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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2021.120
Data decisione, Autorità: 22.02.2022, IIICC
Titolo: Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Il reclamo deve essere scritto e motivato e indicare in cosa consiste lo sbaglio del giudice
Incarto n. 13.2021.120
Lugano 22 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2021.6 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di conciliazione 12 aprile 2021 da
RE 1
contro
TERZ 1
e ora sul reclamo 14 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 11 ottobre 2021 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale 5 ottobre 2021 dell’avv. PA 1;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione 12 aprile 2021 RE 1 ha chiesto che sia fatto obbligo a TERZ 1 di versarle un contributo di mantenimento mensile di fr. 500.-. Essa ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
All’udienza di conciliazione 24 giugno 2021 le parti hanno convenuto il versamento di un contributo mensile di fr. 100.-. La procedura è quindi stata stralciata dai ruoli e l’istante posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1.
B. L’avv. PA 1 ha trasmesso alla Pretura, in data 5 ottobre 2021, la nota professionale inerente le prestazioni svolte a favore dell’istante, esponendo una retribuzione complessiva di fr. 1'983.20, di cui fr. 1'674.- di onorario, fr. 167.40 di spese e fr. 141.80 di IVA.
Con decisione 11 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota, riconoscendola integralmente.
C. Con reclamo 14 ottobre 2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC, il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.
Poiché la decisione impugnata è stata notificata l’11 ottobre 2021 il reclamo, rimesso alla posta il 14 ottobre 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
La reclamante, esposte le sue doglianze, così conclude il reclamo: “Aspetto un vostro riscontro e vi allego tutti i documenti in merito”.
Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle domande di causa. Dal reclamo si deve evincere per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Spettava quindi alla reclamante confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Tuttavia, RE 1 non si confronta con la decisione impugnata, segnatamente non è dato di comprendere per quale motivo questa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente motivato è quindi inammissibile.
Comunque sia, non è ravvisabile nella decisione impugnata un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del primo giudice. Va qui rilevato che, giusta l’art. 4 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG), al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. L’art. 4 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) dispone poi che l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora. In concreto il Pretore aggiunto ha riconosciuto integralmente la nota d’onorario, nella quale sono indicate nel complesso 9 ore e mezza di lavoro che, stanti le attività svolte, a un esame sommario e in mancanza di specifiche contestazioni non paiono eccessive.
Per quanto concerne poi l’obbligo di rifusione, lo stesso è esplicitamente previsto negli art. 123 CPC e art. 6 LAG, in virtù del quale la persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.
In applicazione dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico della reclamante, soccombente. Eccezionalmente si prescinde tuttavia dal prelevarle.
Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 1'983.20, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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