AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.126
Data decisione, Autorità: 15.03.2022, IIICC
Titolo: Stralcio della domanda di gratuito patrocinio. L'esistenza della desistenza è impugnabile solo con domanda di revisione, a prescindere dalla natura (materiale o processuale) del vizio censurato
Incarto n. 13.2021.126 13.2021.127
Lugano 15 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2021.173 (procedura di diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con azione 28 giugno 2021 da
RE 1 già patrocinato dall’__________
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul “ricorso” 19 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 22 settembre 2021 con cui, tra l’altro, il Pretore ha stralciato dal ruolo la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l’8 settembre 2017 a __________. La vita separata è stata autorizzata con decisioni 15 maggio 2018 e 22 agosto 2018 (inc. n. SO.2018.2380) del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, in esito ad una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale.
B. Con azione 28 giugno 2021 RE 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla medesima Pretura chiedendo di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale in essere fra le parti e di regolamentare le relative conseguenze accessorie.
C. L’udienza di conciliazione si è tenuta il 21 settembre 2021, nel cui contesto le parti hanno concordato la rinuncia alla ripartizione degli averi previdenziali e al riconoscimento di contributi di mantenimento, hanno dato atto di avere già sciolto e liquidato il regime matrimoniale dei beni e hanno concordato la suddivisione a metà delle spese processuali con ripetibili compensate.
Inoltre entrambe le parti hanno ritirato le rispettive domande di gratuito patrocinio.
D. Con decisione 22 settembre 2021 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle parti e ha omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie così raggiunta (dispositivo n. 1 e 2).
Il primo giudice ha stralciato dal ruolo per desistenza le rispettive istanze di gratuito patrocinio delle parti (dispositivo n. 3 e 4). Ha infine ripartito fra loro, e in ragione di metà ciascuna, le spese processuali di fr. 600.–, compensando le ripetibili (dispositivo n. 5).
E. Con “ricorso” 19 ottobre 2021 RE 1 contesta di avere voluto desistere dalla sua domanda di gratuito patrocinio a fronte della sua precaria situazione economica, a cui sopperiva anche grazie al sostegno dell’assistenza sociale.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza e transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2).
L’esistenza di un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all’origine dello stralcio può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3).
2.1 La sentenza 22 settembre 2021 è stata notificata all’allora patrocinatore del ricorrente in data 24 settembre 2021. Poiché la domanda di revisione va presentata entro il termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), il “ricorso” datato 19 ottobre 2021 è senz’altro tempestivo.
2.2 La revisione di una decisione va chiesta al giudice che ha statuito sulla medesima (art. 328 cpv. 1 CPC), un’erronea indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto stesso non essendo suscettibile di fondare una competenza che il CPC non prevede. Come tale, pertanto il “ricorso” 19 ottobre 2021 andava sottoposto al Pretore che aveva pronunciato lo stralcio per desistenza dell’istanza di gratuito patrocinio e non al “Tribunale d’appello”. Di qui l’inammissibilità del gravame così proposto.
3.1 Per l’art. 241 cpv. 1 CPC in caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale. La transazione, l’acquiescenza e la desistenza devono essere consegnate al giudice per iscritto (con relativa firma di entrambe le parti rispettivamente del desistente o dell’acquiescente), oppure oralmente con la loro consegna a verbale, che le parti devono firmare (art. 241 cpv. 1 CPC: Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 29 ad art. 241 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 31 ad art. 241]).
3.2 Nel caso che qui ci occupa, dal verbale d’udienza 21 settembre 2021 emerge che in esito alla discussione informale tenutasi innanzi al Pretore e alla presenza dei due ex coniugi e dei rispettivi patrocinatori legali “entrambe le parti ritirano le loro richieste di gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore; e addivengono alla seguente TRANSAZIONE […]”. E il citato verbale risulta regolarmente firmato da tutti i presenti all’udienza, fra cui anche il qui ricorrente.
3.3 Obietta invero il ricorrente che verso la fine dell’udienza i patrocinatori delle parti “insieme con la Signora Pretore, stavano confabulando tra di loro senza coinvolgerci e nemmeno chiederci esplicitamente se avessimo avuto veramente l’intenzione di ritirare le nostre richieste, inerenti alle spese di giustizia e di patrocinio”. Nondimeno, e ciò premesso, mal si vede perché il ricorrente abbia allora ritenuto comunque opportuno sottoscrivere il menzionato verbale, dove di quella sua rinuncia si dava appunto atto. In tal senso il ricorrente non spende alcuna parola, limitandosi di contro a spiegare perché aveva motivo di mantenere la sua domanda di gratuito patrocinio. E nulla cambia al riguardo la dichiarazione scritta 18 ottobre 2021 rilasciata dalla sua ex moglie che l’interessato ha annesso al suo ricorso (doc. E). Nelle citate circostanze, la tesi soggettiva così proposta si scontra con l’oggettiva desistenza registrata a verbale e che, apponendo la sua firma, il ricorrente ha di fatto avvallato e confermato. A ben vedere nemmeno un ripensamento a ritroso può invalidare l’oggettiva evidenza che così ne deriva.
Giova ancora rilevare, a mero titolo aggiuntivo, che invano il ricorrente pretende poi di contestare il fabbisogno mensile di fr. 2'363.10 che gli è stato imputato in occasione dell’udienza 21 settembre 2021 - corrispondente oltretutto a quello quantificato con il memoriale 28 giugno 2021 di divorzio (doc. A al ricorso, pag. 3) - e che invece andrebbe aumentato a fr. 2'750.40. Così facendo, in effetti l’interessato pretende di confortare la sua tesi con l’ausilio di voci di costo sorte addirittura dopo l’udienza tenutasi il 21 settembre 2021 e dopo la decisione qui impugnata emessa l’indomani (cfr. doc. B, C, D1, D2 e D3 al ricorso). Il che, evidentemente, non è ammissibile (cfr. per analogia art. 328 cpv. 1 lett. a in fine CPC).
In via eccezionale, della evocata difficile e precaria situazione economica del ricorrente si tiene conto rinunciando al prelievo di spese processuali per la presente iniziativa ricorsuale. Ciò rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio in questa sede di giudizio.
L’impugnazione in esame, manifestamente inammissibile, è evasa da questa Camera (art. 48 lett. c cifra 2 LOG) nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il “ricorso” 19 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
La domanda di gratuito patrocinio 19 ottobre 2021 di RE 1 è priva d’oggetto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Trattandosi di una causa senza carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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