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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.158
Data decisione, Autorità: 19.05.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.158
Lugano 19 maggio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.66 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 23 luglio 2001 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
in materia di contratto di lavoro e chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 44'580,80 oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 30 luglio 2002, ha respinto;
appellante l’attore che, con appello 3 settembre 2002, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 24 ottobre 2002, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
Dal 2 luglio 1997 al 28 febbraio 2001 __________ ha lavorato come meccanico alle dipendenze della __________. In data 18 aprile 2001 __________ ha convenuto in causa il datore di lavoro per ottenere il pagamento di fr. 16'721.70, oltre interessi, per pretese derivanti dal rapporto di lavoro, con particolare riferimento allo stipendio del mese di febbraio 2001, alla tredicesima mensilità pro rata per i mesi di gennaio e febbraio 2001, nonché per il recupero di differenze salariali fra lo stipendio percepito e quello prescritto dalla CCL. Questa causa è stata definita con una transazione giudiziale proposta dal Pretore, mediante la quale la __________ si è impegnata a versare al lavoratore una somma di fr. 1'000.-. La lite è stata stralciata dai ruoli con decreto di data 26 luglio 2001.
Con petizione 23 luglio 2001 il signor __________ si è nuovamente rivolto al Pretore chiedendo la condanna della __________ al pagamento di una somma di fr. 44'580,80 per il servizio di picchetto che il lavoratore ha prestato per una settimana ogni mese, dal 1° agosto 1997 al 28 febbraio 2001. Per ogni intervento eseguito durante il picchetto, l’attore ha percepito un’indennità pari al 30% di quanto è stato fatturato ai clienti dalla convenuta. Per questo servizio il datore di lavoro ha corrisposto al lavoratore dal 1997 in avanti, fr. 16'644.10. Secondo l’attore, l'indennità che gli è stata versata non terrebbe conto della retribuzione per il tempo d'attesa messo a disposizione in favore della convenuta la notte, i fine settimana e i giorni festivi. Una rinuncia da parte del lavoratore non sarebbe stata possibile secondo l’art. 341 cpv. 1 CO e la remunerazione per il picchetto doveva corrispondere al 50% dello stipendio di meccanico.
Alla petizione si è opposta la convenuta, rilevando che la domanda del signor __________ andava respinta per effetto del principio della forza di cosa giudicata. La transazione perfezionata fra le parti nella prima causa verteva anche sull’indennità di picchetto. Nel merito ha osservato che la remunerazione del picchetto era stata pattuita fra le parti con le modalità ricordate qui sopra e che tutte le pretese dell’attore sono già state liquidate in conformità dell’accordo.
Per il Pretore, gli accordi sul salario non rientrano nel novero dei diritti ai quali il lavoratore non può rinunciare, come pure questa convenzione non era da ritenere iniqua, perché è in uso fra altri garagisti della zona.
Con tempestive osservazioni la convenuta ha ribadito che la petizione andava respinta, perché la transazione perfezionata fra le parti nella prima causa comprendeva anche le pretese sulla remunerazione del picchetto. Sulle altre controdeduzioni si dirà, all’occorrenza, nei successivi considerandi di diritto.
L’eccezione d’ordine sollevata dalla convenuta non può quindi trovare accoglimento nemmeno in appello.
6.1. Come è già stato ricordato dal Pretore, il Tribunale Federale ha precisato che la nozione di lavoro ricopre ogni tipo di occupazione umana che tende, in maniera concertata, alla soddisfazione di un bisogno, senza che si debba trattare necessariamente di un comportamento attivo. Così, la semplice disponibilità a lavorare da parte del lavoratore è tesa a soddisfare i bisogni del datore di lavoro, anche se questo servizio avviene al di fuori dal posto di lavoro. Questa disponibilità deve essere remunerata (art. 320 cpv. 2 CO), perché il lavoratore non esegue questo servizio altruisticamente, ma in vista dell’adempimento della prestazione principale che è retribuita (DTF 124 III 251 consid. 3b). Nel caso in rassegna l’attore ha messo a disposizione il proprio tempo in favore del datore di lavoro quando era di turno e doveva intervenire su chiamata del cliente del garage anche al di fuori dei normali orari di lavoro, ossia durante i giorni festivi e durante il suo tempo libero. Di regola questa attività esterna, che consente al lavoratore di utilizzare questo tempo ad attività estranee a quelle lavorative, non viene remunerata alla stregua dell’attività principale. Se l’indennità di picchetto non viene fissata dal contratto individuale di lavoro o da una convenzione collettiva, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la remunerazione usuale (art. 322 cpv. 1 CO) e, se la stessa non può essere stabilita, secondo criteri di equità (DTF 124 III 251/252 consid. 3b; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, N. 2.4 all’art. 319; Wyler, Droit du travail, Berna, 2002, pag. 53).
6.2. Nel caso in esame il quesito non pone problemi particolari, perché il tema è già stato risolto convenzionalmente fra le parti, mediante il pagamento al dipendente di un’indennità pari al 30% delle fatture emesse ai clienti da parte della convenuta. Diversamente da quanto pretende l’attore non v’è spazio per sapere se questo servizio remunerava solo le prestazioni effettuate dal lavoratore durante i vari interventi e non anche durante il tempo di attesa. Dagli atti (dai conteggi del servizio di picchetto stradale) emerge che questo servizio veniva eseguito con una certa regolarità durante tutti i mesi dell’anno. Non si poneva quindi la domanda di sapere in che modo il “servizio esterno” poteva essere retribuito se il lavoratore non fosse mai stato chiamato, perché questa prestazione remunerata è stata svolta con una certa frequenza e l’evenienza ipotizzata dall’attore non si è verificata. Nella sentenza richiamata qui sopra il TF ha stabilito che l’indennità di picchetto va in primo luogo determinata in base agli accordi che discendono dal contratto e solo sussidiariamente secondo l’uso o l’equità. Posto che il CCL non prevede delle disposizioni specifiche sul servizio di picchetto, perché i sindacati hanno rinunciato a disciplinare questi aspetti (cfr. teste __________), il giudice deve attenersi agli accordi perfezionati fra le parti prima di ricorrere ad altri criteri per stabilire l’indennità che deve essere corrisposta al lavoratore. A torto quindi l’attore chiede che il servizio di picchetto debba essere remunerato sulla base di criteri equitativi. In Svizzera è noto che la remunerazione del lavoratore ubbidisce alle regole generali della libertà contrattuale e il salario convenuto è vincolante fra le parti, a meno che una convenzione collettiva di lavoro ne stabilisca uno più alto (art. 322 cpv. 1 e 357 CO; DTF 122 III 112 consid. 4b; Wyler, op. cit., pag. 110 e 125). Il contratto accessorio al CCL, stipulato fra le parti oralmente, o quantomeno per atti concludenti, prevedeva la remunerazione del lavoratore per tutto il servizio di picchetto nella sua globalità e, quindi, anche per la prestazione del picchetto esterno. In nessun modo si può dedurre dagli atti che il patto fra le parti poteva valere solo per la remunerazione dei vari interventi. La retribuzione al lavoratore del 30% dell’importo fatturato dal garage ai suoi clienti era una modalità – come altre – di stabilire contrattualmente il corrispettivo che doveva essere versato al lavoratore per questo tipo di prestazioni accessorie a quelle annoverate nel CCL. Anche dall’art. 341 CO non può essere dedotto alcun diritto per il lavoratore, perché solo i crediti che discendono da disposizioni imperative della legge o da una convenzione collettiva di lavoro sono protetti. Non può essere così per la fissazione del salario e, comunque, la rinuncia ad un altro credito è di principio lecita, purché il lavoratore non impugni l’accordo in base alle regole sulla lesione (art. 21 CO) o sui vizi del consenso (art. 23 segg. CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 1996, Nri. 4 e 7 all’art. 341; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 11 all’art. 341), cosa che l’attore non ha mai preteso.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L’appello 3 settembre 2002 di __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 400.-
sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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