AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.119
Data decisione, Autorità: 04.04.2022, IIICC
Titolo: Reclamo contro multa disciplinare. Diritto di essere sentiti e motivazione della decisione. Rifiuto di cooperare di un terzo nell'ambito di un'audizione testi
Incarto n. 13.2021.119
Lugano 4 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.72 (azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 5 giugno 2020 da
PI 1 PI 3 patrocinati dall’ PA 2
contro
PI 2 patrocinata dall’
nell’ambito della quale è stata disposta l’audizione quale teste di
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30 settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 22 settembre 2021 con cui il Pretore le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 1'000.– assortita della comminatoria penale giusta l’art. 292 CP;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 5 giugno 2020 introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 e PI 3 hanno convenuto in giudizio la banca PI 2 con un’azione di rendiconto tesa ad ottenere documenti bancari e patrimoniali riconducibili alle società panamensi __________, __________ e __________. Con risposta 28 settembre 2020 PI 2 si è opposta, chiedendo di respingere integralmente la petizione.
I rispettivi antitetici punti di vista e le relative richieste di giudizio sono stati confermati dagli attori con replica 3 dicembre 2020 e dalla convenuta con duplica 22 febbraio 2021.
B. All’udienza delle prime arringhe tenutasi il 7 maggio 2021 le parti hanno ribadito le proprie posizioni e notificato i mezzi di prova.
Con disposizione ordinatoria processuale 2 agosto 2021 il Pretore ha, tra l’altro, ammesso l’audizione testimoniale di 5 testi, fra cui RE 1.
C. Con convocazione e-mail 31 agosto 2021 il Pretore ha disposto, per l’8 settembre 2021 e in forma di videoconferenza, l’audizione testimoniale di RE 1. Quest’ultima con scritto 2 settembre 2021 vi si è opposta invocando il diritto di rifiuto a cooperare.
Con disposizione ordinatoria 6 settembre 2021 il Pretore ha confermato l’audizione testimoniale di RE 1 nella forma della videoconferenza, non ritenendo realizzati i presupposti per rifiutare la collaborazione.
Poiché RE 1 non è comparsa all’udienza, con ordinanza 8 settembre 2021 il Pretore ne ha ordinato la comparizione in aula tramite esecuzione coattiva giusta l’art. 167 cpv. 1 lett. c CPC, per il 22 settembre 2021.
D. Il 22 settembre 2021 RE 1 si è rifiutata di collaborare, ribadendo i motivi sollevati il 2 settembre 2021. Il Pretore, richiamato quanto già rilevato con la decisione 6 settembre 2021, le ha inflitto seduta stante una multa disciplinare di fr. 1'000.– assortita della comminatoria dell’art. 292 CP.
E. Con reclamo 30 settembre 2021 RE 1 impugna questa decisione e ne chiede l’annullamento.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 22 settembre 2021, con la quale il Pretore ha inflitto a RE 1 la multa disciplinare di fr. 1'000.– con la comminatoria penale dell’art. 292 CP in applicazione dell’art. 167 CPC, è impugnabile, giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Il giudizio impugnato è stato pronunciato alla presenza della reclamante il 22 settembre 2021. Sicché il reclamo spedito il 30 settembre 2021 risulta da questo punto di vista tempestivo e senz’altro ammissibile. Pacifica la legittimazione a ricorrere di RE 1, intervenuta nel procedimento in veste di terzo, in quanto destinataria della citata decisione.
2.1 L’art. 160 CPC stabilisce un obbligo generale delle parti e dei terzi a cooperare all’assunzione delle prove nel processo civile. Per l’art. 161 CPC il giudice deve informare le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (cpv. 1). Inoltre, giusta l’art. 162 CPC, dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il giudice non può evincere nulla quanto al fatto da provare.
2.2 In applicazione dell’art. 166 CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all’accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’art. 165 CPC al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente (cpv. 1 lett. a).
2.3 In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare l’esecuzione coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lettera d).
Il Pretore ha dato atto delle dichiarazioni della reclamante che, fatto presente di essere stata chiamata in causa quale membro della Comunione ereditaria fu __________ dagli attori e di come le due cause fossero analoghe, ha riproposto le motivazioni già esposte con lo scritto 2 settembre 2021. A fronte di ciò il primo giudice ha dal canto suo richiamato quanto deciso il 6 settembre 2021 e, dopo aver evidenziato che “il silenzio della testimone (mancata collaborazione) rientra nell’orbita dell’art. 167 CPC”, ha inflitto alla teste la multa disciplinare di fr. 1'000.– con la comminatoria penale giusta l’art. 292 CP (verbale 22 settembre 2021, pag. 7). In particolare, fatte le debite premesse il 6 settembre 2021 il Pretore ha ritenuto che la reclamante “[…] menziona l’art. 166 cpv. 1 lit. a CPC, quando i presupposti non sono per nulla realizzati, tanto che declinare la sua cooperazione si traduce in un rifiuto in debito che verrà sanzionato in applicazione dell’art. 167 CPC […]”.
La reclamante rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto. Precisa di avere spiegato con lo scritto 2 settembre 2021 di essere stata convenuta in data 7 dicembre 2020 insieme al fratello __________ e alla madre __________ - tutti in veste di membri della Comunione ereditaria fu __________ - dai qui attori innanzi la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. La relativa causa includeva un’azione di rendiconto con cui era chiesto loro di produrre tutti documenti bancari e patrimoniali inerenti le società __________, __________ e __________, società clienti di PI 2 e di cui gli attori erano beneficiari economici. La controversia era attinente lo stesso oggetto e funzionalmente interconnessa con l’azione di rendiconto avviata a Lugano nei confronti di PI 2. La reclamante aveva quindi motivo di ritenere che la sua deposizione in qualità di teste in quest’ultimo procedimento poteva compromettere gli interessi suoi e della comunione ereditaria di cui era parte nell’ambito della causa pendente a Mendrisio. Nelle circostanze così descritte l’interessata contesta che il suo rifiuto possa considerarsi indebito ribadendo la legittimità del suo rifiuto di cooperare previsto dall’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC, disposto chiaro tanto nelle premesse quanto nelle finalità. Non vi era così margine per una sanzione giusta l’art. 167 CPC.
La reclamante soggiunge poi che, non avendo qualità di parte e gli atti della causa in essere presso la Pretura di Lugano non essendole accessibili, il solo richiamo all’esistenza delle due procedure consentiva di concludere a favore del suo comportamento ineccepibile tenuto all’udienza del 22 settembre 2021. Di qui, la necessità di annullare la contestata multa e la comminatoria penale.
5.1 Ora, di per sé, il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno, l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è parte integrante di quel diritto di essere sentito (Hurni, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
5.2 Nel caso che qui ci occupa, quand’anche a fronte di una succinta quanto laconica argomentazione, il Pretore ha implicitamente e di nuovo dato atto del fatto che per lui il tema invocato dalla reclamante - ovvero il contesto evocato già con il suo scritto 2 settembre 2021 - non era tale da soddisfare i requisiti posti dall’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC, giustificando così la pronuncia della sanzione della multa disciplinare e della comminatoria penale. Sicché, tenuto anche conto delle considerazioni di cui si dirà nel seguito, non vi è motivo di disporre un rinvio dell’incarto al primo giudice per integrare la sua conclusione.
6.1 Premesso ciò, non può certo essere negata l’attinenza del tema appena descritto con l’esistenza - rilevata in dettaglio con scritto 2 settembre 2021 - di un’analoga azione di rendiconto pendente dal 7 dicembre 2020 nei confronti della reclamante e degli altri membri della comunione ereditaria innanzi la Pretura di Mendrisio, ai quali è chiesta la produzione di tutti i documenti patrimoniali e bancari in loro possesso concernenti quelle stesse tre società. Pacifico poi che i destinatari della relativa causa sono la reclamante - qui chiamata quale teste - rispettivamente fratello e madre quali altri membri della comunione ereditaria, motivo per cui i criteri posti dall’art. 166 cpv. 1 lett. a in combinazione con l’art. 165 CPC risultano sotto questo profilo senz’altro adempiuti. Posto che lo scritto 2 settembre 2021 precisava pure che all’azione di rendiconto così introdotta a loro carico si accompagnava pure un’azione condannatoria nei loro confronti, risulta invero difficile negare che vi possa essere il fondato il timore della reclamante di esporsi ad un rischio di conseguenze e responsabilità civili giusta l’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC.
6.2 Vero è che nella causa qui in esame l’audizione in qualità di teste di RE 1 - reclamante appunto - è stata ammessa dal Pretore in modo limitato, e meglio “sul tema a sapere se i funzionari [della banca] intrattenevano dei rapporti diretti con gli attori, bypassando i firmatari del conto delle relative società di cui si tratta, risp. che l’unico scopo delle tre società era quello di fungere da società di sede” (ordinanza sulle prove 2 agosto 2021, pag. 2 in fondo), mentre che le ulteriori richieste di prove a carico suo e dei membri della comunione ereditaria sono state tutte respinte dal primo giudice. Sapere se, a queste condizioni, il rischio di cui all’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC fosse realistico è nondimeno questione che può restare indecisa. Non risulta che la reclamante sia stata in qualche modo resa edotta dei limiti entro cui andava contestualizzata la sua audizione, nemmeno in occasione della relativa udienza del 22 settembre 2021. In assenza di ciò mal si vede come l’interessata, che non aveva ruolo di parte nella causa, avesse motivo di riconsiderare il suo rifiuto a cooperare.
6.3 Nelle citate circostanze, in concreto si ravvisano sufficienti elementi per ritenere che la reclamante avesse legittimi motivi giusta l’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC per rifiutare la propria collaborazione. Ne consegue l’annullamento della multa disciplinare di fr. 1'000.– inflitta alla reclamante, ma anche della comminatoria penale ex art. 292 CP.
Le spese processuali del presente giudizio fissate, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), in fr. 200.– sono poste, tenuto conto dell’esito della procedura, a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non sono attribuite ripetibili visto che il reclamo non ha fatto oggetto di notifica, le parti in causa non avendo qualità di parte nel procedimento di comminazione di una multa disciplinare al terzo (cfr. Hasenböhler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, art. 1-196, 2a ed., 2016, n. 22 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 6 ad art. 167).
Il gravame in esame non pone questioni di principio e viene quindi evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 settembre 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione 22 settembre 2021 con cui il Pretore ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di fr. 1'000.– con la comminatoria penale ex art. 292 CP.
Le spese processuali, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;
;
.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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