nuovamente la ditta di trasporti per organizzare l’invio di un cartone con dei medicinali considerati stupefacenti (doc. A, pag. 13, email del 1° giugno 2018 ore 12.09) destinati a un suo cliente in Turchia.
AP 1 ha accettato entrambi gli incarichi indicando alla controparte i relativi costi, e più precisamente fr. 295.- per la spedizione in Turchia (doc. A, pag. 10) e fr. 675.- per la spedizione verso la Giordania (doc. A, pag. 3).
Stabiliti via email gli ultimi dettagli operativi degli invii, AP 1 ha preso in consegna i farmaci da spedire per il tramite di Ga__________ SA (doc. A, pag. 6), nel frattempo finita in liquidazione.
A causa di una svista del trasportatore la merce destinata alla Turchia è finita in Giordania e quella destinata alla Giordania è finita in Turchia (doc. C).
AO 1 ha quindi chiesto a AP 1 il rimborso del danno patito (doc. M), richiesta a cui quest’ultima non ha però dato seguito.
Previo tentativo di conciliazione (CM.2019.222), in data 16 marzo 2020 AO 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 2, una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 85'692.15 quale risarcimento dei danni derivanti dall’errato invio della merce affidatale.
Per sua parte la convenuta si è opposta integralmente alla richiesta e ha sollevato in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. In sintesi, a mente di AP 1 l’azione avrebbe dovuto essere proposta innanzi al tribunale di Bülach e ciò sia in ragione della proroga di foro pattuita dalle parti, sia perché le condizioni generali SP__________ integrate nel contratto prevedono all’art. 33 il foro della sede dello spedizioniere.
In sede di replica l’attrice ha sostenuto la nullità della proroga di foro in difetto di una specifica pattuizione scritta. Essa ha argomentato che un semplice rimando posto a margine di un formulario, non sottoscritto, e l’indicazione in caratteri minuscoli in fondo a una email non potevano fondare una valida proroga di foro. Analogo discorso per le condizioni generali che non sarebbero state validamente integrate al contratto. Essa ha contestato che vi sia stata accettazione da parte sua di queste clausole.
In sede di duplica la convenuta ha ribadito e approfondito le proprie argomentazioni.
Dopo aver limitato, con l’accordo delle parti, l’udienza del 23 novembre 2020 alla discussione della sola eccezione di incompetenza territoriale, il Pretore, con il giudizio qui impugnato, l’ha respinta. In sintesi, il giudice di prime cure, dopo aver ricordato i principi applicabili alla problematica in esame, ha osservato che nel concreto caso la proroga di foro e le condizioni generali erano sì indicate in calce alle email della convenuta, nei moduli di consegna e nelle fatture, esse erano però scritte in caratteri estremamente piccoli e collocate in posizioni poco visibili e fuorvianti. In questo contesto egli ha ritenuto che l’esistenza di un consenso effettivo dell’attrice alla proroga di foro e all’integrazione delle condizioni generali non potesse essere ammessa.
Per sua parte AO 1 con risposta del 28 aprile 2021 postula l’integrale reiezione del gravame.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Il Pretore ha già brevemente evocato i principi applicabili alla fattispecie, nel concreto caso vale nondimeno la pena porre l’accento su alcuni aspetti che si rivelano essenziali per dirimere la vertenza. Giusta l’art. 17 CPC, laddove la legge non prevede un foro imperativo, le parti possono concordare una proroga di foro. L’accordo deve essere stipulato per iscritto o in altra forma che ne consenta la prova per testo (art. 17 cpv. 2 CPC), esigenze formali queste che - secondo dottrina e giurisprudenza - vanno interpretate in maniera autonoma e risultano soddisfatte anche da telex, telefax e email così come da condizioni generali e clausole figuranti in internet, purché le stesse siano state espressamente accettate dalla controparte e questa accettazione sia comprovabile per testo (cfr. anche Infanger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed., n. 26 e 27 ad art. 17 CPC). Aspetto quello dell’effettiva accettazione che riveste un ruolo centrale. Per essere valida, infatti, una proroga di foro deve rispettare non solo le esigenze di forma previste dall’art. 17 cpv. 2 CPC ma pure le condizioni applicabili a tutti i contratti: essa deve essere conclusa da persone aventi l’esercizio dei diritti civili, legittimate e deve contenere uno scambio di manifestazioni di volontà chiare e concordanti (Haldy, in: Commentaire Romand, CPC, 2ª ed., n. 14 e 15 ad art. 17 CPC). Non è necessario che la pattuizione sia stata sottoscritta dalle parti; dal punto di vista probatorio l’apposizione di una firma riveste nondimeno un ruolo importante. Decisivo è che le parti si siano dichiarate d’accordo con la pattuizione e che la stessa rispecchi la loro volontà (Infanger, op. cit., n. 27 ad art 17 CPC; Hedinger/ Hostettler in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 21 ad art. 17 CPC), condizioni queste che - come vi vedrà nei considerandi che seguono - in concreto fanno difetto. Conformemente ai principi generali, l’onere della prova incombe a chi si appella alla proroga di foro (8 CC).
Come accennato poc’anzi, in questa sede AP 1, riproponendo sostanzialmente quanto addotto innanzi al Pretore, ribadisce la tesi secondo cui la proroga di foro è stata validamente pattuita in quanto menzionata nelle email doc. A trasmesse alla controparte, la quale le ha lette e “quindi ha preso nota anche del foro competente Bülach o almeno ha avuto la possibilità di leggerle” (appello, pag. 12). Sempre secondo l’appellante, AO 1 avrebbe dato tacitamente il suo assenso continuando la corrispondenza. Essa ha inoltre osservato che tale indicazione figurava pure nelle fatture (doc. I e L) e nei moduli di consegna utilizzati per precedenti affari (doc. 5), ciò che - a suo dire - non poteva sfuggire all’attrice. L’appellante ha altresì aggiunto che la controparte, sottoscrivendo gli ordini di spedizione doc. B, aveva dichiarato di aver preso atto dell’applicazione delle condizioni generali SP__________.
Queste argomentazioni non convincono. A ragione, nel proprio giudizio il Pretore ha posto l’accento sul carattere - estremamente piccolo - e sulla disposizione - quantomeno fuorviante - dell’indicazione della proroga di foro e del rinvio alle condizioni generali, aspetti che l’appellante omette (volutamente) di affrontare compiutamente nel proprio ricorso.
È fuori di dubbio che nei documenti agli atti il rinvio al foro e alle condizioni generali è scritto in caratteri molto piccoli ed è collocato in punti che non solo non ne evidenziano l’importanza ma che sembrano essere stati scelti proprio con l’intento di celarne la presenza.
In particolare, nelle email doc. A la dicitura in esame figura dopo i saluti e (addirittura) dopo la firma e i contatti di chi scrive, ed è posizionata subito sopra l’avvertenza circa la natura confidenziale del messaggio, di cui riprende il carattere tipografico, più piccolo del restante testo della email.
L’inserimento di elementi di tale importanza in un punto che, in base alla comune esperienza, il destinatario della email tende a non leggere ritenendo di avere a che fare (solo) con clausole pro forma e/o di natura stilistica costituisce un evidente caso di malafede.
Vero è che - diversamente del resto dell’indicazione - il rinvio al link delle condizioni generali è scritto in stampatello, non è però dato sapere se nelle email originali lo stesso apparisse in un colore diverso dal resto del testo ciò che avrebbe potuto aumentarne la visibilità.
Giustificato si rivela il rimprovero mosso dall’appellante al Pretore di aver giudicato non provato l’effettivo funzionamento del link (appello, pag. 15), allegazione che non era stata contestata dall’attrice e deve pertanto essere ritenuta ammessa; nel concreto caso, questo aspetto riveste tuttavia un ruolo secondario per rapporto all’assenza di un consenso effettivo da parte di AO 1 all’integrazione delle clausole in esame.
Discorso analogo deve essere fatto in relazione alle fatture doc. I e L, dove l’indicazione figura in piccolo, sul bordo sinistro del foglio, al di fuori del campo coi dati della consegna. A ogni buon conto, la portata di questi documenti non può essere ritenuta decisiva ai fini del presente giudizio, il loro allestimento essendo posteriore alla conclusione del contratto.
Di scarsa portata pratica si rivela pure il richiamo da parte di AP 1 del doc. B (appello, pag. 14). In primis, va osservato che questo documento fa riferimento unicamente alle condizioni generali e non menziona la proroga di foro, ciò che comporterebbe comunque - in caso di loro applicabilità - il rigetto dell’eccezione in virtù dell’art. 33 cpv. 2 CG SP__________ che riconosce la competenza del foro della sede della succursale che ha ricevuto il mandato, in concreto quella di Manno. Secondariamente, come per i precitati doc. I e L, anche sui due formulari di cui al doc. B la dicitura è collocata in fondo al foglio, sotto la firma, al di fuori del riquadro con le indicazioni relative alla spedizione ed è scritta in caratteri minuscoli tanto da risultare molto più piccola di tutte le altre informazioni riportate nello scritto.
A titolo di complemento è utile inoltre segnalare che non è dato sapere a chi appartenga la firma (in realtà una semplice sigla) apposta su questi documenti.
Alla luce di tutto quanto qui evidenziato l’ammissione di un accordo di AO 1 all’integrazione della proroga di foro come pure delle condizioni generali non può che essere giudicata problematica. Gli elementi addotti da AP 1 non paiono infatti sufficienti per comprovare uno scambio di manifestazioni di volontà chiare e concordanti in relazione a questi punti.
Malgrado la mancata integrazione nel CPC della così detta “teoria tipografica” del Tribunale Federale
La produzione da parte di AP 1 dei bollettini doc. 5 - riferiti a transazioni precedenti - non è atta a sovvertire le considerazioni sovraesposte non essendo sufficiente per comprovare né l’integrazione delle clausole qui in esame né la sussistenza di una prassi consolidata tra le parti avente per oggetto la proroga di foro.
Abbondanzialmente non si può inoltre non ravvisare un problema connesso al potere di rappresentanza - o piuttosto alla sua assenza - dei redattori delle email doc. A. Né Fe__________ (dipendente di AO 1) né Ma__________ e Jo__________ (dipendenti di AP 1) disponevano di diritto di firma per conto delle qui contendenti e ben difficilmente potevano essere ritenuti legittimati a trattare aspetti sensibili quali l’integrazione delle condizioni generali e, per quanto qui interessa, la pattuizione di una proroga di foro.
Sulla base di quanto illustrato non si può pertanto che concludere negando la pattuizione di una valida proroga di foro. L’eccezione di incompetenza territoriale deve pertanto essere respinta e la sentenza pretorile confermata.
In particolare, l’appellante riporta in maniera imprecisa quanto illustrato dalla dottrina in relazione al “Prinzip der halben Schriftlichkeit” (appello, pag. 12), nozione sviluppata in relazione - tra gli altri - all’ormai abrogato art. 9 cpv. 2 LForo ma che non rispecchia le esigenze - più severe - poste dall’art. 17 cpv. 2 CPC secondo cui la conferma scritta di un accordo orale non è sufficiente per adempierne le premesse di forma (cfr. anche Hedinger/ Hostettler, op. cit., n. 19 ad art. 17 CPC; Infanger, op. cit., n. 28 ad art. 17 CPC).
Per quanto attiene invece alla sentenza DTF 139 III 345 si osserva che la stessa fa riferimento all’art. 23 Convenzione di Lugano, norma che pone esigenze di forma meno severe rispetto all’art. 17 cpv. 2 CPC (cfr. anche Haldy, op. cit., n. 14 ad art. 17 CPC), i concetti ivi espressi non risultano pertanto direttamente applicabili alla presente fattispecie.
Per questi motivi
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 15 gennaio 2021 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali d’appello di complessivi fr. 3’000.-, sono poste a carico di AP
L’appellante rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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