AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2022.92
Data decisione, Autorità:
12.09.2022, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito alla conferma del ricorrente di non mantenere il ricorso, diventato senza oggetto
Incarto
n.
15.2022.92
Lugano
12 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 luglio 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 18 luglio 2022
nella procedura n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, BE-
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
preso atto che con scritto 7 settembre 2022, entro il
termine impartitole con ordinanza del 26 agosto 2022, la RI 1 ha confermato di
non voler mantenere il ricorso, da considerare senza oggetto in seguito alla
sostituzione del provvedimento impugnato con la decisione 2 agosto 2022 dell’Office
des poursuites di Ginevra, rimasta incontestata;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta
a sua volta priva d’oggetto, come la domanda di effetto sospensivo, e debba di
conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla
notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100
cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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