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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.191
Data decisione, Autorità:
31.10.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00191
Lugano
31 ottobre 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
Visto l'appello
29 ottobre 2002 presentato da
(rappr.
dall'avv. __________)
contro
la decisione 25
ottobre 2002 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna nella procedura promossa con istanza 26 luglio 2002 nei
confronti di
(rappr.
dall'avv. __________)
statuendo sulla
domanda di effetto sospensivo contenuta nell'atto ricorsuale;
considerato che
il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle
particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107
Ia 270);
rilevata la
mancanza di motivazione a sostegno della misura richiesta, l'insorgente non
specificando quali interessi apparirebbero minacciati ove la sentenza pretorile
divenisse esecutiva;
ritenuto che la
semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a
meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o
la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso
sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni neppure prospettate in
concreto;
richiamati gli
art. 418 e 398 cpv 2 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione
dell'effetto sospensivo all'appello 29 ottobre 2002 di cui sopra, è
respinta.
- Intimazione a: – __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Il
presidente
giudice
Bruno Cocchi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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