AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2021.167
Data decisione, Autorità: 22.06.2022, CDP
Titolo: Richiesta di revoca della misura di protezione e del curatore da parte dei familiari del curatelato; sussidiarietà della misura di protezione; assenza di motivi gravi
Incarto n. 9.2021.167
Lugano 22 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la richiesta di revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni istituita in favore di
PI 1 rappr. da: CURA 1
giudicando sul reclamo presentato il 22 ottobre 2021 da RE 1 contro la decisione emanata il 14 settembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 22 aprile 2016 PI 1, nato il 1926, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) di istituire in suo favore una curatela volontaria. Il medico curante ha attestato la sua capacità di intendere e di volere (scritto 14 giugno 2016 del dr. med. __________ all’Autorità di protezione).
B. Con decisione 22 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394-395 CC. Quale curatore è stato nominato CURA 1, con i seguenti compiti: (a) rappresentare l’interessato nei suoi aspetti di gestione amministrativa, segnatamente nei rapporti con le Autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, le assicurazioni private e sociali, altre istituzioni o persone private; (b) rappresentare l'interessato nella gestione dei propri affari finanziari con pieni poteri, compresi quelli di aprire, chiudere e gestire autonomamente il patrimonio, con diritto di firma individuale, amministrare l'insieme dei redditi e del patrimonio con la dovuta diligenza ed effettuare tutti i pagamenti correnti; (c) ricevere direttamente la corrispondenza amministrativa.
C. A seguito di un evento cerebrovascolare “che ha peggiorato le difficoltà alla marcia già preesistenti” e del relativo ricovero, il Centro __________ ha certificato che l’interessato necessita “di un’assistenza 24h/24h” e che “per evitare un ricovero in casa anziani che il paziente rifiuta categoricamente, il rientro a domicilio è subordinato alla presenza di una badante 24h/24h” (scritto 14 luglio 2016 dr. med. __________ all’Autorità di protezione).
D. Con scritto 29 luglio 2020 all’Autorità di protezione il curatore ha ribadito quanto indicato nel suo rapporto morale 2019, e meglio le perplessità “circa la possibilità di far fronte agli impegni correnti oltre i sei mesi dall’estensione del rapporto”, in quanto PI 1 “non dispone di una riserva di liquidità” (pag. 1). CURA 1 indicava che avrebbe chiesto ai familiari del curatelato “di riconoscere i costi assunti per la seconda casa di proprietà del sig. PI 1 (che non intende destinare ad altro scopo se non quello di metterla saltuariamente a loro disposizione) come pure i costi per il rifornimento di gasolio per ambedue le abitazioni (importo stimato in CHF 6'500.–” (pag. 1). Il curatore chiedeva all’Autorità di protezione “di rilasciarmi il necessario nulla osta (eventualmente dopo un parere di un professionista del settore) affinché possa dare avvio alle azioni necessarie per formalizzare la vendita dei terreni” part. __________, privi di interesse poiché difficilmente edificabili in ragione di una particella di proprietà di terzi, che avrebbero invece interesse ad acquistare i terreni intorno (pag. 1-2). Oltre all’assenza della liquidità necessaria per coprire i costi correnti, il curatore evocava “importanti lavori di manutenzione che necessitano di interventi urgenti, in particolare il risanamento dell’appartamento che si trova al piano terreno dello stabile occupato dal sig. PI 1, completamente invaso dalle muffe” (pag. 1).
E. Con lettera 5 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha condiviso l’impostazione del curatore riguardo alla necessità di “monetizzare parte del patrimonio immobiliare che non è più di suo diretto interesse”, autorizzando “di principio” la vendita a trattative private di quei fondi dalla “sfortunata forma a ferro di cavallo”, chiedendo tuttavia al curatore di sottoporre l’offerta d’acquisto ricevuta di fr. 700'000.– “ai parenti più stretti dell’interessato, per loro semplice conoscenza, avvisandoli che questa Autorità ha deciso che darà mandato al più presto ad un architetto, affinché rilasci la stima sul valore commerciale dei tre oggetti, che sarà inviata ai parenti e agli interessati, dopodiché autorizzerà la vendita a chi più si avvicinerà al valore di stima”. Con scritto 18 agosto 2020 il curatore ha informato in tal senso la sorella dell’interessato, RE 1, e i di lei figli __________, __________ e __________.
F. Con scritto 19 agosto 2020 all’Autorità di protezione la sorella e i tre nipoti di PI 1 si sono opposti alla vendita delle suddette particelle. Essi affermano di essere disponibili ad aiutare in caso di bisogno, mettendo a disposizione risorse finanziarie, ed opponendosi ad una vendita negli ultimi anni di vita del curatelato, ad un prezzo fuori luogo. Essi ritengono che tale modo di agire non difenda gli interessi dell’interessato e dei suoi futuri eredi.
G. Con lettera 27 agosto l’Autorità di protezione ha trasmesso tale scritto al curatore e lo ha autorizzato “a dare ogni informazione concernente la situazione economica di PI 1 alla sorella e ai nipoti, esponendo loro il fabbisogno non coperto”, assegnando loro “un termine ragionevole per confermare o meno se assumono i costi non coperti dalle entrate” alfine di permettere all’Autorità di decidere come procedere.
Con scritto 30 agosto 2020 all’Autorità di protezione, CURA 1 ha evidenziato come “i parenti partono dal presupposto che lo scopo della curatela sia principalmente quello di conservare il loro diritti e le proprietà che saranno loro assegnate al decesso del sig. PI 1”, respingendo le accuse dei parenti dell’interessato e confermando la proposta di vendita immobiliare, vantaggiosa per il curatelato, che si è dichiarato d’accordo con l’operazione (pag. 1). Il curatore ha peraltro segnalato di non aver avuto sufficiente liquidità per far fronte ai bisogni economici del suo pupillo del mese di agosto 2020 (stipendi, generi alimentari, premio cassa malati e conguaglio imposte cantonali), mese definito “fortunato” poiché senza scadenze di conteggi AVS, imposte alla fonte, casse pensioni dei dipendenti e scadenze di polizze assicurative (pag. 2).
H. Con scritto 6 settembre 2020 __________ ha ribadito l’opposizione alla vendita di terreni ed ha rinnovato la disponibilità della famiglia a contribuire finanziariamente alle difficoltà del curatelato.
I. Con perizia 14 settembre 2020, commissionata dall’Autorità di protezione, è stato stabilito un valore di stima dei tre fondi in questione di fr. 690'000.–.
L. Con scritto 4 ottobre 2020 RE 1 ha aderito alla proposta, formulata dall’Autorità di protezione sulla base della rendicontazione allestita dal curatore, di contribuire assieme ai figli al fabbisogno mensile scoperto di PI 1, per l’importo di fr. 2'000.–, saldando inoltre ulteriori importi (riguardanti l’immobile __________ di loro utilizzo durante i soggiorni in Ticino e il gasolio per quella casa e per l’immobile __________ abitato dal curatelato). Con lettera 20 ottobre 2020 il curatore ha indicato che tali importi avrebbero dovuto essere versati in via anticipata e trimestralmente, oltre a sottolineare l’esigenza di manutenzione straordinaria per i due immobili, in particolare per l’appartamento al pian terreno della casa __________, nello stabile dove vive il curatelato, con fabbisogni che eccedono le cifre messe a disposizione dei familiari. Con risposta 23 ottobre 2020 __________ ha confermato il sostegno finanziario anche in caso di fabbisogni finanziari straordinari.
In sede di udienza 28 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha dunque accantonato l’ipotesi di realizzazione delle part. __________.
M. In data 1° marzo 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato a __________ l’avvenuto rimborso assicurativo per danni da grandine avvenuti nel settembre 2020 all’appartamento al pian terreno della casa __________ (allagato a seguito di tale evento meteorologico), chiedendo una presa di posizione sulla ristrutturazione di tale appartamento.
N. Con scritto 24 maggio 2021 __________ ha informato l’Autorità di protezione che in occasione di una visita a tale appartamento aveva constatato “che vari oggetti erano stati spostati e alcuni di essi non erano più lì” e che “abbiamo trovato adesivi su mobili antichi di nostro zio etichettati «» e «»”, probabilmente “segnati per essere portati via”. Oltre ad opporsi al risanamento caldeggiato da CURA 1 (“dato che è asciutto e con una regolare ventilazione non dovrebbe essere pericolo d’umidità”), __________ chiedeva un esame approfondito della situazione ed una presa di posizione da parte dell’Autorità di protezione, oltre che la restituzione di tutti gli oggetti rimossi. Egli ha in particolare chiesto all’Autorità di protezione “di considerare un’alternativa all’attuale curatela del nostro zio”, visto quanto accaduto e la relativa perdita di fiducia. Un elenco fotografico di oggetti mancanti nell’appartamento è stato inviato da __________ con e-mail 3 luglio 2021.
O. Con lettera 4 giugno 2021 il curatore ha preso posizione sullo scritto, ribadendo la necessità di lavori di manutenzione straordinaria e urgente dell’appartamento in questione (in particolare, l’urgenza di far valutare la situazione da un professionista) e affermando di aver fatto smaltire soltanto una serie di mobili in cattivo stato e danneggiati a seguito dell’evento meteorologico del settembre 2020. CURA 1 sottolineava che il curatelato, nonostante l’importante sostanza immobiliare, non disponeva più di liquidità, e chiedeva dunque che i parenti di PI 1 gli mettessero a disposizione la somma di fr. 30'000.– per far fronte alle spese necessarie e correnti.
P. Con decisione 10 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha parzialmente respinto le richieste contenute nello scritto 24 maggio 2021 dei familiari. Ha inoltre parzialmente accolto la richiesta di accesso agli atti del loro patrocinatore e ha assegnato un termine per pronunciarsi se versare a prestito a favore dell’interessato la somma di fr. 30'000.– per coprire l’ammanco di liquidità.
Con ordinanza 24 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a dare incarico all’arch. __________ per un sopralluogo e la valutazione dello stato dell’appartamento al pian terreno della casa __________ e l’indicazione dei lavori necessari.
Q. Con lettera 6 settembre 2021 il curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione una tabella di dettaglio delle spese da affrontare dal curatelato, per fr. 32'930.99, sottolineando come la situazione finanziaria sia estremamente delicata.
R. Con scritto 13 settembre 2021 il patrocinatore dei familiari del curatelato ha lamentato che nella decisione 10 agosto 2021 l’Autorità di protezione non abbia preso posizione sulla richiesta di revoca della curatela, affermando che per la famiglia la misura debba essere eliminata, difettandone i presupposti e non essendo più adeguata ai bisogni dell’interessato. Essi affermano che il curatore non godrebbe più della loro fiducia, in ragione degli oggetti spariti, della ristrutturazione dubbia, delle cadute del curatelato, e ritengono che la curatela debba essere revocata per motivi gravi.
Quanto alla richiesta di fr. 30'000.– la famiglia non si oppone a un simile versamento, ma esige che il curatore indichi quali spese potranno esserci nei prossimi mesi che giustifichino tale importo. I familiari postulano infine che l’Autorità di protezione ordini al curatore di chiarire dove siano finiti gli oggetti indicati nelle fotografie allegate all’e-mail 3 luglio 2021.
S. Con decisione 14 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha assegnato ai parenti del curatelato un termine improrogabile di 7 giorni per decidere “se vogliono anticipare attraverso un prestito di fr. 30'000.– il fabbisogno delle spese, poiché la mancanza di liquidità è seria e concreta”. In mancanza di tali averi, l’Autorità di protezione ha indicato che “si procederà senza più nessun indugio alla vendita dei beni immobili”.
Quanto alla misura di protezione, l’Autorità di protezione ha affermato che “lo stato di salute e la capacità dell’interessato giustificano di mantenere la curatela, peraltro non osteggiata da quest’ultimo”, respingendo dunque la richiesta di revoca presentata dai suoi parenti.
Con e-mail 29 settembre 2021 __________ ha comunicato di aver versato i fr. 30'000.– richiesti.
T. Con memoriale 22 ottobre 2021 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione 14 settembre 2021. La reclamante chiede la revoca della curatela istituita in favore del fratello invocando, da un lato, la sussidiarietà della misura e, dall’altro lato, l’esistenza di motivi gravi.
U. Con osservazioni 9 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha contestato i contenuti del reclamo presentato dalla sorella dell’interessato, rimettendosi al prudente giudizio di questo giudice. Con osservazioni 23 novembre 2021 anche il curatore ha contestato le affermazioni di cui all’impugnativa.
V. In sede di replica 10 dicembre 2021 RE 1 si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e nelle proprie conclusioni, così come il curatore con duplica 23 dicembre 2021. L’Autorità di protezione ha invece comunicato con scritto 14 dicembre 2021 di non avere ulteriori osservazioni da presentare.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
La reclamante chiede la revoca della curatela istituita in favore del fratello invocando, da un lato, la sussidiarietà della misura di protezione e, dall’altro lato, l’esistenza di motivi gravi in capo alla figura del curatore.
2.1. RE 1 ritiene che la curatela non sia più giustificata in quanto vi sarebbero dei motivi gravi “che rendono non più percorribile la curatela del Sig. CURA 1”, che non gode più della fiducia sua e dei suoi tre figli (reclamo, pag. 9). In particolare, il curatore avrebbe “dapprima cercato di vendere al proprietario del terreno contiguo a un prezzo non di mercato un immobile del curatelato”, vendita che “non poggia su alcuna perizia né altra verifica particolare” (reclamo, pag. 9). Scongiurata la vendita, a mente della reclamante i familiari sono stati messi sotto pressione per versare fr. 30'000.– allo zio, “giustificati da una semplice tabella, senza alcun documento giustificativo e senza alcuna spiegazione” (reclamo, pag. 9). La reclamante ritiene che “con i fr. 6'000.– a trimestre versati dalla famiglia non pare esserci ammanco: a fine luglio, sul conto vi erano fr. 1'104.78”, e che “la famiglia si è sempre detta pronta ad aiutare lo zio”, che non vivrebbe dunque in ristrettezze economiche (reclamo, pag. 10). Dalla documentazione agli atti “non figura alcuna indicazione relativa ai motivi per i quali versare fr. 30'000.–” né quali spese si rendano necessarie per quell’importo (reclamo, pag. 10).
Oltre a ciò, un ulteriore motivo grave evocato dalla reclamante consiste nel fatto che “il curatore ha tentato di imporre una ristrutturazione dell'appartamento al pianterreno di __________”, senza riuscirci subito, tentando successivamente “di far nominare come architetto per allestire una perizia un suo amico” e opponendosi “con vigore al preventivo dei costi presentato dall'arch. __________, incaricato dalla famiglia” e successivamente nominato dall’Autorità di protezione (reclamo, pag. 10).
Infine, la reclamante ritiene che il curatore non abbia fornito giustificazioni quanto ad una serie di oggetti mancanti dall’immobile di proprietà del curatelato (reclamo, pag. 10-11). Per tutti questi motivi, RE 1 postula la revoca della curatela istituita in favore del fratello.
2.2. Giusta l’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
Ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6449).
La norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che di una dimissione, si tratta di una revoca o di una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147). Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.9 pag. 229).
Possono in particolare essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
2.3. Alla luce dei principi appena esposti occorre ritenere che i motivi invocati dalla reclamante non sono atti a giustificare la revoca del mandato di curatore conferito a CURA 1. Dall’incarto non emergono né inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe in pericolo degli interessi della persona da proteggere, tali da giustificare una destituzione del curatore.
Il tentativo di mettere in vendita gli immobili inedificati di proprietà di PI 1 risponde alla legittima esigenza del curatore di disporre di liquidità sufficiente per far fronte agli impegni finanziari del curatelato, non indifferenti già solo per la presenza di badanti a domicilio 24h/24h. Il prezzo che era stato offerto dagli interessati da lui reperiti (fr. 700'000.–) non si scosta peraltro sensibilmente dal valore di stima stabilito successivamente tramite accertamento peritale ordinato dall’Autorità di protezione (fr. 690'000.–, cfr. perizia 14 settembre 2020).
Quanto al risanamento dell’appartamento al pianterreno di __________, stabile abitato dal curatelato al primo piano, la perizia effettuata dall’architetto proposto dai familiari conferma le indicazioni del curatore, sottolineando la necessità di un intervento, per dei costi totali stimati a fr. 15'800.– (allegato I, pag. 6). Il perito ha rilevato in particolare l’esistenza “di quel fenomeno particolare che degenera in ambienti malsani, macchie di umido nei muri, comparsa di acqua dai pavimenti dei piani a contatto del terreno” (allegato I, pag. 5). Le critiche della reclamante quanto al fatto che il curatore abbia voluto imporre una ristrutturazione non necessaria (“basta arieggiare un po’ i locali”, cfr. replica, pag. 9) lasciano dunque il tempo che trovano.
Per quanto attiene infine alla sparizione di svariati oggetti dall’appartamento in questione si rileva quanto segue. L’evento meteorologico avverso (“abitazione invasa dall’acqua”, cfr. doc. H), i conseguenti importanti lavori di ripristino dei locali già effettuati (doc. D, doc. E [in cui si menziona ad es. “spostamento mobilio a tappe”, doc. F e doc. G] e lo smaltimento degli stessi presso l’ecocentro di __________ confermano la tesi del curatore, che ha affermato di aver eliminato il mobilio compromesso dall’allagamento dell’appartamento in questione e spostato altrove quanto risparmiato dall’acqua. Non vi è dunque motivo di sospettare che il curatore abbia voluto appropriarsene in maniera illecita o abbia voluto alienare a terzi oggetti di valore, ciò che invero neppure i parenti si spingono ad affermare esplicitamente. I familiari stessi danno anche atto che la contabilità è tenuta “in maniera corretta” (reclamo, pag. 9).
Dall’incarto non emerge dunque alcun motivo grave che permetta di giustificare una rimozione di CURA 1. Questi risulta peraltro ben in chiaro sul fatto che il suo mandato tenda alla protezione degli interessi del curatelato e non alla conservazione del patrimonio di quest’ultimo a beneficio di potenziali futuri eredi, ai quali di fatto è stato conferito un potere di veto sull’attività del curatore – in un procedimento di protezione riguardante una persona non privata dell’esercizio dei diritti civili – unicamente in ragione della dipendenza economica che risulta dalla mancata realizzazione delle particelle summenzionate.
Se è vero che i familiari si sono prestati a fornire assistenza finanziaria a PI 1 alfine di non intaccare il patrimonio immobiliare esistente, non è ammissibile che ciò comporti per il curatore l’impossibilità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari fissi del suo pupillo (quali ad esempio stipendi e contributi sociali trimestrali) o di pianificare in autonomia la necessaria manutenzione degli immobili appartenenti all’interessato. Non si può neppure condividere che il tenore di vita di PI 1 durante gli ultimi anni della sua vita venga determinato da quanto elargito a titolo volontario (sotto forma di prestito) dai familiari, che ritengono di conseguenza – a torto – di avere un potere di controllo e di poter ottenere giustificativi e spiegazioni in merito ad ogni spesa preventivata dal curatore (che risulta peraltro aver sempre fornito, cfr. tabella allegata alla e-mail 10 settembre 2021 all’Autorità di protezione in relazione alla richiesta di fr. 30'000.–, annessa anche alla decisione qui impugnata). Neppure risulta accettabile il fatto che il curatelato – titolare di un patrimonio immobiliare dal valore di stima superiore al milione di franchi – si ritrovi a vivere a fine mese sulla soglia dell’indigenza (per citare l’esempio evocato dalla reclamante, il mese di luglio 2021 è terminato con una liquidità residua di fr. 1'104.78, che secondo i familiari non rappresenterebbe una situazione di ristrettezza economica; cfr. reclamo, pag. 10).
Le argomentazioni e le richieste di revoca del curatore contenute nel reclamo non possono dunque essere condivise.
2.4. Per quanto riguarda la sussidiarietà della misura, RE 1 ritiene che la curatela non sia più giustificata, in quanto il bisogno di aiuto e di protezione di cui necessita PI 1 può essere fornito dalla famiglia. In particolare, la reclamante afferma che la famiglia __________ è in grado di sostenere il curatelato dal profilo finanziario, dal profilo medico (“il nipote, Prof. __________ è infatti __________ di medicina interna dell’ospedale cantonale di __________ e Professore nell’Università di __________”) e anche dal profilo personale (“la famiglia è regolarmente in Ticino e ha molti contatti, sia personali proprio a __________ […], sia professionali a __________, __________, __________ e __________”; reclamo, pag. 8). L’Autorità di protezione dovrebbe riesaminare a cadenze regolari “se la misura adottata rappresenta sempre la misura più adeguata ai bisogni dell’interessato”, ma in concreto “non è stato fatto” (reclamo, pag. 8). L’affermazione dell’autorità di prime cure – che ritiene giustificato il mantenimento della misura – non si baserebbe su alcuna prova, non essendo noto quale sia lo stato di salute dell’interessato, quali siano le sue capacità e i motivi per cui la famiglia non potrebbe occuparsi adeguatamente di lui e per cui il curatore in carica sarebbe da preferirsi (reclamo, pag. 8-9). Secondo la reclamante, la curatela dovrebbe dunque essere revocata (reclamo, pag. 9).
2.5. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio appena non vi sia più motivo di mantenerla.
2.6. Nella fattispecie, agli atti non si intravvedono motivi che giustifichino la revoca la misura di protezione. Il “continuo e costante decadimento” del curatelato, che emerge dai rapporti morali del curatore, è riconosciuto dalla reclamante medesima (replica, pag. 4). Il fatto che il bisogno di aiuto e di protezione di cui necessita PI 1 possa essere fornito dalla famiglia è circostanza rimasta allo stadio di allegazione di parte, non essendo chiaro in che misura i familiari residenti in Svizzera interna abbiano intenzione e possibilità di sopperire ai bisogni di protezione del curatelato, che ha chiesto in prima persona l’istituzione di una misura e non l’ha mai osteggiata. Il principio di sussidiarietà dell’intervento delle autorità di protezione non risulta dunque violato nel caso concreto.
I numerosi scambi di corrispondenza agli atti fanno al contrario emergere un evidente conflitto di interessi tra le necessità della persona bisognosa, da un lato, e le (pur legittime) aspettative ereditarie dei suoi familiari, dall’altro lato. L’intenzione dei familiari di conservare il patrimonio immobiliare dell’interessato (anche in assenza di sufficienti liquidità dell’interessato per far fronte con un certo agio ai propri impegni finanziari e alle necessità di risanamento dei suoi immobili) si scontra con i bisogni di protezione di PI 1 individuati dal curatore, in particolare il suo diritto alla conservazione di un tenore di vita adeguato – che il suo patrimonio gli permette di mantenere – e conforme alle sue esigenze e ai suoi desideri (ad esempio, quello di risiedere al proprio domicilio il più a lungo possibile, benché i costi di accudimento superino le sue entrate). A quest’ultimo riguardo si rileva, in via abbondanziale, che i familiari del curatelato – nello specifico il nipote dr. med. __________, che nel reclamo viene indicato come la persona che potrebbe dare assistenza dal profilo medico a PI 1 – hanno contattato telefonicamente il medico del curatelato chiedendo di ricoverare quest’ultimo (“la famiglia richiede di ricoverare il paziente in casa anziani”), seppur coscienti “che il paziente si è sempre dichiarato contrario a questa misura” (scritto 18 giugno 2021 dr. med. __________ all’Autorità di protezione; cfr. anche e-mail 21 giugno 2021 del curatore all’Autorità di protezione) e benché dal profilo medico e personale un simile provvedimento non trovi giustificazione, non essendovi riscontri in merito alle cadute dell’interessato da loro riferite. Né il curatore né il medico curante risultano aver ricevuto segnalazioni di simili incidenti, le cui conseguenze sarebbero infatti state riscontrate durante le visite mediche (“trovo che in generale il signor PI 1 sia ben inquadrato: è a casa propria secondo il suo desiderio, è accudito 24/24 ore, del personale infermieristico e medico passa regolarmente. Inoltre c’è una figura adeguata di curatore” scritto 18 giugno 2021 dr. med. __________ all’Autorità di protezione).
In conclusione, non vi è alcun riscontro che deponga in favore della revoca della misura di protezione. Il reclamo deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo, in parte già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 200.–
fr. 1’000.–
sono posti a carico di RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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