AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.54
Data decisione, Autorità: 19.08.2022, CEF
Titolo: Ricorso contro delle domande di realizzazione. Irricevibilità
Incarto n. 15.2022.54
Lugano 19 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 aprile 2022 di
RI 1 (rappresentato dall’associazione RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro le domande di realizzazione presentate il 17 settembre 2020, l’8 settembre 2021 e il 5 gennaio 2022 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________, __________ e __________) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ (es. n. __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente impugna “la domanda di realizzazione” presentata dai creditori appena citati, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di rimandare l’incarto all’UEF (recte: UE) “per una nuova decisione che tenga in conto l’ordine di pignoramento sulla base dell’articolo 95 ss LEF” e di assegnare alla sua rappresentante un’adeguata indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC;
che il ricorso è firmato da una persona – __________ – che non è abilitata a rappresentare una parte in una procedura di ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), che riserva la rappresentanza ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale (sentenza della CEF 15.2016.24 del 15 aprile 2016);
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non è necessario assegnare al ricorrente un termine per sanare tale vizio, dal momento che il ricorso si rivela irricevibile per altri motivi;
che, in effetti, con il ricorso all’autorità di vigilanza si possono contestare solo provvedimenti emessi dagli organi dell’esecuzione forzata, come gli uffici di esecuzione o fallimenti (art. 17 cpv. 1 LEF), e non atti delle parti a un’esecuzione, sicché in quanto diretto contro le domande di realizzazione degli escutenti il ricorso è manifestamente irricevibile (oltre che tardivo, le ultime domande risalendo al 5 gennaio 2022);
che il ricorrente ha invero prodotto quali atti impugnati le due richieste di anticipo spese emesse dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) il 25 febbraio 2022;
ch’egli non ha però indicato quale interesse degno di protezione avrebbe a contestare delle richieste che pongono obblighi solo a carico degli escutenti, di modo che il ricorso è una volta di più irricevibile sotto questo aspetto;
che a ben vedere il vero oggetto delle doglianze del ricorrente risulta essere il pignoramento di un suo immobile, in quanto il suo stipendio (il cui ammontare non è precisato) coprirebbe i crediti posti in esecuzione, ancorché, in modo contraddittorio (e incomprensibile), afferma poi che il fondo va pignorato prima dello stipendio per evitare un avviso al datore di lavoro;
che, sia come sia, il pignoramento contestato è stato eseguito il 28 ottobre 2019 a favore del gruppo n. 2, il 20 aprile 2020 a favore del gruppo n. 3 e l’8 giugno 2021 a favore del gruppo n. 6, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è ampiamente tardivo e pertanto irricevibile;
che le esecuzioni oggetto del ricorso si sono del resto estinte il 3 agosto 2021 in seguito alla ripartizione del provento della realizzazione, di modo che il ricorso appare anche senza oggetto;
che stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che l’art. 95 cpv. 3 CPC (lett. c) in base al quale il ricorrente chiede l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza si applica nelle cause giudiziarie civili ed esecutive (art. 1 CPC) e non in quelle davanti all’autorità di vigilanza, in cui vige in linea di massima il principio della gratuità della procedura (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e 16-17 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’associazione RA 1 .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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