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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.68
Data decisione, Autorità: 19.08.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazioni fiscali d’ufficio. Assenza di ricorso e d’istanza di revisione. Giustificazioni. Reclamo insufficientemente motivato
Incarto n. 14.2022.68
Lugano 19 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.231 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 marzo 2022 da
Kanton Bern, Berna CO 2, __________ (rappresentati dalla Steuerverwaltung des Kantons Bern, Thun)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Cantone Berna e il Comune d’CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'820.10 oltre agli interessi del 3% dal 4 agosto 2021 (indicando quale causa del credito le imposte e le tasse del 2019 [“Steuern und Abgaben 2019 gemäss Rechnung vom 02.02.2021”]), fr. 147.75 (per gl’interessi di mora non ancora fatturati [“Noch nicht fakturierter Verzugszins”]) e fr. 360.– (per multe, costi e tasse [“Busse, Kosten, Gebühren/Verz.z”]);
che statuendo con decisione del 19 maggio 2022 sull’istanza 15 marzo 2022 del Cantone e del Comune, il Pretore aggiunto l’ha parzialmente accolta e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 12'267.85 oltre agli interessi del 3% dal 4 agosto 2021 su fr. 11'820.10 (ossia per tutti gli importi posti in esecuzione tranne la tassa di diffida di fr. 60.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 50.– a favore degl’istanti;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° giugno 2022 per ottenere la revisione della decisione di tassazione perché sia “adeguata alla [sua] reale situazione finanziaria dell’epoca” e l’annullamento del precetto esecutivo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato giovedì 2 giugno 2022 (data del timbro postale) l’ultimo giorno del termine d’impugnazione (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri-mo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato di non essere competente per pronunciarsi sulla richiesta di revisione delle decisioni di tassazione né per stabilire se lo scritto 22 luglio 2021 dell’escussa all’autorità fiscale bernese fosse da considerare quale istanza di revisione, sottolineando ad ogni modo che il solo deposito di un’istanza di revisione non avrebbe impedito il rigetto definitivo dell’opposizione, perché la convenuta non ha dimostrato con documenti di aver ottenuto l’effetto sospensivo, che il diritto bernese non conferisce ex lege al rimedio straordinario della revisione;
che nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto e in particolare non allega (e ancora meno dimostra) di aver chiesto la revisione della decisione fiscale bernese e di averne ottenuto la sospensione;
ch’ella si limita a ribadire la propria opposizione alla decisione di tassazione da lei giudicata “sproporzionata e fin dannosa per la [sua] vita anche professionale”, spiegando di non aver presentato in tempo la dichiarazione dei redditi per il 2019 a causa del lockdown vigente nel 2020 come misure di contrasto al coronavirus e in ragione di difficoltà di lingua e di salute (depressione);
che il primo giudice ha però giustamente rilevato che non gli compete decidere se lo scritto 22 luglio 2021, indirizzato all’Inkassostelle della Region Oberland (all’attenzione della funzionaria __________), in cui RE 1 ha descritto la sua difficile situazione personale ribadita nelle osservazioni all’istanza di rigetto e nel reclamo in esame, giustifica la revisione delle decisioni di tassazione;
che spettava invece a lei ricorrere contro la decisione di tassazione o chiederne la revisione, anche dopo la notifica del precetto esecutivo, producendo con il ricorso o l’istanza di revisione le prove dei motivi che l’avrebbero impedita di agire per tempo;
che il lockdown non ha del resto toccato le comunicazioni telefoniche e postali, sicché pare inverosimile ch’esso abbia impedito la reclamante, come da lei allegato senza riscontri concreti, di conferire al fiduciario da lei interpellato dopo la notifica del precetto esecutivo la dichiarazione dei redditi allegata alle sue osservazioni all’istanza di rigetto e al reclamo;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che sono pure inammissibili le domanda di revisione delle decisioni fiscali e di annullamento del precetto esecutivo, siccome il Pretore aggiunto, come la scrivente Camera, sono competenti soltanto per statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'267.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – Thun.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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