AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2022.22
Data decisione, Autorità: 18.08.2022, CRPTI
Titolo: Reclamo dell'imputato contro il fatto che la titolarità di procedimenti a suo carico sia stata assunta da un altro procuratore pubblico. ricevibilità del reclamo
Incarto n. 60.2022.22
Lugano 18 agosto 2022/mr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 20/21.1.2022 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
gli atti di modifica del pubblico ministero titolare dei procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 promossi nei suoi confronti, assunti dal procuratore pubblico Daniele Galliano in sostituzione dell’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz;
richiamate le osservazioni 25.2.2022 del magistrato inquirente, che ha postulato la reiezione del gravame;
preso atto che RE 1, interpellato il 28.2.2022, non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A carico di RE 1 l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha promosso i procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 per, segnatamente, reati contro il patrimonio.
b. Nei confronti dell’imputato è stato successivamente promosso dal procuratore pubblico Daniele Galliano il procedimento penale inc. MP 2021.595 per – segnatamente – i reati di truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e contravvenzione all’ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19.
c. Con decreto 30.6.2021 l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha disgiunto il procedimento penale promosso a carico di RE 1 per i fatti di cui agli inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 dal procedimento penale promosso a carico di terzi.
Con giudizio 60.2021.206 del 26.10.2021 questa Corte ha respinto il reclamo 12/14.7.2021 di RE 1 contro il decreto.
d. Il 7.7.2021, come risulta dai rispettivi verbali dei procedimenti penali, gli inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 sono stati congiunti.
e. Il procuratore pubblico Daniele Galliano, come emerge dai predetti verbali dei procedimenti, ha assunto la titolarità degli inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 nel corso dell’estate/autunno 2021.
f. Con reclamo 20/21.1.2022 RE 1 si aggrava contro gli atti di modifica del pubblico ministero titolare dei procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 promossi nei suoi confronti, assunti dal procuratore pubblico Daniele Galliano in sostituzione dell’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz, avvicendamento che sarebbe stato effettuato senza emissione di una decisione formale. Il reclamante postula che tali atti di modifica siano annullati.
L’imputato, ricordato l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, adduce che sarebbe venuto a conoscenza del cambiamento del magistrato titolare dei citati procedimenti in occasione del suo verbale di interrogatorio 10.1.2022 (inc. MP 2021.595), giorno in cui avrebbe chiesto ed ottenuto una copia aggiornata dei verbali dei procedimenti di cui agli inc. MP 2017.9201 e 2018.3911. Il cambio del titolare dei procedimenti sembrerebbe essere avvenuto tra i mesi di agosto e novembre 2021. Esso non sarebbe stato formalizzato in una decisione, che non gli sarebbe mai stata intimata. Sarebbe nullo. La necessità dell’emanazione di una decisione formale e motivata si sarebbe imposta giusta gli art. 29, 29a e 30 Cost., ritenuto che avrebbe il diritto di conoscere le ragioni per cui era mutato il procuratore pubblico titolare dei procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911, condotti sin dall’inizio da un altro magistrato.
La mancanza di motivazione non permetterebbe di conoscere (e discutere) le ragioni ed i criteri con i quali si sarebbe proceduto al cambiamento del magistrato, assegnando l’incarto al procuratore pubblico Daniele Galliano, piuttosto per esempio che il contrario, ove non vi sarebbe alcuna ragione per la quale non potesse essere il procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ad occuparsi di tutti i procedimenti pendenti, tra cui l’inc. MP 2021.595.
g. Delle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del pubblico ministero si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
h. Con atto di accusa 39/2022 del 24.2.2022, per i fatti di cui agli inc. MP 2017.9201, 2018.3911 e 2021.595, il procuratore pubblico ha promosso l’accusa a carico di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali per truffa, ripetuta, falsità in documenti, ripetuta, omissione della contabilità, ripetuta, cattiva gestione, appropriazione indebita d’imposta alla fonte, ripetuta, e inganno nei confronti delle autorità, tentato. Il procedimento è sub iudice.
in diritto
In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Ai sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2).
Non ogni atto delle autorità di perseguimento penale è un atto procedurale ex art. 393 CPP. Deve infatti trattarsi di un atto che faccia avanzare il procedimento penale e che in tal modo tocchi la posizione giuridica dei suoi partecipanti (BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 11). Non è un atto procedurale in tal senso l’attribuzione di un incarto ad un determinato procuratore pubblico: si tratta di una decisione di natura amministrativa interna (sentenze TPF BB.2015.81 del 26.1.2016 consid. 1.3.; BB.2006.12 del 10.5.2006 consid. 1.2.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 11).
1.3.
Il fatto che il procuratore pubblico Daniele Galliano abbia assunto la titolarità dei procedimenti inc. MP 2017.9201 e 2018.3911 (già nella titolarità del procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz, che peraltro ha dimissionato dal Ministero pubblico per il 30.6.2022, circostanza comunemente nota fin dal mese di dicembre 2021) è questione che concerne l’attribuzione interna al Ministero pubblico degli incarti (art. 67/68 LOG): non si tratta perciò di un atto procedurale, ma di una decisione amministrativa interna.
La contestata attribuzione non è quindi un atto impugnabile.
Il gravame presentato da RE 1 è dunque irricevibile.
Più in generale si può evidenziare che le parti ad un procedimento non possono scegliere il titolare dell’incarto, questione – questa – disciplinata da regolamentazioni interne al Ministero pubblico.
1.4.
Il reclamo in questione non può del resto essere considerato un’istanza di ricusazione ai sensi degli art. 56 ss. CPP nei confronti del procuratore pubblico Daniele Galliano, ritenuto che RE 1 non censura una parzialità del magistrato nella trattazione dei procedimenti penali a suo carico a lui assegnati.
L’impugnativa 20/21.1.2022 non può nemmeno essere reputata un reclamo contro la congiunzione dei procedimenti inc. MP 2017.9201, 2018.3911 e 2021.595: RE 1 non solleva alcun argomento inteso a contestare il principio dell’unità della procedura ex art. 29 CPP (secondo cui più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se: a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione; per motivi sostanziali, giusta l’art. 30 CPP, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i procedimenti penali).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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