AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.76
Data decisione, Autorità: 21.07.2022, IICCA
Ricorso: TF 4A_397/2022
Titolo: Eccezione di difetto di legittimazione dello studio legale, capacità di postulazione; rappresentanza di una società giuridica, morte di un organo, validità della procura
Incarto n. 12.2022.76
Lugano 21 luglio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2016.314 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizi
con cui l’attrice ha chiesto di condannare i convenuti in solido a versare fr. 23'332,71 oltre interessi e di ordinare a __________ AG, __________, di devolverle il saldo del conto garanzia affitti a parziale compensazione del predetto importo;
domanda avversata dai convenuti e che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto con Decisione 6 aprile 2022, condannando i convenuti in solido a versare all’attrice fr. 11'527,11 oltre interessi e facendo ordine alla banca depositaria di liberare il conto garanzia affitti intestato a PI 1 a favore dell’attrice a parziale copertura del credito, ad avvenuta crescita in giudicato del suo pronunciato, con spese processuali a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna e compensazione delle ripetibili;
appellante la convenuta avv. AP 1 con atto di appello 24 maggio 2022 con cui ha chiesto di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione dello Studio legale PA 1 e di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o di nessun effetto sia la decisione pretorile impugnata sia l’intero procedimento inc. SE.2016.314, protestate tassa, spese e ripetibili;
premesso che l’atto di appello non è stato notificato all’attrice per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
L’AO 1 quale locatore, rappresentata dall’__________ Sagl, e PI 1 quale conduttore, hanno sottoscritto il 17 marzo 2006 un contratto di locazione concernente un appartamento nello stabile sito in via __________ a __________ per una pigione annua di fr. 12'000.- oltre alle spese accessorie (v. doc. C). Il 14 marzo precedente l’avv. AP 1 aveva comunicato a P__________, direttore di __________ Sagl, l’interesse del fratello per l’appartamento a quel momento in discussione e di farsi garante per il pagamento della pigione (v. doc. D). La locazione è stata disdetta per il 31 ottobre 2014 e l’appartamento è stato riconsegnato il 28 agosto 2015 (v. doc. H), al seguito di una procedura di espulsione avviata dal locatore (v. sentenza II CCA 2 marzo 2016, inc. 12.2015.63).
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di , con petizione 9 settembre 2016 l’AO 1 ha chiesto la condanna di PI 1, e in via solidale dell’avv. AP 1, per un importo di fr. 23'332,71 oltre interessi e in paritempo la liberazione a suo favore del conto garanzia affitti dell’ex conduttore. Il suddetto importo era riferito a pigioni arretrate e al risarcimento di danni derivanti dalla locazione. L’AO 1, e per essa S e M__________ nata __________, aveva conferito procura all’avv. __________, al MLaw __________ e al dott. iur __________ per promuovere la predetta azione giudiziaria (v. doc. A). Nel corso dell’udienza 12 luglio 2017 l’avv. AP 1, per sé nonché quale rappresentante del fratello PI 1 (v. Atto IX), ha sollevato diverse eccezioni e contestato il credito vantato dall’attrice. Con una personale presa di posizione scritta del 26 luglio 2017 PI 1 si è detto d’accordo di liberare in favore dell’ex locatore il conto garanzia affitti ma senza riconoscere alcun altro debito da parte sua (v. Atto XI).
Con lettera 4 dicembre 2017 l’avv. AP 1 ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare il fratello PI 1 e che, a seguito del decesso di H__________ nonché di P__________ e della loro cancellazione dal registro di commercio, occorreva accertare la nullità dei rapporti di rappresentanza della parte avversaria, ovvero “il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della parte attrice e a cascata del suo difensore __________” ciò che condurrebbe al rigetto delle pretese avversarie e alla chiusura del procedimento. (v. Atto XXII e doc. 3 di appello). Con scritto 22 dicembre 2017 il rappresentante legale dell’attrice si è limitato a considerare fantasiosa la tesi della controparte (v. Atto XXIV). Con lettera 24 gennaio 2018, allorquando il giudice aveva già fissato la data delle arringhe finali, l’avv. AP 1 ha rinnovato la sua “Eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attrice e del suo difensore per estinzione mandato causa morte sollevata in data 4.12.2016” (recte: 2017) (v. Atto XXVII e doc. 4 di appello). All’udienza delle arringhe finali del 6 febbraio 2018 la parte attrice ha confermato le sue allegazioni e domande mentre per le parti convenute nessuno è comparso (v. Atto XXVIII).
Con Decisione 6 aprile 2022 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione e di conseguenza condannato PI 1 e AP 1, con il vincolo della solidarietà, a versare all’AO 1 l’importo di fr. 11'527,11 oltre interessi, disponendo a crescita in giudicato della decisione la liberazione del conto garanzia affitti dell’ex inquilino a favore dell’ex locatore. Le spese processuali sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna con compensazione delle ripetibili. La notificazione del giudizio al convenuto PI 1 è avvenuta per via edittale (v. anche Atto XLVIII). In buona sostanza il primo giudice ha riconosciuto all’attrice gli importi rivendicati a titolo di saldo pigioni, spese accessorie e conguaglio (fr. 10'527,11) nonché fr. 1'000.- per la sostituzione dei cilindri. Il Pretore aggiunto, con riferimento in particolare allo scritto 4 dicembre 2017 dell’avv. AP 1, ha osservato da un lato che i decessi di H__________ e di P__________ non avevano alcuna ripercussione sulla legittimazione attiva dell’attrice in quanto società anonima, d’altro lato che i medesimi decessi neppure incidevano sulla capacità dell’attrice a stare in lite (art. 59 cpv. 2 let. c, 66 e 67 CPC) rispettivamente sul mandato di rappresentanza conferito al patrocinatore legale (art. 68 CPC).
Con atto di appello 24 maggio 2022 l’avv. AP 1 chiede di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione dello studio legale PA 1 e di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o di nessun effetto sia la decisione 6 aprile 2022 del Pretore aggiunto della sezione 4 della Pretura di Lugano sia l’intero procedimento n. SE.2016.314. L’appellante solleva nuovamente “l’eccezione di difetto di legittimazione del difensore studio legale PA 1” che si sarebbe verificato al momento del decesso di P__________, titolare della società __________ Sagl (radiata dal RC in data 23 giugno 2017), mandatario della AO 1, il cui titolare H__________ pure è deceduto nel 2017. A suo dire gli eredi di quest’ultimo avrebbero dovuto produrre una nuova procura a favore dell’avv. __________, rispettivamente il primo giudice avrebbe dovuto sollecitare il legale in tal senso. In assenza di una nuova procura, prosegue l’appellante, l’avv. __________ sarebbe un falsus procurator. L’appellante rimprovera poi al Pretore aggiunto di aver omesso di considerare che ai sensi dell’art. 405 CO il mandato si estingue con il decesso del mandante o del mandatario. Nel prosieguo del gravame l’appellante sostiene di contestare tutti i punti della decisione impugnata ma di rinunciare a prendere posizione sulle errate argomentazioni del primo giudice siccome comunque superate dalla carenza di legittimazione del rappresentante legale dell’attrice. Da ultimo l’avv. AP 1 considera errata la notifica per via edittale della decisione pretorile al fratello PI 1.
L’appello in esame, introdotto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di una decisione inerente una procedura con valore superiore a fr. 10'000.-, è ricevibile in ordine (v. art. 308 e 311 CPC).
Nel merito si osserva che l’appello in esame risulta avantutto irricevibile per assenza di confronto con il giudizio impugnato, l’appellante limitandosi a esprimere, come meglio si dirà al considerando che segue, una serie di considerazioni manifestamente errate sull’asserita assenza di legittimazione dello Studio legale PA 1 di rappresentare l’AO 1 nella procedura dinnanzi alla Pretura. Non si può peraltro omettere di ricordare che la terza Camera civile del Tribunale d’appello, con giudizio 12 luglio 2018 riferito agli inc. 13.2018.35/42 (v. Atto XLIV), già si era espressa con chiarezza su considerazioni praticamente identiche inserite dall’avv. AP 1 nel suo reclamo 30 maggio 2018 contro l’ordinanza 15 maggio 2018 del Pretore aggiunto (v. Atto XXXV).
Occorre anzitutto osservare che, contrariamente a quanto afferma l’appellante (v. appello pag. 4 secondo periodo, pag. 6 primo periodo, pag. 7 primo periodo), P__________ non è mai stato mandante dell’avv. , né di altri membri del suo studio. P era direttore della __________ Sagl (v. doc. 1 di appello) e in questa veste ha rappresentato l’AO 1, ossia il locatore, all’atto della firma del contratto di locazione con PI 1 in data 17 marzo 2006 (v. doc. C). Ora, il fatto che la citata società sia stata cancellata in seguito a fusione (attivi e passivi ripresi da __________ SA) in data 23 giugno 2017 e il decesso di P__________ in data 31 luglio 2017 (v. appello pag. 2) non si vede quali conseguenze dovrebbero avere sul mandato conferito da AO 1 ai membri dello Studio legale PA 1, e d’altronde l’appellante non lo spiega. Di certo il predetto studio legale non aveva quale “mandante __________ (recte: P__________) __________ per conto di H__________” (v. appello pag. 3, secondo periodo in fine).
La petizione introdotta il 9 settembre 2016 dallo Studio legale PA 1 quale rappresentante della AO 1 contro PI 1 e AP 1 (v. Atto I) si fonda sulla procura 8 giugno 2016 sottoscritta per la società attrice da S__________ e M__________ (nata ) (v. doc. A). La prima era a quel momento, ed è tuttora, presidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due, mentre la seconda era a quel momento, ed è tuttora, membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due (v. doc. 2 di appello). Ne deriva che la validità della procura al momento del suo conferimento come in data odierna è pacifica. Omettendo completamente di considerare questo fatto incontestabile e di confrontarsi con le risultanze del registro di commercio, l’appellante a torto afferma che H era “titolare presidente dell’” (v. appello pag. 3, secondo periodo). Quest’ultimo è stato dal 28 luglio 2004 al 19 luglio 2017 membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due (v. doc. 2 di appello). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, H non era certo il rappresentato (v. appello pag. 4 in alto) bensì un organo della società rappresentata nella causa dinnanzi alla Pretura, ciò che è ovviamente ben diverso. In base ai fatti surriferiti, l’appellante pretende manifestamente a torto, basandosi sull’art. 405 CO, che “Il difensore __________ avrebbe dovuto produrre una nuova procura conferitagli dagli eredi di H__________ (recte: di H__________), ovvero di AO 1.” (v. appello pag. 4, secondo periodo). L’appellante non tiene in effetti conto che allorquando il mandato è conferito da una persona giuridica il rapporto contrattuale si estingue con il suo scioglimento (non essendoci al termine della liquidazione più alcun soggetto giuridico) (v. Werro in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3a ed., n. 5 ad art. 405; Oser/Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed., n. 3 ad art. 405 CO), non invece con il decesso di un membro del consiglio di amministrazione. L’art. 35 cpv. 2 CO codifica questo concetto per quanto attiene alla perdita dei poteri di rappresentanza. In altri termini l’appellante confonde le conseguenze del decesso della persona fisica che aveva conferito il mandato con il decesso di un membro del consiglio di amministrazione di una SA che aveva conferito il mandato. Giova aggiungere che nel concreto caso il decesso di H__________ non ha comportato lacune nell’organizzazione della AO 1, la quale in corso di causa ha sempre potuto essere rappresentata dalle medesime persone che avevano sottoscritto la procura. A ragione quindi il primo giudice non ha richiesto all’attrice di produrre una nuova procura a seguito del decesso di H__________.
Sulle critiche contenute nell’appello inerenti la validità della notifica del primo giudizio a PI 1 non è possibile pronunciarsi, l’avv. AP 1 avendo rinunciato a rappresentare in fratello con comunicazione 4 dicembre 2017 alla Pretura (v. sopra considerando 3). Sul tema della notifica si può al più rilevare che il primo giudice ha richiamato la sua ordinanza 15 maggio 2018 (v. decisione impugnata, consid. 9) e che il reclamo 30 maggio 2018 dell’avv. AP 1 contro la medesima è stato dichiarato inammissibile con sentenza 12 luglio 2018 della terza Camera civile del Tribunale d’appello, inc. 13.2018.35/42, alla quale è quindi sufficiente rinviare.
In conclusione l’appello 24 maggio 2022 dell’avv. AP 1 dev’essere dichiarato irricevibile. In ragione della manifesta infondatezza delle tesi dell’appellante, già rilevata dal giudizio della terza Camera civile di questo Tribunale, si giustifica, in applicazione degli art. 115 CPC e 2 cpv. 2 LTG, di derogare ai limiti tariffali stabiliti dall’art. 8 cpv. 2 LTG e fissare così le spese processuali in fr. 600.-. Non si assegnano ripetibili alla controparte, l’appello non essendo stato notificato per la risposta.
La causa terminando con un giudizio di irricevibilità, la stessa viene decisa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
L'appello 24 maggio 2022 dell’avv. AP 1 è irricevibile.
Le spese processuali di appello di complessivi fr. 600.-, in parte già anticipate, sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (v. pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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