AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.97
Data decisione, Autorità: 07.09.2022, CEF
Titolo: Ricorso contro il precetto esecutivo che non riporta in intero la causa della pretesa posta in esecuzione
Incarto n. 15.2022.97
Lugano 7 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il precetto esecutivo n. 3276955 emesso il 15 luglio 2022 a richiesta della ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 22 giugno 2022 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di esecuzione nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2004, indicando quale causa del credito quella già menzionata in precedenti esecuzioni (v. in particolare le sentenze della CEF 15.2022.14 del 24 giugno 2022 ad A e 15.2020.20 del 10 aprile 2020 ad A);
che dando seguito a siffatta domanda, il 15 luglio 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando “v. allegato” alla voce “titolo di credito con data o indicazione del motivo del credito” e accludendo al precetto un documento intitolato “titolo di credito”, in cui figura il testo integrale della causa di credito menzionata nella domanda d’esecuzione;
che con ricorso del 9 agosto 2022, RI 1 chiede l’annullamento totale del precetto esecutivo “falsificato”, esigendone l’emissione e la notifica di uno nuovo, che riporti l’intero contenuto della domanda d’esecuzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 e 2 n. 1 LEF;
che la ricorrente ha già formulato una domanda del tutto analoga nel quadro di un precedente ricorso in merito al precetto esecutivo n. __________21, facendo valere sostanzialmente le stesse motivazioni;
che la Camera ha respinto il ricorso con sentenza 15.2022.14 del 24 giugno 2022 già citata, ritirata da RI 1 l’11 luglio 2022 (ma da reputare notificata già il 7 luglio in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) e passata in giudicato il 18 agosto 2022 stante la sospensione verificatasi durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 46 cpv. 1 lett. b LTF);
che RI 1 – benché a conoscenza di quella sentenza al momento dell’emissione del nuovo precetto esecutivo – ha nondimeno presentato il ricorso in esame senza minimamente tenere conto della motivazione adottata dalla Camera e neppure impugnare la sentenza (limitandosi a inoltrare il 27 luglio una domanda di restituzione del termine per chiederne la revisione, dichiarata irricevibile con sentenza odierna [inc. 15.2022.14]);
che per i motivi espressi nella sentenza del 24 giugno 2022, cui ci si può limitare a rinviare, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che tenuto conto del fatto che la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato al momento della presentazione del nuovo ricorso, si prescinde, per l’ultima volta, dall’infliggere a RI 1 una multa e dal porre a suo carico le spese processuali in virtù dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, secondo l’avvertenza contenuta nel considerando 5 della decisione del 24 giugno 2022, la quale viene tuttavia rinnovata in questa sede;
che la ricorrente è inoltre resa attenta, come già rilevato dall’UE nelle osservazioni del 22 agosto 2022, ch’esso potrà rifiutare di dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avrà proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole tutte manifesta-mente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. sen-tenze della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018 relativa proprio alla ricorrente);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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