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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.74
Data decisione, Autorità: 03.08.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Deposito dopo la pronuncia sul conto del Tribunale d’appello di una somma sufficiente a estinguere l’esecuzione dell’istante. Solvibilità
Incarto n. 14.2022.74
Lugano 3 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.1719 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° aprile 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 1° aprile 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 42'215.87 oltre a interessi e spese.
B. Il 16 maggio 2022, il Pretore ha stralciato dal ruolo la procedura SO.2022.1715 aperta per errore in doppio per l’istanza appena menzionata.
C. All’udienza di discussione del 25 maggio 2022 nessuno è comparso.
D. Statuendo con decisione del 25 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 27 maggio 2022 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, facendo di aver depositato presso la Camera fr. 45'500.– a norma dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF. Il 13 giugno 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito alla messa a sua disposizione della somma necessaria all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 maggio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 L’allegato spontaneo del 15 luglio 2022 è invece tardivo. La facoltà di produrre fatti nuovi nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF dopo la pronuncia del fallimento (sotto consid. 2.1) cessa infatti con la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha depositato sul conto del Tribunale d’appello il 9 giugno 2022 una somma di fr. 45'500.– (doc. 13 accluso al reclamo) sufficiente a estinguere il credito posto in esecuzione dall’istante, di fr. 42'009.27 iniziali (doc. 12), saliti il 13 giugno 2022 a fr. 44'192.– come verificato d’ufficio dalla Camera (art. 255 lett. a CPC), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (all’8 giugno 2022) prodotto dalla reclamante (doc. 12) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 11 esecuzioni per poco più di fr. 100'000.– complessivi, fatta eccezione di quella promossa dall’istante. La reclamante ha tuttavia reso verosimile di aver estinto quella di fr. 31'686.10 iniziali avviata da __________ (doc. 15 e 16). Invece, il numero di riferimento indicato sull’estratto della PostFinance del 1° marzo 2022 (doc. 17) non corrisponde al numero (__________) dell’esecuzione avviata dalla Divisione dell’IVA per iniziali fr. 9'462.85, ma la stessa risulta sospesa da opposizione dal marzo del 2020, sicché non pare compromettere la solvibilità della reclamante, ciò che vale altresì per le esecuzioni n. __________ e __________ della __________ di fr. 160.95 e fr. 5'769.05, pure esse sospese da opposizioni e – trattandosi della seconda – probabilmente estinta in seguito alla disdetta del contratto d’assicurazione (doc. 18).
Le rimanenti esecuzioni in corso, che ammontano in totale a poco più di fr. 50'000.–, erano a dire della reclamante coperte dalla liquidità della società di fr. 9'068.28 (doc. 9) e da un credito Covid-19 di fr. 45'000.– (doc. 10). Non è tuttavia chiaro se il credito è stato utilizzato per depositare presso questa Camera la somma necessaria a garantire la pretesa dell’istante. Fatto sta che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che le esecuzioni in questione sono tuttora estinte, tranne due recenti (n. __________ e __________) per poco più di fr. 3'000.– complessivi. Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a carico della reclamante.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
2.4 L’importo di fr. 45'500.– depositato sul conto di questo tribunale a disposizione dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) dev’essere girato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché provveda ad estinguere il credito dell’istante risultante dall’esecuzione n. __________ (v. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 e sentenze della CEF 14.2015.26 del 25 marzo 2015 consid. 2.3 e 14.2021.161 del 10 novembre 2021 consid. 2.4), compresa la tassa di giustizia di fr. 80.– per la decisione di fallimento, che fa parte delle spese esecutive giusta l’art. 68 LEF (DTF 133 III 687). L’Ufficio restituirà poi alla reclamante l’eventuale eccedenza.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 maggio 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
È ordinato il trasferimento della somma di fr. 45'500.– depositata dalla reclamante dal conto del Tribunale d’appello a quello dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, perché esso proceda ai propri incombenti nel senso di quanto indicato nel considerando 2.4.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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