AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.2
Data decisione, Autorità: 03.05.2022, CDP
Titolo: Autorità parentale e diritto di determinare il luogo di dimora di un minore la cui madre è sottoposta a curatela generale. Collocamento presso una famiglia d’affido.
Incarto n. 9.2022.2
Lugano 3 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la figlia PI 1;
giudicando sul reclamo del 12 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 dicembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2020) è figlia di RE 1 e di PI 2.
B. RE 1 è al beneficio di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, istituita dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) mediante decisione 25 luglio 2017 (curatrice generale è attualmente la signora __________.
C. Dopo aver sentito RE 1 e PI 2, convocati in relazione all’imminente gravidanza (udienze 18 agosto 2020), con decisione 23 settembre 2020 l’Autorità regionale di protezione ha: conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di svolgere una valutazione del nucleo famigliare di RE 1 (da estendersi anche a PI 2) proponendo eventuali misure a protezione del nascituro; dato mandato al Servizio medico psicologico (SMP) di svolgere una valutazione sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
D. Con decisione 24 settembre 2020 il Pretore del Distretto di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati, accogliendo la richiesta di misure a tutela dell’unione coniugale inoltrata da RE 1.
E. Con decisione supercautelare 25 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha privato PI 2 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 e collocato la minore presso __________.
F. L’Autorità di prime cure ha convocato le parti per un’udienza di discussione (2 ottobre 2020), PI 2 non si è presentato, mentre RE 1 ha informato di essere intenzionata a trasferirsi con la figlia presso __________, in attesa che venga svolta la valutazione socio-ambientale.
G. Con decisione 2 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato in via cautelare la decisione 25 settembre 2020. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
H. Nel frattempo, all’udienza 9 novembre 2020 il Pretore di __________ ha omologato l’accordo di divorzio presentato da RE 1 e PI 2, autorizzandoli a vivere separati e ha disposto che, essendo sottoposta a curatela generale, RE 1 non detiene l’autorità parentale su PI 1, precisato che il padre, privato del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia, intende rinunciare all’autorità parentale.
I. Il 17 febbraio 2021 il Servizio medico psicologico (SMP) ha presentato la propria valutazione esprimendo un giudizio di “non idoneità delle capacita genitoriali” della madre (il padre non è stato possibile valutarlo per mancata collaborazione). Il perito ritiene indicato un affido extra-famigliare a lungo termine, con mantenimento e cura delle relazioni con la madre RE 1 e la sua famiglia, l’inserimento al nido e regolari visite di controllo dello sviluppo psico-motorio da parte del pediatra.
J. Il 12 marzo 2021 l’UAP ha trasmesso la valutazione socio-ambientale, che si conforma con le conclusioni della valutazione del SMP, indicando di “non vedere altre soluzioni che un suo collocamento a lungo termine in una famiglia d’affido neutra”, ritenendo indispensabile che venga istituita una tutela a favore della minore.
K. Con scritto 13 marzo 2021 il nonno materno di PI 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di poter avere l’affidamento della nipote, precisando di essere disposto a ridurre il suo grado di lavoro al fine di potersi occupare della figlia e della nipote.
L. Durante l’udienza 16 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha discusso con la madre le risultanze della perizia del SMP e della valutazione dell’UAP, informando che prenderà in considerazione la disponibilità del nonno materno a diventare famiglia d’affido.
M. Con scritto 16 marzo 2021 il padre di PI 1, PI 2, ha informato l’Autorità di protezione di essere intenzionato a richiedere al Pretore l’esercizio dell’autorità parentale e l’affido della figlia.
N. Con decisione 22 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha dato mandato all’UAP di trovare un’adeguata famiglia d’affido per PI 1 oppure un’idonea struttura d’accoglienza.
O. Con decisione 30 marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una tutela per minorenni (art. 327 a-c CC), nominando quale tutrice la signora CURA 1.
P. Mediante decisione 15 luglio 2021 il Pretore ha sciolto il matrimonio di RE 1 e PI 2, confermando che quest’ultimo non ha l’autorità parentale sulla figlia.
Q. Il 26 novembre 2021 la tutrice CURA 1 ha trasmesso un rapporto sulla situazione della minore e della madre.
R. Il 17 dicembre 2021 PI 1 ha trascorso la sua prima notte presso la famiglia affidataria proposta dall’UAP.
S. Mediante decisione 10 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha: revocato il collocamento di PI 1 presso __________ dal 17 dicembre 2021 (dispositivo n. 1); collocato la minore presso la famiglia affidataria (dispositivo n. 2); approvato il progetto educativo 29 novembre 2021 presentato dall’UAP (dispositivo n. 3); disposto che i diritti di visita della minore con la madre sono disciplinati dalla curatrice (dispositivo n. 5); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, togliendo ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo (dispositivo n. 9).
T. Con scritto 28 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha ribadito al nonno materno e alla sua compagna che qualora volessero chiedere l’affidamento della minore dovranno segnalare la loro candidatura all’UAP (che dovrà effettuare le necessarie valutazioni).
U. Mediante reclamo 12 gennaio 2022 RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione postulando, nelle more del giudizio, che PI 1 le venga provvisoriamente affidata con l’onere di trasferirsi a vivere presso il domicilio del padre RE 2 (e della compagna) e che venga ordinata una nuova perizia sulle sue capacità genitoriali (da affidare a specialisti indipendenti i quali stabiliranno se sussistono effettive turbe nella personalità e in che misura eventualmente incidono sulla capacità genitoriale e se tali criticità possano essere ovviate con un progetto terapeutico e/o adeguati sostegni della rete; nel merito chiede l’annullamento della decisione).
La reclamante lamenta la mancata revoca della misura di curatela generale istituita in suo favore. La decisione impugnata si baserebbe unicamente sul referto del SMP, a suo avviso lacunoso ed esperito poco dopo la nascita della figlia. Agli atti non vi sarebbero seri e documentati motivi per negare definitivamente la sua capacità genitoriale.
V. Con osservazioni 9 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del reclamo. Ha precisato che i presupposti per l’istituzione della curatela generale vi erano e vi sono ancora oggi, puntualizzando che la questione non è comunque oggetto del presente reclamo. L’Autorità di prime cure contesta che vi sia la necessità di esperire un ulteriore aggiornamento peritale, indicando che dagli accertamenti agli atti vi è la conferma della non idoneità circa la capacità genitoriale della madre. Non avendo RE 1 l’autorità parentale, non le può in ogni caso essere attribuita la custodia della figlia.
La tutrice CURA 1 e la curatrice __________ non hanno presentato osservazioni. Neppure il padre ha formulato osservazioni.
Mediante replica 21 marzo 2022 RE 1 ha riconfermato i contenuti del proprio reclamo. Ha ribadito che la curatela generale è stata istituita frettolosamente, senza un’approfondita perizia e che la valutazione sulla capacità genitoriale è antecedente di quasi dieci mesi alla decisione di affido qui contestata. A mente della reclamante la revoca dell’autorità parentale non comporta un divieto assoluto di affido.
L’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare una duplica.
W. Nel frattempo con decisione 14 febbraio 2022 questo giudice ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1 mediante reclamo 12 gennaio 2022.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento di PI 1 presso __________, ha collocato la minore presso una famiglia affidataria, approvato il progetto educativo presentato dall’UAP (29 novembre
Ha precisato che i presupposti per l’istituzione della curatela generale vi erano e vi sono ancora oggi, puntualizzando che la questione non è comunque oggetto del presente reclamo. L’Autorità ha indicato che appare nell’interesse della minore procedere al suo collocamento presso la famiglia affidataria. Ritenuto che RE 1 è sottoposta a curatela generale e non ha l’autorità parentale sulla figlia, alla stessa non può in ogni caso essere attribuita la custodia della figlia. Dagli accertamenti esperiti traspare comunque la mancata capacità genitoriale della madre.
Con il gravame in oggetto RE 1, postula l’annullamento della predetta decisione, lamentando in primo luogo che la curatela generale sarebbe stata istituita in suo favore in modo affrettato e senza una perizia approfondita, indicando che la stessa andrebbe revocata. La reclamante lamenta che valutazione sulla capacità genitoriale è antecedente di quasi dieci mesi alla decisione di affido e pertanto andrebbe ordinata una nuova perizia.
In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, l'Autorità di protezione nel suo apprezzamento non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
l citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Detto principio impone all’Autorità di protezione di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità di protezione può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (sulla possibilità di utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC, v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti.), procurarsi d’ufficio rapporti allestiti da terzi, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466.).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dall’obbligo di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
Con il reclamo in esame RE 1 mette in discussione la fondatezza della curatela generale istituita in suo favore dall’Autorità di protezione mediante decisione 25 luglio 2017, lamentando che sarebbe infondata, immotivata e andrebbe revocata.
Tale richiesta, appare nuova, essendo stata formulata unicamente in sede di reclamo, non può essere messa in discussione in questa sede. Ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LPAmm, non sono ammesse nuove domande nel procedimento di secondo grado (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 57 n. 2 LPamm), esse sono dunque irricevibili. Diversamente si priverebbero le parti del doppio grado di giudizio.
Al riguardo va peraltro indicato che RE 1 con istanza 7 settembre 2019 aveva chiesto la revoca della curatela generale (o la modifica della misura). Dopo aver debitamente convocato l’interessata ed esperito gli accertamenti del caso l’Autorità di protezione aveva respinto la richiesta. Nella decisione l’Autorità aveva ritenuto “indispensabile prima di valutare un’eventuale revoca che l’interessata effettui un periodo di prova di 6-12 mesi”, come consigliato dalla dottoressa __________. “La situazione potrà essere eventualmente rivalutata qualora trascorso il periodo indicato dalla dottoressa, la signora avrà raggiunto l’auspicata autonomia” (cfr. decisione 14 gennaio 2020). Tale decisione non è stata avversata da RE 1 ed è pertanto cresciuta in giudicato incontestata.
Come questo giudice ha già avuto modo di precisare (decisione effetto sospensivo 14 febbraio 2022, pag. 6), benché ne abbia contestato la fondatezza in sede di reclamo, non risulta che la reclamante abbia nel frattempo chiesto la formale revoca della curatela generale dinanzi all’Autorità di prime cure. Questo giudice non può dunque esprimersi al riguardo in questa sede.
Ai sensi dell’art. 398 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1) è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
L’interessato soggetto a curatela generale, è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili e l’Autorità non può derogare a questa regola nella sua decisione (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 398 CC, N. 17).
Il curatore si vede pertanto obbligatoriamente investito di un potere legale di rappresentanza globale ed esclusivo. Sono riservati i diritti strettamente personali spettanti alla persona interessata (CommFam, op. cit., art. 398 CC, N. 20).
La persona sotto curatela generale è privata ex lege dell’autorità parentale (CommFam, op. cit., art. 398 CC, N. 29; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6 éd., pag. 528, N. 788): l’art. 296 cpv. 3 dispone che i genitori sotto curatela generale non hanno l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del minore.
Con la decisione d’istituzione di una curatela generale, indipendentemente dalla causa, l’autorità di parentale cade pertanto per legge (Meier/Stettler, op. cit., pag. 387, N. 561).
Giusta l’art. 298b cpv. 4 se la madre è sotto curatela generale, l’autorità di protezione trasferisce l’autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
Le critiche al riguardo contenute nel reclamo cadono pertanto nel vuoto siccome infondate.
Un genitore non può essere titolare del diritto di determinare il luogo di dimora senza detenere l’autorità parentale. Una privazione dell’Autorità parentale conduce necessariamente alla perdita del diritto di determinare il luogo di dimora (Meier/Stettler, op. cit., pag. 732, N. 1112).
Il diritto di determinare il luogo di dimora costituisce una componente della tutela. L’art. 327c cpv. 1 CC dispone che al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.
Il tutore decide liberamente il luogo e il modo di presa a carico del minore (Meier/Stettler, op. cit., pag. 733, N. 1113).
La valutazione sulle capacità genitoriali 17 febbraio 2021, esperita dal SMP su mandato dell’Autorità di prime cure del 23 settembre 2020, ritiene appropriato per PI 1 un affido extra-famigliare a lungo termine con mantenimento e cura delle relazioni con la madre e la sua famiglia d’origine, ad esempio con rientro al domicilio del signor __________ durante il fine-settimana. I medici del SMP ritengono fondamentale che PI 1 possa beneficiare il più possibile di un’adeguata stimolazione ambientale e sensoriale, pertanto è importante mantenere l’inserimento al nido, auspicando che la bambina sia sottoposta a regolari e approfondite visite di controllo dello sviluppo psico-motorio da parte del pediatra. L’SMP ha ribadito il quadro di fragilità cognitiva di RE 1, nell’ambito del suo disturbo borderline di personalità, indicando che tale funzionamento psichico è difficilmente passibile di miglioramento. Inoltre l’acriticità rispetto alle proprie difficoltà rende difficoltoso per la signora accettare l’aiuto esterno. Nella valutazione viene espressa una non idoneità circa le capacità genitoriali della madre, indicando che la stessa fatica ad occuparsi autonomamente di sé stessa, ipotizzando che farà sempre più fatica ad occuparsi anche dei bisogni della figlia. Il funzionamento cognitivo e psichico della signora comporta dei limiti concreti nella sua capacità genitoriale che non sono modificabili all’interno di un lavoro terapeutico sulla genitorialità, data la difficoltà di accedere autenticamente alle proprie difficoltà, di mettersi in discussione, e di integrare i contenuti esterni ai propri.
Nella valutazione socio-ambientale 12 marzo 2021 esperita dall’UAP su mandato del 22 settembre 2020, viene indicato che allo stato attuale una convivenza madre e figlia in un luogo differente da una struttura come __________ non sarebbe sufficientemente protettiva nei confronti di PI 1. L’UAP condivide pertanto la proposta del SMP di un affidamento extrafamigliare, precisando che la scelta di una famiglia d’affido neutra è determinata dal fatto che un recupero delle capacità genitoriali della madre non pare ipotizzabile dalla valutazione svolta dal SMP e il rapporto altalenante di quest’ultima con suo padre e la compagna mina i presupposti per considerare un affido ai medesimi. L’UAP ha concluso che essendo PI 1 piccola non si intravvedono “altre soluzioni che un suo collocamento a lungo termine in una famiglia d’affido”.
L’Autorità di protezione ha conferito i mandati di valutazione immediatamente dopo la nascita della minore. Dopo aver preso conoscenza delle risultanze delle stesse (debitamente messe a conoscenza delle parti) e aver nuovamente sentito la madre, l’Autorità ha subito dato mandato all’UAP di trovare una famiglia affidataria adeguata. Le critiche della reclamante secondo cui le valutazioni sarebbero state esperite dieci mesi prima della decisione di affido e che andrebbero pertanto aggiornate appaiono del tutto pretestuose.
La reclamante non avversa la decisione nella misura in cui revoca il collocamento presso __________ (dispositivo n. 1) e neppure l’approvazione del progetto educativo (dispositivo n. 2) e il conferimento del dossier all’UAP (dispositivo n. 3). Non mette in discussione neppure i dispositivi 3 (diritti di visita disciplinati dalla tutrice), 4 (costi del collocamento) e 5. In simili circostanze, tali dispositivi sono cresciuti in giudicato incontestati.
Al riguardo dagli atti emerge che la madre aveva ipotizzato un’eventuale affidamento a se stessa o un possibile collocamento presso il nonno materno RE 2, dove l’interessata si era trasferita per un periodo e dove si recava con la figlia durante i fine settimana mentre entrambe erano a __________.
Al riguardo, in sede di osservazioni, l’Autorità di protezione ha rilevato che viste le evidenti difficoltà relazionali esistenti, non può essere presa in considerazione la custodia della minore alla madre.
Dalla valutazione del SMP emerge che un trasferimento a tempo pieno e a lungo termine presso il nonno materno e un eventuale affido di PI 1 allo stesso appare scarsamente fattibile sia in termini concreti che di gestione poi della relazione anche con la madre.
La tutrice, con scritto 28 dicembre 2021 aveva inoltre informato RE 2 che l’eventuale candidatura quale famiglia affidataria doveva in ogni caso essere segnalata all’UAP.
In simili circostanze, posto che il dispositivo prevede il collocamento presso una famiglia affidataria, la decisione come tale (ossia il dispositivo n. 2), resiste alle critiche della reclamante, che contesta unicamente il collocamento. La madre non auspica il collocamento della figlia presso un Istituto invece che presso una famiglia di affido, ma si limita a chiedere che venga affidato a lei con l’onere di trasferirsi presso il domicilio del padre RE 2 e della compagna che, come visto, non è né ipotizzabile né proponibile, non essendo nell’interesse prioritario del bene della minore.
Il reclamo va di conseguenza respinto e la decisione impugnata confermata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm). Tasse e spese di giustizia sono quindi accollate alla madre.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 150.–
fr. 700.–
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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