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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.31
Data decisione, Autorità: 22.07.2022, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Fatti nuovi
Incarti n. 14.2022.31 14.2022.32
Lugano 22 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2022.596 e SO.2022.597 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 1° febbraio 2022 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 24 marzo 2022 presentati dall’RE 1 contro le decisioni emesse il 14 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________53 emesso il 17 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 7'500.– oltre agli interessi del 2.5% dal 10 novembre 2021 (indicando quale causa del credito l’“Imposta cantonale 2019+ interessi 2.5% dal 01.06.2019 risp. dal 03.03.2021”), fr. 239.05 (per “Interessi aggiornati sino al 09.11.2021”) e fr. 50.– (per “Tassa di diffida (31.05.2021)”).
Con precetto esecutivo n. __________50 emesso sempre il 17 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato ha escusso l’RE 1 anche per l’incasso dell’imposta cantonale del 2020, di fr. 7'275.– oltre agli interessi del 2.5% dal 10 novembre 2021, oltre a interessi aggiornati sino al 9 novembre 2021 di fr. 151.65 e alla tassa di diffida di fr. 50.–.
B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del 1° febbraio 2022 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitole, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisioni separate del 14 marzo 2022, il Pretore ha parzialmente accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta tranne per quanto attiene alle spese di diffida, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnazione d’indennità.
D. Contro le sentenze appena citate l’RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 24 marzo 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione delle istanze, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili tra le stesse parti, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 15 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 25 marzo. Presentati il giorno prima (data dei timbri postali), ambedue i reclami sono dunque tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di tassazione relative alle imposte cantonali del 2019 e 2020 prodotte dall’istante e debitamente passate in giudicato costituiscono validi titolo di rigetto definitivo delle opposizioni per il capitale e gli interessi, in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Ha invece respinto le istanze per quanto attiene alle spese di diffida siccome lo Stato non ha prodotto i relativi titoli di rigetto, ossia le stesse diffide. Onde il parziale accoglimento delle istanze.
Nel reclamo l’RE 1 espone che in seguito al proprio scioglimento deciso dall’assemblea generale il 7 dicembre 1992 e alla sua cancellazione dal registro di commercio avvenuta il 2 agosto 2007, il nuovo liquidatore __________ l’ha fatta riscrivere il 19 novembre 2007 onde cedere, il 21 dicembre 2007, all’A__________ SA una pretesa di € 2'582'284.50 riconosciutale dalla Corte suprema di cassazione italiana nei confronti di tale __________ con sentenza del 5 ottobre 2006. Su richiesta del liquidatore, l’RE 1 è poi stata nuovamente cancellata dal registro di commercio il 3 giugno 2008, salvo poi essere ulteriormente iscritta il 23 settembre 2016 dietro decisione della Pretura del Distretto di Lugano del 31 agosto 2016 all’unico scopo di farsi restituire, per conto dell’A__________ SA, i titoli della società lussemburghese __________ dati in pegno a garanzia delle pretese cedute e depositate presso tale __________, poi liquidata e ripresa dalla __________ di __________. La reclamante allega che il capitale sociale “storico” di fr. 5'000'000.– è stato totalmente estinto in occasione della liquidazione del 2008 e di non avere avuto alcuna attività dopo la (ultima) reinscrizione, restando semplicemente in attesa della sentenza che verosimilmente verrà emessa entro la fine del 2022 “in una causa civile” in cui è stata citata, prima di essere nuovamente radiata dal registro di commercio. La reclamante afferma che tale situazione è stata fatta presente all’Ufficio cantonale di tassazione, che ha ugualmente deciso di procedere in via esecutiva, ciò che rischia di condurre al suo fallimento, non avendo mezzi liquidi per far fronte alle pretese fiscali, con la conseguenza concreta di una sua cancellazione prima della fine della causa civile.
4.1 Così argomentando, la reclamante non si confronta minimamente con la motivazione delle sentenze impugnate, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2), e in particolare non contesta che le decisioni fiscali prodotte dall’istante sono passate in giudicato e costituiscono un valido titolo di rigetto dell’opposizione definitivo giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Insufficientemente motivati, i reclami sono irricevibili (sopra consid. 1.3).
4.2 Per abbondanza, va inoltre evidenziato che tutte le allegazioni di fatto contenute nei reclami sono nuove, dal momento che la reclamante non ha presentato osservazioni alle istanze, e pertanto non potrebbero essere prese in considerazione (sopra consid. 1.3). Per tacere del fatto che le considerazioni della reclamante non sono per nulla rilevanti in una causa di rigetto dell’opposizione, il cui esclusivo oggetto è la verifica del titolo di rigetto prodotto dall’istante e di eventuali eccezioni giusta l’art. 81 LEF (sopra consid. 2).
Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto della similitudine delle cause, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, nella prima causa di fr. 7'739.05 e nella seconda di fr. 7'426.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le cause 14.2022.31 (SO.2022.596) e 14.2022.32 (SO.2022.597) sono congiunte.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente dispositivo, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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