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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.69
Data decisione, Autorità: 19.08.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti. Allegata mutazione delle condizioni psico-fisiche, economiche e finanziarie dell’escusso. Motivazione insufficiente del reclamo
Incarto n. 14.2022.69
Lugano 19 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.1420 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 marzo 2022 da
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2022 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 23'126.– oltre agli interessi del 5% dal 17 febbraio 2022, indicando quale causa del credito i “contributi alimentari arretrati. Risoluzione no. 15851 – ARP 8 (sede di Lugano Est) del 30.01.2014”;
che statuendo con decisione del 20 maggio 2022 sull’istanza presentata il 17 marzo 2022 da CO 1, il Pretore l’ha accolta e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 giugno 2022 contestando “integralmente quanto scritto e deciso dalla pretura”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la decisione impugnata essendo stata notificata a RE 1 il 28 maggio 2022, il reclamo, presentato tre giorni prima della scadenza del termine d’impugnazione, martedì 7 giugno (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella sentenza impugnata il Pretore ha precisato che la precaria condizione finanziaria attuale lamentata dal convenuto in seguito a problemi di salute non ostava all’accoglimento dell’istanza, tali difficoltà dovendo semmai essere considerate in sede di pi-gnoramento oppure, sempreché questi si facesse parte diligente, davanti alle autorità preposte a valutare un’eventuale modifica dell’assetto dei contributi alimentari;
che nel reclamo RE 1 non si confronta con tale motivazione, ma si limita ad affermare che le sue condizioni psico-fisiche, economiche e finanziarie sono cambiate dopo un tumore al cervello e a “ribadire” quanto dichiarato durante un suo non meglio precisato interrogatorio presso la Polizia cantonale;
che come rilevato dal primo giudice, senza essere contraddetto dal reclamante, problemi finanziari o di salute non costituiscono motivi che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che delle difficoltà economiche dell’escusso si terrà conto in sede di pignoramento, in cui gli verrà garantito il minimo esistenziale (art. 93 LEF; sentenza della CEF 14.2016.148/231/232 del 29 novembre 2016, pag. 3);
che in alternativa è ipotizzabile un’azione tesa alla modifica dell’assetto dei contributi alimentari, il quale rimane tuttavia immutato e vincolante per il giudice del rigetto finché non è modificato, ciò che il reclamante non contesta;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'126.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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