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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.100
Data decisione, Autorità: 05.09.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’istanza dopo la presentazione del reclamo contro la decisione di concessione del rigetto dell’opposizione. Spese e ripetibili
RE 1
Incarto n. 14.2022.100
Lugano 5 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.438 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 aprile 2022 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 12 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2022 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 427'680.– oltre a interessi e spese;
che statuendo con decisione del 3 agosto 2022, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza presentata dal Cantone il 7 aprile 2022 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 460.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 agosto 2022 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili;
che il 26 agosto 2022 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che il 1° settembre 2022 il Cantone ha comunicato alla Camera di aver ritirato l’istanza senza determinarsi sulla questione delle spese e delle ripetibili;
che tale comunicazione costituisce una desistenza;
che il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso dello stralcio della causa dal ruolo per desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC);
che dal profilo delle spese giudiziarie l’istante va considerato soccombente in ambedue le sedi (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nella commisurazione delle spese processuali va però tenuto conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce nell’esito in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
che in ambedue le sedi, in cui la reclamante è stata patrocinata da un avvocato, le vanno assegnate ripetibili, avuto riguardo all’elevato valore litigioso, ma pure alla semplicità della causa (art. 11 cpv. 1, 2 lett. a-b e 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 178.310], cui rinvia l’art. 96 CPC), stante la presumibile mancanza di un titolo di rigetto definitivo (v. ordinanza del 26 agosto 2022);
che non si giustifica una riduzione delle ripetibili ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 RTar, dal momento che la reclamante ha dovuto redigere allegati completi (osservazioni all’istanza e reclamo) prima del ritiro dell’istanza;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 427'680.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
Si prende atto che lo Stato del Canton Ticino ha ritirato l’istanza. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 460.– sono poste a carico dell’istante, che rifonderà a RE 1 fr. 5'200.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà alla reclamante fr. 1'600.– per ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 1'300.–, è restituita alla reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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