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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.72
Data decisione, Autorità: 17.08.2022, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Pretesa nullità della comminatoria di fallimento fondata su una sentenza estera riconosciuta incidentalmente esecutiva in Svizzera. Abuso di diritto
Incarti n. 15.2022.72 15.2022.73 15.2022.74
Lugano 17 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 30 maggio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 26 aprile 2022 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
PI 1 AT- __________ PI 2 AT- __________ PI 3 AT- __________ (rappresentati dall’__________ PA 1 , e – il primo – patrocinato dall’ PA 2 __________)
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’Ufficio esecuzioni della Regione __________, promosse il 4 marzo, il 29 aprile e il 15 febbraio 2021 rispettivamente da PI 1, PI 2 e PI 3 contro RI 1 per l’incasso di fr. 5'787.60, fr. 3'315.73 e fr. 17'976.34 oltre agli interessi e spese, il 26 aprile 2022 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che le opposizioni interposte dall’escusso erano state rigettate in via definitiva con sentenze 8 aprile 2022 del Bezirksgericht di Zurigo, ha notificato all’escusso, al suo nuovo domicilio di __________, tre comminatorie di fallimento del 18 maggio 2022 attribuendovi i n. __________, __________ e __________.
B. Con tre ricorsi del 30 maggio 2022, RI 1 chiede l’annullamento delle comminatorie di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2022 l’UE non si è opposto alla richiesta d’effetto sospensivo e si è rimesso al giudizio della Camera. I ricorsi non sono stati notificati agli escutenti per osservazioni.
C. Con uno scritto spontaneo del 1° luglio 2022, PI 1 ha segnalato alla Camera che il ricorrente non ha inoltrato alcun ricorso al Tribunale superiore del Cantone Zurigo.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
1.1 Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
1.2 Nel caso in esame, l’insorgente ha presentato tre ricorsi contro tre comminatorie di fallimento emesse a richiesta di escutenti rappresentati dallo stesso legale, facendo valere le medesime censure in ogni impugnativa. Si giustifica pertanto di statuire sui gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2.1 In linea di massima, la sentenza del giudice del rigetto dell’opposizione vincola l’ufficio d’esecuzione e l’autorità di vigilanza. Una decisione è nulla (solo) quando è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014 consid. 6.2). La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 138 II 501, 136 III 571, 129 I 363 consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015 consid. 4 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3.5, massimato in RtiD 2008 I 1087 n. 68c).
2.2 Nel caso in esame, come in un precedente caso analogo (sentenza della CEF 15.2022.27 del 16 marzo 2022 consid. 2.1 e segg.), il ricorrente non fa valere contro le decisioni di rigetto dell’opposizione alcuno dei motivi di nullità identificati dalla giurisprudenza. Che le decisioni austriache non gli siano – a suo dire – mai state notificate è una censura ch’egli avrebbe dovuto far valere nelle procedure di rigetto dell’opposizione. Nella presente procedura tale censura è irricevibile.
2.3 Come già spiegatogli dalla Camera (già citata 15.2022.27 consid. 2.3), il reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico (art. 309 lett. b n. 3 e 325 cpv. 1 CPC). Il ricorrente non ha provato – e invero nemmeno allegato – che l’Obergericht del Canton Zurigo ha conferito effetto sospensivo ai suoi reclami. È addirittura dubbio ch’egli li abbia effettivamente inoltrati, siccome ha prodotto unicamente l’atto di reclamo senza nessuna prova d’invio né conferma di ricezione del l’Obergericht. Ad ogni modo l’art. 327a cpv. 2 CPC da lui citato non si applica perché le decisioni del Bezirksgericht di Zurigo non sono decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38–52 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12), bensì decisioni di rigetto dell’opposizione, giusta l’art. 84 LEF, in cui la questione dell’esecutività delle decisioni austriache in Svizzera è stata esaminata in via solo incidentale, pregiudiziale (v. il consid. 4 di tali decisioni) (già citata 15.2022.27 consid. 2.3 con rinvii).
3.1 Giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge. Tale principio si applica anche in materia esecutiva, ma va interpretato in modo particolarmente restrittivo visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione. I fatti costitutivi dell’asserito abuso di diritto devono essere comprovati (sentenza della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 6 con rinvii).
3.2 Nel caso specifico, il ricorrente non ha minimamente comprovato le proprie allegazioni. Si è limitato a produrre una polizza assicurativa apparentemente scaduta il 28 febbraio 2006. Non sussiste alcuna prova che l’__________ risponda delle pretese degli escutenti. Se fosse così, RI 1 potrebbe del resto chiedere all’assicurazione di versare l’indennità dovuta direttamente agli escutenti (art. 60 cpv. 1 LCA).
3.3 Per il medesimo motivo, RI 1 sostiene che le esecuzioni costituiscono nei suoi confronti una coercizione ai sensi dell’art. 181 CP. La Camera non ha tuttavia competenze in ambito penale. Ad ogni modo, visto che le sue allegazioni relative all’indennità secondo l’art. 60 LCA non sono dimostrate, anche la censura riferita all’art. 181 CPC manca di fondamento. Del resto, il ricorrente non spiega quali fini diversi dalla riscossione dei loro crediti perseguirebbero gli escutenti. Non basta affermare in modo generico che i creditori intendono unicamente “distruggerlo” sia personalmente che professionalmente, senza però apportare alcun elemento oggettivo a sostegno delle proprie allegazioni.
3.4 Infine, nemmeno rende manifestamente abusive le comminatorie di fallimento il fatto che, a dire del ricorrente, sia in corso una “procedura d’appello” (recte: di reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione), come risulta già dalle considerazioni che precedono (sopra consid. 2.3).
Con l’emanazione del giudizio odierno, le domande d’effetto sospensivo diventano senza oggetto, per tacere del fatto che per impedire il fallimento sarebbe bastato al ricorrente pagare le somme poste in esecuzione o far intervenire il proprio assicuratore.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.
Il ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.
Il ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – . –
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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