AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2021.67
Data decisione, Autorità: 30.03.2022, TCA
Titolo: Assicurato vittima di 2 infortuni al ginocchio dx (2012 e 2017) assunti da 2 diversi assicuratori. Discussa la questione di sapere se la ricaduta del 2020 - distruzione del menisco laterale - dovesse andare a carico del primo infortunio
Raccomandata
Incarto n. 35.2021.67
mm/
Lugano 30 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 maggio 2012, RI 1, nato nel 1991, dipendente dello RA 1 di __________ in qualità d’apprendista di commercio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale e ha riportato un politrauma, in particolare un trauma contusivo al ginocchio destro con lesione ai menischi mediale e laterale, al legamento collaterale mediale e al legamento crociato anteriore (LCA) (cfr. doc. 30).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel settembre 2012, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di plastica del LCA e di meniscectomia subtotale esterna (cfr. doc. 43).
1.2. Con la decisione formale del 17 agosto 2016, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) dal 1° agosto 2016, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (avendo l’assicurato ritrovato nel frattempo una piena capacità lavorativa nella sua precedente attività lavorativa) e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 35% (10% per lo stato del ginocchio destro – cfr. doc. 35).
Il provvedimento appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. L’8 settembre 2017, l’assicurato ha subito un secondo infortunio al ginocchio destro durante un allenamento con la squadra di basket della __________, evento che è stato finalmente preso a carico dalla __________, assicuratore LAINF della società sportiva in questione (da notare che inizialmente il caso era stato assunto dalla __________, assicuratore della __________).
Con rapporto del 29 marzo 2018, il Prof. dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, ha segnatamente diagnosticato una lesione recidivante del menisco esterno con corrispondente lesione osteocondrale al condilo femorale del ginocchio destro e ha prospettato l’esecuzione di un intervento chirurgico (cfr. doc. 21).
Nel dicembre 2019, ha in effetti avuto luogo un’operazione di rifissazione del menisco laterale e di perforazione del condilo femorale laterale destro (cfr. doc. 10), i cui costi sono stati presi a carico dalla __________ (cfr. doc. I, p. 5, pto 12).
1.4. Nel novembre 2020, a fronte di una recrudescenza dei disturbi al ginocchio destro, RI 1 ha nuovamente consultato il Prof. __________, il quale, facendo capo alle risultanze di una RMN eseguita nell’agosto 2020, ha formulato la diagnosi di distruzione del menisco laterale con corrispondente lesione cartilaginea e ha proposto di effettuare un trapianto del menisco laterale di tipo Allograft accompagnato da un’osteotomia varizzante e da una riparazione della cartilagine (doc. 10).
Il medico curante dell’assicurato ha quindi chiesto dapprima alla CO 1, in seguito pure alla __________, di assumere i costi della prospettata operazione al ginocchio destro (cfr. doc. 6 e 9).
1.5. Con decisione formale dell’11 dicembre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, la __________ ha dichiarato estinto per la fine del mese di luglio 2020 il nesso di causalità naturale tra il sinistro dell’8 settembre 2017 e la problematica interessante il ginocchio destro (negando di fatto anche l’assunzione dell’intervento chirurgico in questione) (cfr. doc. I, p. 5).
1.6. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 aprile 2021, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla nota operazione al ginocchio destro (trapianto di menisco di tipo Allograft), non ritenuta trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del maggio 2012 (doc. 1).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente, in data 17 agosto 2021, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 2).
1.7. Con tempestivo ricorso del 13 settembre 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede che, annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a riaprire il caso d’infortunio del maggio 2012 e, concretamente, ad assumersi i costi dell’intervento al ginocchio destro, motivando così le proprie pretese:
" (…) Alla luce dei pareri dei dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________, il ricorrente ritiene che il nesso causale tra infortunio del 13 maggio 2012 e l’intervento al ginocchio destro sia provato secondo il grado di verosimiglianza preponderante; di conseguenza, la CO 1 deve assumersi i costi dell’intervento, che è ritenuto necessario anche dal dr. med. __________, medico consulente della stessa CO 1.” (doc. I, p. 11)
1.8. La CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in diritto
2.1. Nel caso di specie, l’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi al ginocchio destro, oggetto dell’intervento prospettato dal Prof. __________ nel novembre 2020, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore ha motivato in questi termini il rifiuto di assumere l’intervento di trapianto di menisco di tipo Allograft proposto nel novembre 2020 dal dott. __________:
" (…) Un nesso di causalità naturale fra la problematica presentata dall’assicurato dopo l’evento dell’8 settembre 2017 e l’evento assicurato presso CO 1 (del 13.5.2012) non risulta più essere dato dopo il 1° agosto 2016 con il grado della verosimiglianza preponderante.
Continuando a praticare l’attività agonistica (basket), attività non assicurata da CO 1, l’assicurato ha sicuramente contribuito a peggiorare il suo stato di salute.
Si ricorda inoltre che una ricaduta deve essere provata dall’assicurato. Ora, agli atti non risulta alcun elemento che permetta di concludere che l’attuale situazione è dovuta, con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto dalla legge, l’evento del 13 maggio 2012. Al contrario, i medici specialisti intervenuti, Dr. __________ e Dr. __________ concludono, motivando, perché la problematica presentata dall’assicurato non può più essere considerata come una ricaduta dell’evento del 13 maggio 2012, la nuova documentazione mettendo in evidenza una nuova lesione da mettere in relazione con il nuovo evento nell’ambito dello sport praticato a livello agonistico dall’assicurato (evento del 8 settembre 2017). Inoltre, e con riferimento al decorso documentato negli atti a disposizione del medico, la lesione osteocondrale oggetto dell’intervento proposto dal Prof. __________ nel rapporto del 23 marzo 2018 risulta essere riconducibile in primo luogo al trauma distorsivo dell’8 settembre 2017, nel senso di un peggioramento direzionale del quadro preesistente.” (doc. 2, p. 5)
Le considerazioni appena riportate richiedono alcune precisazioni da parte di questa Corte.
In primo luogo, va rilevato che, con la decisione formale del 17 agosto 2016, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a causa della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, e non perché i disturbi denunciati dall’assicurato, in particolare quelli interessanti il ginocchio destro, non costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio accaduto nel maggio 2012. Non a caso all’insorgente è stata assegnata un’IMI del 35%, di cui il 10% per lo stato del ginocchio destro, proprio in ragione della presenza di un danno residuale importante e durevole (cfr. doc. 35).
Stante ciò, il ricorrente ha conservato il diritto di annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF, così come è del resto stato riconosciuto nel dispositivo della decisione medesima (“Fatta riserva dei disposti dell’art. 11 OAINF (Ricadute e conseguenze tardive)”).
In secondo luogo, il rapporto agli atti del dott. __________, datato 4 agosto 2016, non appare atto a supportare la tesi dell’assicuratore resistente, nella misura in cui, in quella sede, il medico consulente ha accertato la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche (“Endzustand”), riconoscendo peraltro la persistenza di un legame causale naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr. doc. 24, p. 20: “La preghiamo d’informarci se lo stato quo sine / ante” è stato o verrà ritrovato? (…). No. Ci sono disturbi funzionali alla spalla e al braccio ds. incluso gomito e polso ds. e al ginocchio ds. In più ci sono multiple cicatrici ben visibili (veda fotografie allegate). Lo stato quo ante non può essere raggiunto. C’è un’importante menomazione d’integrità.” – il corsivo è del redattore).
Fatte queste premesse, occorre constatare che, in base alla valutazione del chirurgo ortopedico dott. __________, l’infortunio dell’8 settembre 2017 deve essere ritenuto responsabile di un peggioramento direzionale dello stato preesistente del ginocchio destro, imputabile quest’ultimo alle sequele del sinistro del maggio 2012 (cfr. doc. 16, p. 3: “Con riferimento al decorso radiologico documentato nei documenti a mia disposizione, la lesione osteocondrale oggetto dell’intervento proposto dal prof. __________ nel rapporto del 23.3.2018, risulta essere riconducibile in primo luogo al trauma distorsivo dell’8.9.2017, nel senso di un peggioramento direzionale del quadro preesistente.”).
Tutto ben considerato, il TCA non ha alcun valido motivo per scostarsi dal parere del medico consulente della CO 1, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa.
Lo stesso Prof. __________, nel suo rapporto del 4 novembre 2020, ha riconosciuto che l’evento del 2017 aveva modificato morfologicamente lo stato preesistente del ginocchio destro, nella forma di una (ri-)rottura del menisco laterale (cfr. doc. 10; in proposito, il dott. __________ ha rilevato che il referto in questione conferma “... il tenore della mia presa di posizione del 26.2.2019, nel senso di un peggioramento direzionale della situazione antecedente attribuibile all’evento traumatico dell’8.9.2017, con lesione del residuo meniscale oltre a delle alterazioni cartilaginee e a un edema osseo.”).
Tale circostanza è del resto stata di fatto ammessa anche dalla __________, responsabile per l’infortunio del settembre 2017, la quale ha assunto i costi dell’intervento chirurgico del 9 dicembre 2019, in occasione del quale si è proceduto a rifissare il menisco laterale e a trattare la lesione osteocondrale (cfr. supra, consid. 1.3.). In questo senso, la valutazione del dott. __________, specialista interpellato dalla __________, il quale aveva fissato al 15 febbraio 2018 il momento in cui l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento del settembre 2017 (cfr. doc. 18 b), non può essere seguita, già per il fatto che essa appare superata dagli eventi.
In questo contesto, assume un particolare significato la circostanza che, tra il primo ed il secondo infortunio, il ginocchio destro dell’assicurato aveva ritrovato una competenza tale da permettergli di riprendere a giocare a basket (dal sito web __________ risulta che, durante le stagioni 2014-’15, 2015-’16 e 2016-’17, egli era stato in grado di prendere parte a delle partite), uno sport che notoriamente sollecita in modo particolare le ginocchia.
Ora, il fatto che l’evento traumatico dell’8 settembre 2017 abbia comportato un aggravamento direzionale dello stato preesistente del ginocchio destro significa che la sorte di questa parte del corpo è stata modificata in maniera duratura, di modo che il primo infortunio ha perso ogni rilevanza causale. In queste condizioni, la CO 1 non può certo essere chiamata ad assumere i costi dell’intervento chirurgico volto a trapiantare il menisco laterale, ritenuto indicato dal Prof. __________.
Anche nel caso in cui si volesse ammettere che il danno al ginocchio destro refertato dal dott. __________ nel novembre 2020, è imputabile ad entrambi gli infortuni (cfr., in questo senso, il referto 4 novembre 2020 dello stesso dott. __________ – doc. 10: “Fasst man den Befund zusammen, so muss man davon ausgehen, dass sowohl die Vorschädigung 2013 mit dem komplexen Knietrauma und der initialen lateralen Meniskusverletzung wie auch die Re-Ruptur 2017 unfallkausal für den jetzt eingetretenen komplexen Schaden sind.”; anche il medico curante, dott. __________, parla di una “co-responsabilità” degli eventi assicurati, rispettivamente, dalla CO 1 e dalla __________ [cfr. doc. 5 e 6]), l’esito della presente vertenza non potrebbe comunque essere quello che auspica il rappresentante del ricorrente. In effetti, l’art. 100 cpv. 3 OAINF, nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, prevede che in caso di ricaduta o di conseguenze tardive di infortuni plurimi assicurati, l’assicuratore tenuto ad assumersi la prestazione per l’ultimo infortunio (in concreto, quello occorso nel settembre 2017) versa le prestazioni di cura e il rimborso delle spese secondo gli articoli 10–13 della legge e le indennità giornaliere (sul tema, si veda BSK UVG – M. Hürzeler/C. Caderas, art. 77 n. 51).
Infine, dal rapporto 4 novembre 2020 del Prof. dott. __________, emerge segnatamente che nel mese di marzo 2020, l’insorgente è rimasto vittima di un ulteriore trauma al ginocchio destro e che, da quel momento, ha denunciato dolori costanti con una limitata caricabilità dell’articolazione (cfr. doc. 10). A questo proposito, il dott. __________ ha precisato che si sarebbe trattato in realtà di un “… evento banale. Il paziente era stato spinto e aveva distorto leggermente il ginocchio, con lieve aumento della sintomatologia per qualche giorno, la quale era poi rapidamente tornata ai livelli precedenti. Il paziente non aveva pertanto annunciato un evento infortunistico ad un nuovo assicuratore ma aveva unicamente menzionato “en passant” la cosa al Dr. __________ durante una delle consultazioni.” (doc. 5).
Il TCA osserva che le spiegazioni fornite dal medico curante appaiono difficilmente conciliabili con quanto ha invece attestato il dott. __________, il quale ha riferito di un evento che ha provocato una sintomatologia perdurante (“seither”). D’altro canto, il medico consulente della CO 1 ha sostenuto che “la dinamica distorsiva dell’evento del mese di marzo 2020 è in effetti potenzialmente suscettibile di correlare con una rirottura della fissazione meniscale effettuata il 9.12.2019.” (doc. 4).
Questa Corte può esimersi dall’approfondire oltre questo aspetto, posto che anche qualora dovesse emergere che quanto accaduto nel marzo 2020 ha giocato un ruolo causale per rapporto alla distruzione del menisco laterale oggettivata grazie alla RMN dell’agosto 2020, di ciò non potrebbe essere chiamata a rispondere la CO 1 (non risulta in effetti che a quel momento RI 1 fosse assicurato contro gli infortuni presso quell’assicuratore).
In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’intervento chirurgico prospettato dal Prof. __________ nel novembre 2020, deve essere confermata e, pertanto, il ricorso respinto.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 13 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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