AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.12
Data decisione, Autorità: 29.08.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner. Eccezione di nullità. Verosimiglianza. Limiti di un giudizio sommario. Indennità d’inconvenienza
Incarto n. 14.2022.12
Lugano 29 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2021.184 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 21 ottobre 2021 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 gennaio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 gennaio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto del 30 settembre 2020, stipulato con la RE 1, CO 1 si è iscritta al “servizio di chat certificata on-line denominato Meeting Certificated Chat” per la durata di dodici mesi per complessivi fr. 4'400.–. Mediante un documento di medesima data allegato al contratto, intitolato “scrittura privata”, ella si è altresì iscritta a un servizio di segnalazione di potenziali partner compatibili, fornito a titolo gratuito, che consisteva nella comunicazione di tre nominativi alla cliente nell’arco di un trimestre. CO 1 ha pure firmato un documento denominato “riconoscimento di debito”, in cui venivano definite, in riferimento al pagamento dei fr. 4'400.–, le scadenze mensili delle nove rate di fr. 478.– ognuna e l’acconto di fr. 100.– da pagare alla firma del contratto.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'150.–, indicando quale causa del credito la “Prima parte quota per servizio chat certificata”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 ottobre 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 dicembre 2021. Entro il termine assegnato loro, la RE 1 ha ribadito il suo punto di vista con replica del 17 dicembre 2021 e lo stesso ha fatto CO 1 mediante duplica del 22 dicembre 2021.
D. Statuendo con decisione del 17 gennaio 2022, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 gennaio 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2022, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 gennaio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 28 gennaio. Presentato due giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che di principio il contratto sottoscritto dalla convenuta, unitamente alla scrittura privata allegata, costituisce un valido titolo di rigetto per fr. 4'400.–. Tuttavia, egli ha accolto l’eccezione di nullità sollevata dalla convenuta, per il motivo che il contratto e l’allegato non rispettano la forma e il contenuto stabiliti dalla legge per il contratto di mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca partner, o meglio dall’art. 406d n. 5 (indicazione del diritto di recesso del mandante nei quattordici giorni) e n. 6 (divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di quattordici giorni), nullità che a mente del primo giudice si estende anche alla dichiarazione di riconoscimento di debito altresì sottoscritta dalla convenuta.
Il Giudice di pace ha infatti considerato che il servizio chat a pagamento inglobasse anche la ricerca di partner, sebbene fosse indicata come un servizio gratuito nella scrittura privata allegata, ritenendo quindi che la relazione contrattuale rientrasse nel suo insieme nella definizione del mandato ai sensi dell’art. 406a cpv. 1 CO, in virtù del quale “con l’accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro rimunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia”. Secondo il primo giudice, tale legame risulta dal tenore della clausola n. 13 dell’allegato alla scrittura privata, secondo cui “la presente scrittura privata si intenderà tacitamente ed alle medesime condizioni rinnovata se e solo se il Cliente avrà rinnovato il contratto di iscrizione al servizio chat a cui il servizio oggetto della presente scrittura è abbinato, e nel caso non abbia manifestato per ragioni personali disdetta a questo contratto. Il cliente espressamente accetta ed autorizza il rinnovo automatico di questo contratto in conseguenza del previo rinnovo dell’iscrizione al servizio chat, in mancanza di sua disdetta con le modalità indicate all’art. 10 del presente contratto”.
Nel reclamo la RE 1 ribadisce la distinzione nella relazione contrattuale tra la chat a pagamento e il servizio gratuito di selezione partner, ciò che escluderebbe l’applicabilità degli art. 406a segg. CO, subordinata al carattere oneroso del contratto di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner, e rileva che la clausola n. 13 indica solo che il rinnovo del servizio di selezione di partner, siccome gratuito, avverrà solo se viene rinnovata anche l’iscrizione alla chat a pagamento.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_ 845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/ 2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tri-bunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
5.1 Nella fattispecie, il Giudice di pace ha accolto l’eccezione di nullità del contratto sollevata dalla convenuta, ritenendo che i due accordi sottoscritti dalle parti non possono essere considerati disgiunti, ma riguardano un unico pacchetto di prestazioni, di cui il servizio di selezione e segnalazione ai clienti di potenziali partner con loro compatibili è nullo in quanto lesivo dell’art. 406d n. 5 e 6 CO. Ora, la RE 1 non si confronta direttamente con la motivazione del primo giudice e in particolare non spiega perché l’interpretazione data dal primo giudice ai noti accordi sarebbe troppo sommaria o insostenibile. Essa si limita infatti ad affermare che la clausola n. 13 prevede che il rinnovo del servizio di selezione partner, proprio perché gratuito, avviene solo se l’iscrizione alla chat a pagamento viene rinnovata. La ricevibilità del reclamo è pertanto dubbia (sopra consid. 1.2).
5.2 Ad ogni buon conto, tenuto conto dei limiti di un giudizio sommario (sopra consid. 5), la valutazione del Giudice di pace è condivisibile. In fin dei conti, la convenuta non poteva ottenere il servizio di selezione partner senza pagare il prezzo dell’iscrizione alla chat. A prescindere dalla sua pretesa gratuità, il primo servizio risultava in realtà oneroso. Decidere altrimenti sarebbe accettare una frode alla legge, ossia uno sviamento degli art. 406a segg. CO. Si potrebbe invero chiedersi se la nullità è totale o se, alla luce dell’art. 20 cpv. 2 CO, non tocca la parte del prezzo che rimunera (effettivamente) il servizio chat. Si tratta però di una questione che esula dall’esame sommario stabilito dall’art. 82 cpv. 2 LEF. Se del caso la reclamante lo potrà far verificare in una causa di merito (art. 79 LEF e sopra consid. 2). Ne segue che, di dubbia ricevibilità, il reclamo è da respingere.
La richiesta della reclamante volta all’assegnazione di una congrua indennità d’inconvenienza non è motivata, contrariamente a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, ed è pertanto da respingere (sentenza della CEF 14.2015.177 del 20 gennaio 2016 consid. 7). È del resto dubbio che l’assistenza prestata da un rappresentante non autorizzato nel senso dell’art. 68 CPC – com’è il caso dell’ACSI – possa essere presa in considerazione nella fissazione dell’indennità d’inconvenienza o che il costo di un parere giuridico privato possa essere annoverato tra le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (già citata sentenza della CEF 14.2015.177, consid. 7), perlomeno se non si tratta di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla luce del risultato ottenuto (sentenza della CEF 14.2019.37 del 17 luglio 2019 consid. 8.2).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster