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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.43
Data decisione, Autorità: 13.05.2022, IICCA
Ricorso: TF 4A_265/2022
Titolo: Disdetta a seguito del mancato pagamento del canone di locazione - Espulsione
Incarto n. 12.2022.43
Lugano 13 maggio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.581 della Pretura di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza del 1° febbraio 2022 da
AO 1
contro
AP 1 AP 2
in materia di locazione, con cui l’attrice ha chiesto lo sfratto delle controparti e lo svincolo del deposito di garanzia a suo favore,
domande a cui si sono opposti i convenuti e che il Pretore con decisione del 15 marzo 2022 ha parzialmente accolto ordinando lo sfratto dei conduttori e dichiarando irricevibile la domanda di liberazione del deposito di garanzia,
appellanti i convenuti con atto di appello del 25 marzo 2022 con cui postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre l’attrice con risposta del 14 aprile 2022 postula la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che in data 4 luglio 2017 AO 1, in qualità di locatrice, e AP 1 e AP 2, in qualità di conduttori, hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto l'appartamento di 4½ locali al 2° piano e i parcheggi nr. 817 e 818 ubicati nello stabile denominato “via __________” sito in via __________ __________ a __________ (doc. A);
che, confrontata con ripetuti ritardi nel pagamento del canone locativo da parte degli inquilini, la locatrice in data 18 ottobre 2021 li ha diffidati - con scritti separati (doc. B e B1) - a versare entro 30 giorni l’importo di fr. 2'271.- (di cui fr 1'606.- quale pigione dell’appartamento per il mese di settembre 2021, fr. 340.- quale acconto delle spese accessorie, fr. 305.- per la pigione dei due parcheggi e fr. 20.- per le spese di richiamo), con la comminatoria che trascorso infruttuosamente detto termine il contratto di locazione sarebbe stato disdetto;
che, non essendo intervenuto il pagamento dovuto, in data 29 novembre 2021 AO 1 ha infine notificato separatamente agli inquilini, con il modulo ufficiale, la disdetta del contratto in questione per il 31 dicembre 2021 (doc. C e C1);
che per tale scadenza essi non hanno provveduto alla regolare riconsegna dell'ente locato e dei posteggi, ragion per cui in data 1° febbraio 2022 la locatrice ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 4, un’istanza chiedente lo sfratto di AP 1 e di AP 2 e nel contempo la liberazione a suo favore del deposito di garanzia;
che con osservazioni del 15 febbraio 2022 i convenuti hanno prodotto un proprio conteggio da cui emergeva uno scoperto - al 14 febbraio 2022 - di fr. 4'418.50, importo a loro dire coperto però dal deposito di garanzia. Essi hanno proposto alla controparte il pagamento rateale degli arretrati e la sospensione della presente procedura, da riattivarsi in caso di mancato pagamento; proposta che è rimasta senza seguito;
che con decisione del 15 marzo 2022 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza di AO 1 e ordinato lo sfratto di AP 1 e AP 2, ritenendone adempiute le premesse, in particolare, giudicando data la mora dei conduttori e la validità della disdetta; di contro la richiesta di integrale liberazione del deposito di garanzia presentata dalla locatrice è stata dichiarata irricevibile;
che, con appello di data 26 marzo 2022, i convenuti postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
che con risposta del 14 aprile 2022 AO 1 postula la conferma del querelato giudizio;
che dal 1° gennaio 2011 lo sfratto di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 ss. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2° ed., n. 1429 pag. 260);
che giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). In base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620), un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace ad una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può però limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123), la situazione giuridica è chiara se alla luce del testo legale o sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse e autorevoli, l’applicazione della norma al caso concreto si impone in modo evidente e porta a un risultato univoco; premesse che nella fattispecie in esame sono con ogni evidenza date;
che per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e pertanto da riformare, ciò che nel concreto caso AP 1 e AP 2 omettono di fare;
che, con ogni evidenza, l’appello in esame non rispetta i principi sopraindicati in quanto non si confronta in alcun modo con la questione della mora e deve pertanto essere dichiarato interamente irricevibile;
che la giurisprudenza di cui al doc. 7 non è più applicabile essendo stata superata dalla modifica legislativa intervenuta con l’entrata in vigore del CPC;
che, anche senza considerare la mora che ha originato la disdetta, si osserva che malgrado in corso di causa gli inquilini abbiano provveduto a effettuare alcuni pagamenti non risulta che quanto dovuto sia stato interamente saldato, come emerge chiaramente dai doc. 4 e 5 prodotti con l’appello;
che la mora è peraltro pacifica, oltre che ammessa, di modo che la conclusione del primo giudice risulta corretta;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 CPC). Nel concreto caso si giustifica di contenere le spese processuali della procedura di appello in fr. 100.-. Considerato che l’appellata si è limitata a trasmettere un brevissimo scritto con cui ha chiesto unicamente la conferma del giudizio impugnato non vi è motivo di assegnare alla stessa un’indennità.
che la presente decisione viene presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello 25 marzo 2022 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.
Le spese processuali della procedura di appello di fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti, in solido. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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