AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.71
Data decisione, Autorità: 26.08.2022, CEF
Titolo: Ricorso contro l’aggiudicazione di un fondo. Errore nell’indicazione del luogo dell’asta nell’elenco oneri (ma non nell’avviso né nelle pubblicazioni dell’asta). Errore di data nel verbale d’aggiudicazione e mancata firma dell’aggiudicatario
Incarto n. 15.2022.71
Lugano 26 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 30 giugno 2022 della
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, avvenuta il 19 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dall’
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo n. __________ RFD di __________ appartenente alla RI 1 (in seguito “RI 1”), promossa nei confronti di quest’ultima dall’PI 1 il 26 agosto 2020 per fr. 1'428'543.10 oltre agli accessori, il 12 ottobre 2021 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso l’avviso di vendita per il 19 maggio 2022 alle ore 14:00 nella “sala del Consiglio comunale di Mendrisio, Piazza Municipio 13, 6850 Mendrisio”, allegandovi gli estratti del Foglio ufficiale cantonale e del Foglio ufficiale svizzero di commercio relativi alla pubblicazione dello stesso avviso di vendita, prevista (e avvenuta) per il __________ 2021, estratti che contengono le medesime indicazioni dell’avviso di vendita, anche per quanto riguarda la sala d’incanto;
che il 22 febbraio 2022, l’UE ha depositato l’elenco oneri del fondo da realizzare, che indica, per un errore di battitura, che gl’incanti si sarebbero tenuti giovedì 19 maggio 2022 alle ore 14:00 “a Lugano, presso la sala del Consiglio Comunale di Mendrisio, Piazza Municipio 13”;
che il 19 maggio 2022 l’UE ha aggiudicato il fondo al secondo turno d’asta (con la facoltà di disdire eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza legale) alla procedente PI 1 per fr. 1'555'000.–;
che con reclamo del 30 maggio 2022, la RI 1 ha chiesto a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare l’aggiudicazione, protestate spese e ripetibili;
che la ricorrente allega di non essere stata in grado di assistere all’incanto poiché ha cercato invano l’indirizzo della sala d’incanto a Lugano;
che – essa afferma – l’indicazione errata di Lugano anziché Mendrisio sull’elenco oneri non era evidente “per una persona domiciliata fuori cantone e di origine italiana e non ticinese”;
ch’essa si duole pertanto di una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui non ha potuto “controllare la validità della procedura, fare le sue osservazioni o proposte”, sicché ritiene di essere stata danneggiata, come pure gli altri creditori, che non riceveranno nulla dalla realizzazione del fondo;
che nelle sue osservazioni del 1° giugno 2022, l’UE postula la reiezione del ricorso senza istruttoria “in quanto intempestivo, manifestamente infondato e temerario”;
che contrariamente a quanto allega, la ricorrente non è stata avvisata dell’incanto con l’elenco oneri, bensì con l’avviso di vendita del 12 ottobre 2021, il quale indicava correttamente il luogo dell’asta;
che il successivo elenco oneri menzionava sì per errore Lugano quale luogo dell’incanto, ma tenuto conto del contrasto con l’avviso di vendita la ricorrente avrebbe dovuto, se in buona fede avesse avuto dubbi al riguardo, chiedere ragguagli all’UE;
che anche una persona non ticinese doveva rendersi conto che la sala del Consiglio comunale di Mendrisio non poteva trovarsi a Lugano;
che la società ricorrente ha del resto notoriamente la sede nei Grigioni, a __________, poco lontano dal confine con il Ticino, e il suo amministratore unico, benché cittadino italiano, capisce la lingua italiana ed è domiciliato a __________, pure essa non distante dal Ticino;
che ad ogni modo la ricorrente non dimostra di aver cercato invano l’indirizzo della sala d’incanto a Lugano, producendo ad esempio dichiarazioni scritte di persone alle quali essa si sarebbe rivolta il 19 maggio 2022 a Lugano in occasione delle sue ricerche;
che non avendo la ricorrente reso verosimile che l’errore contenuto nell’elenco oneri le abbia impedito di partecipare all’asta, il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione;
che il noto errore non risulta avere tratto in inganno neppure altri interessati;
che la ricorrente fa inoltre valere “certi dubbi sulla realtà dell’incanto in questione” riferendosi alle date diverse figuranti sul verbale d’aggiudicazione (18 maggio) e sul verbale d’incanto (19 maggio) nonché al fatto che il primo documento non è controfirmato dall’aggiudicataria;
che l’indicazione del 18 maggio 2022 sul verbale d’incanto è, pure esso, un manifesto refuso;
che ad ogni modo la ricorrente non allega alcuna prova, come le incombeva (art. 9 CC), suscettibile di accertare l’inesattezza del contenuto dei verbali in merito alla “realtà dell’incanto in questione”, né sul fatto che l’asta si è svolta il 19 maggio 2022 come previsto;
che la ricorrente non menziona d’altronde il motivo per cui l’assenza della firma dell’aggiudicataria sul verbale d’aggiudicazione determinerebbe l’annullamento dell’asta;
che l’art. 61 cpv. 2 RFF (non citato nel ricorso) prescrive sì che il verbale debba essere sottoscritto dall’aggiudicatario, ma non si tratta di una norma formale, bensì solo di una disposizione d’ordine, volta a facilitare la prova della volontà dell’aggiudicatario di acquisire il fondo (cfr. Häuptli in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 5 n. 5 ad art. 73 RUF);
che del resto la banca verosimilmente non era presente il giorno dell’asta, poiché aveva presentato già il 6 maggio 2022 un’offerta scritta, debitamente firmata dai suoi rappresentanti legali (v. allegati alle osservazioni dell’UE), come le consentiva la legge (v. art. 58 cpv. 4 RFF);
che la censura va pertanto respinta, ciò che segna la sorte definitiva del ricorso;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR), mentre la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’__________. .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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