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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.4
Data decisione, Autorità: 14.09.2022, ICCA
Titolo: Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
Incarto n. 11.2022.4
Lugano 14 settembre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta
della giudice:
Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa DM.2022.1 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 2 gennaio 2022 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
CO 1 ora in (patrocinata dall PA 2 ),
giudicando sull'appello presentato il 17 gennaio 2022 da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 4 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1980) e CO 1 (1982) si sono sposati a __________ (I) il 10 maggio 2008. Dal matrimonio sono nati M__________ il 31 ottobre 2008 e G__________ il 1° luglio 2016. I coniugi si sono separati il 1° gennaio 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per sistemarsi altrove. Nell'agosto del 2020 la moglie si è trasferita a __________ con i figli.
B. Il 2 gennaio 2022 AP 1 ha presentato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una petizione di divorzio non motivata. Con decisione del 4 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato l'azione irricevibile “per litispendenza altrove”, avendo la moglie già precedentemente introdotto un'azione di divorzio a __________ dove si era nel frattempo trasferita. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'attore.
C. Contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 gennaio 2022 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare ricevibile la propria azione di divorzio. Nelle sue osservazioni dell'11 marzo 2022 CO 1 ha proposto di respingere l'appello.
D. Nel frattempo, con decisione del 2 giugno 2022 il Tribunale distrettuale di __________ dopo avere constatato che al momento di introdurre l'azione di divorzio nessun coniuge era domiciliato nel Cantone di __________, si è dichiarato incompetente per territorio e non è entrato nel merito di un'istanza cautelare presentata il 13 maggio 2022 da CO 1.
Il 21 giugno 2022 la moglie ha così ritirato l'azione di divorzio e l'ha riproposta, richiamando l'art. 63 CPC, il 5 luglio 2022 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, il quale ha convocato le parti all'udienza di conciliazione del 7 settembre 2022 (inc. DM.2022.43; inc. 11.2022.113).
E. Il 12 settembre 2022 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo dato atto all'udienza di conciliazione della competenza territoriale della Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione:
– avv. dott. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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