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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.113
Data decisione, Autorità: 22.08.2022, ICCA
Titolo: Decreto cautelare senza contraddittorio non impugnabile
Incarto n. 11.2022.113
Lugano 22 agosto 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2022.19 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 19 luglio 2022 da
CO 1 ora in (patrocinata dall PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 5 agosto 2022 presentato da contro la decisione emessa dal Pretore il 25 luglio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1980) e CO 1 (1982) si sono sposati a __________ (I) il 10 maggio 2008. Dal matrimonio sono nati M__________ il 31 ottobre 2008 e G__________ il 1° luglio 2016. I coniugi si sono separati il 1° gennaio 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per sistemarsi altrove. Nell'agosto del 2020 la moglie si è trasferita a __________ con i figli.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con decisioni del 18 dicembre 2019 e del 1° settembre 2020 il Tribu-
nale distrettuale di Basilea ha omologato determinati accordi
presi dai coniugi sulla vita separata. Il 16 novembre 2021 CO 1 ha presentato davanti al medesimo tribunale un'azione di divorzio in applicazione dell'art. 112 “ev. art. 114 CC”. AP 1 ha proposto di respingere l'azione, contestando la competenza per territorio del tribunale adito. All'udienza di conciliazione del 28 marzo 2022 i coniugi, impregiudicata la questione della competenza, hanno concluso un accordo parziale sui contributi di mantenimento in favore di moglie e figli (fr. 5500.– mensili per febbraio e marzo, fr. 7000.– mensili per aprile e maggio del 2022). Adito nuovamente il 13 maggio 2022 da CO 1 con un'istanza cautelare, con decisione 2 giugno 2022 il Tribunale, dopo avere constatato che al momento di introdurre l'azione di divorzio nessun coniuge era domiciliato nel Cantone di
__________, si è dichiarato incompetente per territorio e non è entrato nel merito dell'istanza. Il 21 giugno 2022 CO 1 ha ritirato l'azione di divorzio, riservandosi la facoltà di riproporla al foro competente in virtù dell'art. 63 CPC.
C. Nel frattempo, il 2 gennaio 2022, AP 1 ha intentato a sua volta azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Con decisione del 4 gennaio 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato l'azione irricevibile “per litispendenza altrove”. Contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 gennaio 2022 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare ricevibile la propria azione di divorzio. Nelle sue osservazioni dell'11 marzo 2022 CO 1 ha proposto di respingere l'appello (inc. 11.2022.4).
D. Preso atto della volontà della moglie di ripresentare l'azione di divorzio nel Cantone Ticino, AP 1 ha inoltrato il 21 giugno 2022 al Pretore della giurisdizione di Locarno Città una memoria difensiva (art. 270 CPC), chiedendo che un'eventuale istanza di provvedimenti supercautelari da parte di CO 1 fosse respinta o, quanto meno, fosse respinta la richiesta di contributo alimentare per lei e che la richiesta di contributo alimentare per i figli fosse accolta fino a concorrenza di fr. 2000.– mensili ciascuno, compresi eventuali contributi di accudimento e assegni familiari (inc. CA.2022. 15).
E. Il 5 luglio 2022 CO 1 ha riproposto azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, il quale ha convocato le parti all'udienza di conciliazione del 7 settembre 2022 (inc. DM.2022.43). Il 19 luglio 2022 essa si è nuovamente rivolta al Pretore per ottenere, già in via supercautelare, un con-tributo alimentare per sé e i figli di complessivi fr. 7000.– per giugno e luglio del 2022, come pure la condanna del marito a ver-sarle fr. 15 048.50 per spese mediche e scolastiche dei figli, fr. 7000.– per le spese di trasloco da __________ a __________ e
fr. 20 000.– a titolo di provvigione ad litem. Identiche richieste essa ha sostanzialmente formulato anche in via cautelare.
F. Statuendo con decreto cautelare del 25 luglio 2022, il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal giugno del 2022 un contributo alimentare per moglie e figli di complessivi fr. 7000.–, assegni familiari non compresi, precisando che “la rimanenza dei contributi di mantenimento per i mesi di giugno e luglio 2022, pari a complessivi fr. 6000.– dovrà essere versata entro il 1° agosto 2022” (dispositivo n. 1). AP 1 è stato obbligato inoltre a pagare, sempre entro il 1° agosto 2022, fr. 1896.25 quale partecipazione provvisoria ai costi sanitari dei figli e fr. 5628.– quale partecipazione provvisoria ai costi scolastici di G__________ per il 2022/2023 (dispositivi n. 2 e 3). Il Pretore ha assegnato infine al convenuto un termine non prorogabile fino al 19 agosto 2022 per presentare osservazioni scritte, citando le parti personalmente all'udienza del 7 settembre 2022 “per procedere al contraddittorio (ev. replica, duplica e notifica dei mezzi di prova)” (dispositivo n. 5). Insieme con il decreto cautelare il Pretore ha notificato al-l'istante la memoria difensiva del convenuto.
G. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 agosto 2022 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato per difetto di competenza territoriale o, quanto meno, di riformare tale giudizio nel senso di fissare il contributo alimentare destinato a moglie e figli in fr. 3500.– mensili per luglio e agosto e in fr. 4000.– mensili dal settembre del 2022 in poi, assegni familiari non compresi. L'appello non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), emesso con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Ora, i provvedimenti cautelari adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti "intermedi" o "nelle more istruttorie"), sono appellabili entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi contro-versie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), per contro, non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnabile è invece un decreto con cui il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte.
Il concreto il Pretore ha emanato il decreto cautelare senza sentire le parti. Ricevuta il 19 luglio 2022 l'istanza cautelare di CO 1, egli ha statuito senza indugio il 25 luglio 2022, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare per moglie e figli dal giugno del 2022 in poi. Contestualmente egli ha assegnato al convenuto un termine fino al 19 agosto 2022 per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 CPC). Il decreto cautelare in questione è stato quindi manifestamente emesso senza contraddittorio. Certo, nella fattispecie il Pretore ha giudicato dopo avere preso conoscenza della memoria difensiva presentata da AP 1 il 21 giugno 2022 (sopra, lett. D). Non l'ha tuttavia ritenuta sufficiente ai fini di una discussione cautelare, tant'è che ha convocato personalmente le parti a un'udienza del 7 settembre 2022 “per procedere al contraddittorio (ev.
replica, duplica e notifica dei mezzi di prova)” (sopra, lett. F). L'appello in esame non può quindi considerarsi ricevibile.
È vero che in un caso isolato, cui accenna il Pretore (decreto impugnato, pag. 6), questa Camera è entrata nel merito di un appello diretto contro un decreto cautelare preceduto unicamente da una memoria difensiva (inc. 11.2018.79). V'è da domandarsi se tale modo di procedere meriti conferma, ma la questione può rimanere irrisolta. In quel caso infatti il Pretore non aveva statuito subito dopo avere ricevuto la memoria difensiva, senza convo-care le parti in udienza per un contraddittorio cautelare. Quel precedente non è pertanto equiparabile alla fattispecie attuale. Non si disconosce che in calce alla decisione impugnata il Pretore ha indicato l'appello come rimedio di diritto esperibile contro la medesima. Se non che, un'indicazione delle vie di ricorso erronea non crea una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid 2.1 in fine). L'appellante non può quindi giovarsene.
Se ne conclude che, diretto contro un decreto superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC), l'appello in esame va dichiarato irricevibile. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, in un ricorso in materia civile il ricorrente può censurare soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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