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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.131
Data decisione, Autorità: 22.02.2022, IIICC
Titolo: Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Il reclamo deve essere scritto e motivato e indicare in cosa consiste lo sbaglio del giudice
Incarto n. 13.2021.131
Lugano 22 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.591 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa in data 21 luglio 2020 da
CO 1
contro
RE 1
e ora sul reclamo 22/27 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore ha tassato la nota d’onorario dell’avv. __________;
ritenuto
in fatto: A. CO 1, locatrice, e RE 1, conduttore, hanno concluso l’8 marzo 2016 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento sito nello stabile Residenza __________ a __________.
B. Con istanza del 21 luglio 2020 l’CO 1 ha chiesto l’espulsione di RE 1, in mora con il pagamento della pigione, e la liberazione in proprio favore della cauzione di fr. 2700.-.
Con osservazioni del 6 agosto 2020 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza.
Con decisione 28 agosto 2020 il Pretore ha ammesso il convenuto al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore ha ordinato al convenuto di liberare immediatamente l’ente locato e assegnato all’istante il deposito di fr. 2700.-. Le spese processuali di fr. 200.- e le ripetibili di fr. 100.- sono state poste a carico del convenuto.
Il reclamo 22 settembre 2020 di RE 1 contro la predetta decisione è stato respinto dalla Camera civile dei reclami con sentenza 1° ottobre 2020.
In data 15 settembre 2021 l’avv. __________ ha trasmesso alla Pretura la propria nota professionale di complessivi fr. 213.25, per la tassazione di rito.
D. Con sentenza 29 settembre 2021 il Pretore ha tassato la nota d’onorario dell’avv. __________ approvandola integralmente, ovvero riconoscendole fr. 180.- d’onorario, fr. 18.- di spese e fr. 15.25 d’IVA, per un totale di fr. 213.25.
E. In data 22/27 ottobre 2021 RE 1 ha inoltrato reclamo contro la decisione di tassazione. Il gravame, indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, è stato trasmesso per evasione alla terza Camera civile.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 30 settembre 2021. Spedito il 27 ottobre 2021 il reclamo sarebbe abbondantemente tardivo. Se non che, il Pretore ha indicato in calce alla sentenza un termine di reclamo di 30 giorni, termine sul quale il reclamante, senza formazione giuridica, poteva fare affidamento. Il reclamo, rispettoso del termine di 30 giorni, deve quindi essere considerato tempestivo.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamante auspica che “… si possa far luce ed eseguire verifiche all’istante presso la Vostra Sede …”.
Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle domande di causa. Dal reclamo si deve evincere per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1 e 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
RE 1 non si confronta con la decisione impugnata, segnatamente non è dato di comprendere per quale motivo la stessa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente motivato è quindi inammissibile.
Peraltro, non è ravvisabile nella decisione impugnata un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del primo giudice.
In applicazione dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico del reclamante, soccombente. Eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.
Il reclamo, trattato in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22/27 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente al reclamo 22/27 ottobre 2021 all’avv. __________):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 213.25, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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