AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2020.141
Data decisione, Autorità: 11.01.2021, TCA
Titolo: Rifiuto di prestazioni. Ricorso accolto con retrocessione atti per ulteriori accertamenti medici. Accollo spese di procedura a ufficio AI
Raccomandata
Incarto n. 32.2020.141
rg/sc
Lugano 11 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione 2 ottobre 2020, esperiti accertamenti medici (tra cui una valutazione SMR) ed economici (valutazione del Servizio Ispettorato), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2020 da RI 1 – direttore (e dal 2017 amministratore unico) di una società attiva nella costruzione, vendita e manutenzione di piscine e saune – il grado d’invalidità stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi risultando nullo.
1.2 Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, contestando la valutazione economica posta alla base del diniego di prestazioni e postulando il riconoscimento di una mezza rendita dal 25 gennaio 2020.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla scorta dell’annotazione 4 novembre 2020 dell’Ispettrice (IV-1, cfr. infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti economici.
Con scritto 1. dicembre 2020 il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta dell’amministrazione con protesta di ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo economico. E ciò sulla base della menzionata annotazione 4 novembre 2020 dell’Ispettrice, la quale ha osservato:
" (…) Dando seguito alla nota del collega Avv. __________ e dopo aver letto il ricorso presentato dal legale dell’assicurato, ritengo necessario procedere ad una richiesta in loco, al fine di verificare mansioni e limiti nelle attività consuete.
L’assicurato ha inoltre indicato la quota parte societaria, pertanto anche il calcolo del reddito con e senza invalidità andrà rettificato.
In considerazione di quanto detto testé, l’incarto dovrà essere ritornato per un complemento di istruttoria.
Prima di una inchiesta, tuttavia, sarà necessario poter disporre di conto economico e bilancio 2020 definitivo per poter definire in modo puntuale il reddito con invalidità.” (Doc. IV-1)
In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica – come del resto chiesto dall’amministrazione medesima – il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso indicato dall’Ispettrice nella citata sua annotazione del 4 novembre 2020. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.4 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI. Patrocinato da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 2 ottobre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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