AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.52
Data decisione, Autorità: 22.06.2022, IICCA
Titolo: Società a garanzia limitata - vendita di quote - mancata notifica a RC - iscrizione d'ufficio - appello
RI 1
Incarto n. 12.2022.52
Lugano 22 giugno 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 13 aprile 2022 di
RI 1
contro la decisione 15 marzo 2022 (__________ - __________) con cui l’Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha provveduto a emanare nei suoi confronti una decisione d’ufficio;
preso atto dello scritto 9 maggio 2022 dell’Ufficio del registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con raccomandata 19 gennaio 2022 l’Ufficio del registro di commercio, essendo venuto a conoscenza che la quota sociale di fr. 19'000.- di RI 1 di proprietà del socio e gerente M__________ __________ era stata acquistata ai pubblici incanti da __________ N__________ __________ e che le persone obbligate alla notificazione non avevano provveduto a notificare la relativa modifica per l’iscrizione nel RC, ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per provvedere alla notificazione dell’iscrizione o per comprovare che un’iscrizione non era necessaria, aggiungendo che in assenza di una tempestiva notificazione o comunicazione avrebbe emanato una formale decisione di iscrizione d’ufficio e avrebbe potuto applicare un’ammenda sino a fr. 5'000.- nei confronti delle persone tenute alla notificazione (art. 938 cpv. 1 CO e 152 ORC);
che con decisione 15 marzo 2022 l’Ufficio del registro di commercio, preso atto che il termine assegnato con la diffida del 19 gennaio 2022 era scaduto infruttuosamente, senza che fosse stata presentata alcuna notificazione, ha emanato la seguente decisione formale (art. 938 cpv. 2 CO e 153 ORC): “1. La modifica della composizione dei soci della RI 1, __________, è iscritta nel registro di commercio. 2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: RI 1, in , CHE-, società a garanzia limitata (Nr. FUSC __________ del __________, Pubbl. ). Iscrizione d’ufficio secondo l’art. 938 cpv. 2 CO. Nuove persone iscritte o modifiche: N __________, __________, da __________, in __________, socia, senza diritto di firma, con una quota di fr. 19'000.-; , M, da __________, in , gerente, con firma individuale [finora: socio e gerente, con firma individuale, con una quota di fr. 19'000.-]. 3. L’emolumento per l’iscrizione della modifica della composizione dei soci ammonta a fr. 130.-. Per la diffida è riscosso un emolumento di fr. 200.-. Gli esborsi ammontano a fr. 12.- per le spese postali. 4. Gli emolumenti per l’iscrizione e la diffida, nonché gli esborsi, pari ad un totale di fr. 342.-, sono posti solidalmente a carico della ditta e di M __________”;
che con ricorso 13 aprile 2022 RI 1, evidenziando come a seguito della decisione dell’Ufficio del registro di commercio __________ N__________ , da lei nuovamente contattata, avesse garantito che a breve avrebbe provveduto ad espletare i cambiamenti previsti, ha chiesto a questa Camera che “venga concessa una proroga, a discrezione del lodevole Tribunale, per permettere alla signora N di procedere”;
che con lettera 14 aprile 2022 il presidente di questa Camera ha comunicato alla ricorrente che il Tribunale non poteva concedere proroghe per permettere a __________ N__________ __________ di procedere, rilevando che sotto questo profilo il ricorso risultava irricevibile; preso atto della situazione ha tuttavia aggiunto che il Tribunale poteva attendere alcune settimane prima di emanare il proprio giudizio;
che con lettera 9 maggio 2022 l’Ufficio del registro di commercio, facendo riferimento a quest’ultimo scritto, ha informato questa Camera di aver quello stesso giorno iscritto __________ N__________ __________ quale nuova socia e gerente di RI 1 con due quote sociali di fr. 19'000.- e di fr. 1'000.-;
che il ricorso in esame, presentato all’autorità competente (art. 942 cpv. 2 CO e 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile;
che, come prospettato nella comunicazione datata 14 aprile 2022, il ricorso in parola è di per sé irricevibile, visto che la ricorrente, in violazione del suo obbligo di motivazione, non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la decisione dell’Ufficio del registro di commercio sarebbe stata errata e con ciò da riformare o da annullare (II CCA 20 settembre 2021 inc. n. 12.2021.92), e che oltretutto la richiesta di concessione di “una proroga … per permettere alla signora N__________ di procedere” non costituisce una valida domanda ricorsuale;
che nondimeno, a seguito della lettera 9 maggio 2022 con cui l’Ufficio del registro di commercio aveva comunicato di aver iscritto quello stesso giorno la nuova socia e gerente di RI 1, si può ritenere che la decisione impugnata è stata in buona parte superata dagli eventi, e meglio laddove __________ N__________ __________ andava iscritta d’ufficio nel RC quale nuova socia in vece di M__________ __________ con una quota sociale di fr. 19'000.- (dispositivi n. 1 e 2), rispettivamente laddove l’emolumento per l’iscrizione d’ufficio della modifica di fr. 130.- era stato posto solidalmente a carico della ditta e di M__________ __________ (una parte dei dispositivi n. 3 e 4), e dev’essere annullata: la decisione mantiene invece la sua attualità, e va con ciò confermata, laddove l’emolumento per la diffida di fr. 200.- e gli esborsi per le spese postali di fr. 12.- erano stati posti solidalmente a carico della ditta e di M__________ __________ (rimanente parte dei dispositivi n. 3 e 4);
che il ricorso deve pertanto essere evaso nel senso dei considerandi che precedono, ritenuto che la tassa di giustizia, calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della società, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio, al quale oltretutto il gravame nemmeno era stato intimato per osservazioni, non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC);
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm
decide:
Il ricorso 13 aprile 2022 di RI 1 è evaso nel senso dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster