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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.20
Data decisione, Autorità: 28.04.2022, IIICC
Titolo: Il perito ha diritto di essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della causa
Incarto n. 13.2022.20
Lugano 28 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Lardelli e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente per statuire nella causa inc. OR.2016.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 24 febbraio 2016 da
S.R.L. alla quale è subentrato in pendenza di causa TERZ 1 entrambi patrocinati dall’ RA 1
contro
TERZ 2 patrocinata dall’ RA 2
e ora sul reclamo del perito giudiziario
RI 1
avverso la decisione 7 marzo 2022 con cui il Pretore si è pronunciato sulla retribuzione del perito giudiziario;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 febbraio 2016 __________ S.R.L. ha convenuto in giudizio TERZ 2, , postulandone la condanna al pagamento di fr. 811'600.- oltre accessori quale mercede per il lavoro di verifica e collaudo della struttura della residenza “”.
Con risposta 3 novembre 2016 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione.
B. Al dibattimento 21 giugno 2017, confermate le rispettive posizioni, le parti hanno chiesto l’assunzione dei rispettivi mezzi di prova. Con decisione 6 novembre 2017 il Pretore ha ordinato l’allestimento di una perizia intesa a stabilire quale fosse l’oggetto del contratto che legava le parti e quale l’attività svolta dall’attrice con riferimento alla pretesa oggetto di causa. Per gli altri mezzi di prova ha rinviato a una successiva decisione. Con decisione 8 novembre 2017, il Pretore ha poi designato quale perito giudiziario l’ing. RI 1.
C. Preso atto del referto peritale 28 febbraio 2020, con istanza 13 marzo 2020 parte attrice ha ricusato il perito. Contestato il contenuto della perizia e l’esorbitanza delle conclusioni della stessa in quanto travalicanti l’incarico assegnato al perito e ritenuto lo stesso perito prevenuto nei suoi confronti, essa ha chiesto l’estromissione della perizia dagli atti e l’allestimento di una nuova perizia da parte di un altro perito.
Con istanza di medesima data la parte convenuta ha invece chiesto la delucidazione della perizia.
Con decisione 19 gennaio 2021 il Pretore ha respinto la domanda di ricusazione della parte attrice e accolto l’istanza di delucidazione della convenuta. Con sentenza 26 luglio 2021 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha accolto il reclamo 5 febbraio 2021 di TERZ 1 e disposto la ricusa del perito ing. RI 1 con conseguente revoca del mandato peritale ed estromissione dagli atti della perizia 28 febbraio 2020. Il ricorso di TERZ 2 contro la predetta sentenza è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione 2 novembre 2021.
D. Con decisione 7 marzo 2022 il Pretore ha ritenuto inutilizzabile la perizia dell’ing. RI 1 e gli ha negato il diritto alla mercede, chiedendogli la restituzione di fr. 13'152.90 pari agli importi già percepiti per l’esecuzione della perizia.
E. Con reclamo 18 marzo 2022 l’ing. RI 1 chiede l’annullamento della decisione in questione e il rinvio degli atti al Pretore per una nuova decisione.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Del gravame se ne occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG.
La decisione 7 marzo 2022 è pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo. Il gravame, spedito il 18 marzo 2022 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Secondo il CPC, l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove. Trattasi di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95 [versione e-book al 1° febbraio 2019: n. 18i ad art. 95]; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 10a ad art. 95).
3.1 Nel Canton Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (cpv. 1). Inoltre, se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per valutare la congruità dell’indennità dovuta al perito giudiziario si può trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul mandato rispettivamente, su questioni tecniche oggettivamente misurabili e verificabili, del contratto d’appalto (DTF 127 III 328 consid. 2c; Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 1 e 9 ad art. 184; Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 3 e 21 ad art. 184; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).
3.2 Il perito ha diritto di essere remunerato soltanto se presenta un rapporto utilizzabile ai fini della causa e pertanto non ne ha diritto se è talmente carente da essere inutilizzabile (DTF 124 III 423). Se è invece incompleto, poco chiaro o non sufficientemente motivato (art. 184 cpv. 2 prima frase CPC) la remunerazione potrà essere ridotta e (soprattutto) al perito potrà essere ordinato di rimediare gratuitamente, fornendo il completamento e/o la delucidazione del caso (Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 184; Dolge, op. cit., n. 25 ad art. 184; Müller, op. cit., n. 22 ad art. 184; Rüetschi, op. cit., n. 15 ad art. 184).
Nel caso di cui trattasi, il Pretore ha dapprima rilevato che, nella decisione sulla ricusa, la II CCA aveva riscontrato la presenza di elementi atti a suscitare un’apparenza di prevenzione, in particolare la presenza di un giudizio di valore espresso dal perito nei confronti dell’attore, che andava evitato, considerazioni peritali che esulavano dall’incarico ricevuto a dimostrazione della presenza di un atteggiamento di sospetto del perito nei confronti della parte attrice, lacune nella perizia in ordine alla valutazione di documentazione prodotta in causa dall’attrice, il tutto a rafforzamento di un’assenza di oggettività nei confronti della parte attrice stessa, conclusioni premature e principalmente frutto di supposizioni. Sulla scorta di questi elementi essa aveva accolto l’istanza di ricusa del perito. Ciò premesso, il primo giudice ha poi osservato che la perizia è stata estromessa dall’incarto per motivi che riguardano il perito stesso, con la conseguenza che quanto realizzato dal perito era inutilizzabile, motivo per cui non poteva essergli riconosciuta remunerazione alcuna.
Il reclamante rileva che nella propria sentenza la II CCA aveva evidenziato che la perizia in questione contiene elementi utili ai fini della risoluzione della causa, ciò che giustificherebbe la remunerazione almeno parziale del mandato peritale.
Gioverà qui ricordare che nella sentenza 26 luglio 2021 la II CCA, al considerando 13, aveva così riassunto la situazione:
“In definitiva, malgrado la perizia contenga anche elementi utili ai fini della risoluzione della vertenza, possa essere delucidata, completata dall’assunzione di ulteriori prove e liberamente apprezzata dal primo giudice unitamente a tutte le circostanze del caso concreto (art. 157 CPC), vi sono come si è visto degli aspetti che non possono essere trascurati: innanzitutto i dubbi avanzati dal perito nei confronti della parte attrice in relazione all’iscrizione all’OTIA e all’assoggettamento all’IVA italiana (questioni chiaramente esulanti dal mandato peritale), ma anche e soprattutto l’inappropriato giudizio di valore negativo contenuto alla pag. 2 della perizia (v. sopra consid. 8). Tutto ciò, unito all’esorbitanza, all’inflessibilità e alla sommarietà di alcune conclusioni con cui il perito ha decretato l’infondatezza delle tesi attoree ancor prima che venisse sviluppata la fase istruttoria, come pure alla problematicità del legame del perito con la __________ SA, è effettivamente e oggettivamente atto a suscitare un’apparenza di prevenzione. Tenuto altresì conto del diritto delle parti a che la perizia sia resa da un esperto al di sopra di ogni sospetto, soprattutto qualora essa (come nella fattispecie) costituisca l’ossatura sulla quale si andrà poi a innestare il seguito della procedura istruttoria, il reclamo 5 febbraio 2021 merita accoglimento”.
La II CCA aveva quindi effettivamente riconosciuto la perlomeno parziale utilità della perizia. Questa constatazione va però letta alla luce dell’intero considerando e non avulsa dal suo contesto. A seguito delle mancanze riscontrate essa ha poi estromesso la perizia dagli atti, per motivi riguardanti il perito medesimo, ciò che ne impedisce ogni uso ai fini della causa. Nella misura in cui il Pretore l’ha ritenuta inutilizzabile, non gli si può quindi rimproverare un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Il reclamo va quindi respinto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 marzo 2022 dell’ing. RI 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 18 marzo 2022 alle parti):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Stante il valore litigioso di fr. 13'152.90 contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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