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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.36
Data decisione, Autorità: 02.08.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carente motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto
RE 1CO 1
Incarto n. 14.2022.36
Lugano 2 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.229 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio 2022 da
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 27'000.– oltre agli interessi del 5% dal 16 gennaio 2021, indicando quale causa del credito la “Sentenza di divorzio 19 settembre 2017 del Pretore aggiunto del distretto di Lugano (prima tranche liquidazione regime dei beni)”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, RE 1 è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione del 17 marzo 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 550.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta al più presto a il 18 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto non prima di lunedì 28 marzo. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recri-minazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza di divorzio delle parti del 19 settembre 2017, siccome passata in giudicato ed esecutiva, costituisce valido titolo di rigetto definitivo. In effetti, egli ha precisato, l’importo di fr. 27'000.– posto in esecuzione corrisponde alla prima rata del compenso complessivo di fr. 54'000.– concordato dagli ex coniugi come liquidazione del regime matrimoniale. A mente del primo giudice pure la richiesta relativa agli interessi di mora dev’essere ammessa, in quanto è pacifico che la pretesa era esigibile prima dell’avvio dell’esecuzione forzata.
1.3.2 Nel reclamo RE 1 ricorda le sue continue denunce riguardo al “comportamento sconcertante” di CO 1 nei confronti di loro figlia __________ e pretende che prima di valorizzare o giustificare i diritti della moglie nel divorzio, i diritti della figlia vengano messi in primo piano. Trova inquietante che in risposta alle sue innumerevoli denunce il Pretore abbia comunicato, con lettera del 2 dicembre 2020, che la denuncia avrebbe dovuto essere fatta dalla figlia stessa e che i fatti, “frutti di motivi personali”, sono ormai caduti in prescrizione. Il reclamante pretende quindi uno scritto in cui si giustifichi che in un matrimonio è permesso “abusare, omettere, mentire”. Conclude che le autorità giudicanti continuano a “puntualizzare la richiesta di prova di documentazione sui vari rigetti da [esse] emanati”, ma mai hanno preso atto delle sue richieste e denunce né convocato sua figlia per ascoltare le sue dichiarazioni.
1.3.3 Sennonché, così facendo, il reclamante non si confronta con la motivazione contenuta nella decisione impugnata (v. sopra consid. 1.3). Egli disconosce nuovamente che il tema delle denunce contro la moglie esula dalla competenza del giudice del rigetto, il cui compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – nel caso concreto una decisione di divorzio di cui il reclamante non risulta aver tuttora ottenuto la modifica o la revisione – e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF (come già spiegatogli nelle sentenze 14.2018.104 del 18 luglio 2018 consid. 2.2 e 14.2020.29 del 17 agosto 2020 consid. 2.2), per tacere del fatto che le allegazioni del reclamante sono irricevibili anche perché nuove, non avendo egli presentato osservazioni in prima sede (v. sopra consid. 1.2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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