AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.93
Data decisione, Autorità: 26.08.2022, CEF
Titolo: Decisione di pignoramento di salario. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione dei crediti vantati dagli escutenti
Incarto n. 15.2022.93
Lugano 26 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 agosto 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il 2 agosto 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente dalle società
PI 1, __________ PI 2, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti di RI 1 dalla PI 1 e dall’PI 2 , il 2 agosto 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato in fr. 2'367.– mensili il minimo esistenziale dell’escussa (base mensile fr. 1'200.–, affitto fr. 620.–, pasti fuori domicilio fr. 211.–, trasferte fino al luogo di lavoro con l’auto fr. 336.–) e la quota pignorabile del suo salario di fr. 3'000.– mensili percepito dalla __________ nella parte eccedente il minimo esistenziale, indicativamente fr. 633.– mensili;
che con ricorso dell’11 agosto 2022, RI 1 contesta la decisione di pignoramento, chiedendo in via preliminare la conces-sione dell’effetto sospensivo, facendo valere che i calcoli dell’escutente PI 1 non sono esatti e i tassi d’interesse applicati dall’altra escutente, l’PI 2, sono irregolari, in quanto hanno variato senz’alcuna spiegazione da fr. 50.– per un mese a fr. 1'500.– per il mese successivo;
che tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione;
che il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per violazione di una norma di diritto o errori d’apprezzamento che rientrano nella competenza dell’ufficio (ad esempio il calcolo del minimo esistenziale in applicazione dell’art. 93 LEF);
che se intende contestare il credito vantato dall’escutente, l’escusso deve invece anzitutto interporre opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF) e poi difendersi in un’eventuale azione di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84 LEF);
che se l’escusso non ha interposto opposizione o se la sua opposizione è stata definitivamente rigettata, egli non può più rimettere in discussione la pretesa dell’escutente con un ricorso all’autorità di vigilanza, ma può tutt’al più promuovere un’azione giudiziaria di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF);
che il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare né il ricorso né la sentenza alle controparti, come peraltro suggerito dall’UE nelle sue osservazioni del 12 agosto 2022, mentre la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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