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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2022.67
Data decisione, Autorità:
02.09.2022, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito all’annullamento della decisione impugnata
Incarto n.
15.2022.67
Lugano
2 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 marzo 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 15 marzo
2021 a favore delle esecuzioni facenti parte dei gruppi n. 17 a 19,
promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1,
PI 2,
(rappresentata dall’RA 1, )
PI 3,
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
preso atto che con decisione del 17 giugno 2022 la sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (l’UE) ha annullato il pignoramento in
questione;
appurato che dall’inizio del pignoramento l’Ufficio non ha
incassato alcuna eccedenza da ripartire;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta
priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b
cpv. 1 LPR), fatta salva la facoltà per l’UE di procedere al pignoramento di
eventuali pretese salariali residue o indennità di disoccupazione con una nuova
decisione, ovviamente impugnabile;
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– ;
–
;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla
notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100
cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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