AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.66
Data decisione, Autorità: 02.08.2022, CEF
Titolo: Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato
Incarto n. 15.2022.66
Lugano 2 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 25 maggio 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, Centro cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE), o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 13 aprile 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 15 giugno 2022 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato, su indicazione di questa Camera nella decisione 3 giugno 2022, che la “PI 1” non è una società commerciale e non gode di personalità giuridica, e ha emesso un nuovo precetto esecutivo (n. __________) identico a quello annullato, tranne per quanto attiene al creditore, indicato come “Studio legale PI 1”;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
precisato, a scanso di equivoci, che la nuova designazione è altresì errata, siccome uno studio legale non costituito sotto forma di una società commerciale non ha personalità giuridica, la parte dovendosi considerare in tal caso essere il titolare della ditta individuale, nella fattispecie l’avv. PI 1;
rammentato, ad ogni modo, che la designazione errata di una parte con il nome della sua ditta individuale anziché il nome del titolare non è nulla e va rettificata d’ufficio quando, come nel caso in esame, non sussiste un rischio di confusione (sentenza della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016 consid. 3);
puntualizzato che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone costituisce un solo circondario di esecuzione (art. 1 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), sicché i precetti esecutivi possono essere emessi e notificati, a prescindere dal domicilio dell’escusso se si trova nel Ticino, da tutte le sedi principali (Lugano, Mendrisio, Bellinzona e Locarno) e da febbraio 2017 dal neocostituito Centro di competenza cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE), il quale indica però su tutti i suoi atti come sede dell’ufficio d’esecuzione quella in cui si trova il domicilio dell’escusso (sentenza della CEF 15.2020.20 del 10 aprile 2020, RtiD 2020 II 927 n. 36c, consid. 5.1);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, CCPE, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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