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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.61
Data decisione, Autorità: 08.09.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo contro la retrocessione delle raccomandate contenenti le decisioni di rigetto prima della scadenza del termine di ritiro indicato sul relativo avviso
Incarto n. 14.2022.61
Lugano 8 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nelle cause SO.2022.72, SO.2022.73 e SO.2022.74 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promosse con istanze rispettivamente del 24 gennaio, 31 gennaio e 11 febbraio 2022 da
RE 1 RE 2,
contro
Comune CO 3 (rappresentato dal proprio Municipio, ) Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dal Tribunale federale svizzero, Losanna) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 21 aprile 2022 presentato da RE 1 contro le tre raccomandate spedite dal Giudice di pace il 5 aprile 2022;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la reclamante chiede anzitutto “alla Camera civile dei reclami di verificare se gli atti procedurali 98., 98. e 98.__________ corrispondono alla Giu-dicatura di pace del circolo di Taverne, invitando a compiegarli in tempi utili senza cagionare ritardi, illiceità procedurali e costituzionali nell’evasione”;
che per accertare la propria competenza (giusta l’art. 48 lett. e n. 1 della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]), la Camera ha verificato che le raccomandate citate dalla reclamante contenevano le sentenze emesse dalla Giudice di pace del circolo di Taverne il 5 aprile 2022 nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzione per debiti avviate da RE 1 e dal marito RE 2 chiedenti la sospensione di tre esecuzioni (n. __________, __________ e __________) dirette contro quest’ultimo;
che dal tracciamento delle tre raccomandate si evince che la destinataria è stata avvisata del loro deposito presso l’ufficio di Gravesano il 6 aprile 2022 e ch’esse sono state rinviate al mittente otto giorni dopo, il 14 aprile 2022;
che sull’invito di ritiro prodotto dalla reclamante (allegato 1), la Posta ha indicato per errore quale ultima data di ritiro il 17 aprile (che era una domenica) anziché il 13 aprile;
che l’errore non è imputabile alla Giudice di pace;
che la notifica di un atto non è poi una decisione impugnabile con un reclamo;
che la reclamante ha peraltro correttamente segnalato alla Giudicatura di pace di non aver potuto ritirare le note raccomandate con e-mail del 20 aprile 2022 (allegato 3), ma non ha atteso la risposta prima d’inoltrare, il 21 aprile, il reclamo in esame;
che un reclamo sarebbe stato possibile solo contro la decisione del Giudice di pace, fosse essa negativa (rifiuto di consegnarle le tre decisioni), nel qual caso RE 1 avrebbe potuto interporre reclamo contro le decisioni entro dieci giorni dalla comunicazione;
che prematuro, il reclamo in esame è di conseguenza irricevibile;
ch’esso è d’altronde senza oggetto per quanto riguarda l’esecuzione n. __________, che si è estinta con il suo ritiro dopo il pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che le ulteriori domande formulate dalla reclamante sfuggono alla competenza della scrivente Camera;
che le spese processuali sarebbero da porre a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), in concreto quindi della reclamante, ma, stante le peculiarità della fattispecie, si può, eccezionalmente, prescindere dal riscuoterle, così come dal notificare il reclamo e il giudizio odierno alle controparti;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'379.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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