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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2017.103
Data decisione, Autorità: 28.09.2017, PENAL
Titolo: Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato alla guida di un autoveicolo alla velocità di 102 km/h malgrado il prescritto limite di 50 km/h
Incarto n. 72.2017.103 72.2017.164
Lugano, 28 settembre 2017 /sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Leventina
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia , per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 84/2017 del 29.5.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere, l’11 novembre 2016 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Audi targato TI __________, alla velocità di 102 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Gatso”, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
ed inoltre, imputato, a norma del decreto d’accusa 5399/2016 del 7.11.2016, emanato
dal procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
per aver condotto l'autovettura Audi targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come da lui stesso ammesso a verbale e dimostrato dalla quantità di bevande sorbite (una birra da 2.5 dl e 3 birre da 3.3 dl) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 (alcolemia: min. 1.65 grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti: ad __________ il 13 agosto 2016;
reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP_2 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:22 alle ore 15:37.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la fattispecie principale di cui all’atto d’accusa del PP PP 1 è un caso scolastico. I fatti sono chiari e sono stati ammessi ancora oggi dallo stesso imputato. Anche le rilevazioni del radar fisso sono chiare. La conseguenza è l’applicazione delle norme introdotte con Via __________, e meglio dell’art. 90 cpv. 4 LCStr. Rileva che il rischio nella fattispecie era assai concreto, siccome si trattava di una strada comunale. L’imputato conosceva bene la strada percorsa, che percorreva quotidianamente e conosceva bene il funzionamento della propria autovettura. Non vi è nessun margine di manovra, quindi, neppure per quel che ne è dell’aspetto soggettivo. La conseguenza è l’applicazione della pena minima di un anno di detenzione. Per quanto attiene al reato di guida in stato d’inattitudine, l’accusa osserva che l’imputato ha bevuto qualche birra di troppo e ha preso l’auto per recarsi a casa. Il barista ha dichiarato che l’imputato ha bevuto 6/7 birre nel corso della serata e l’imputato ha ammesso di averne bevute 4, quindi più di 1 litro di birra, ciò che basta per l’applicazione dell’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr. Postula la conferma dell’atto d’accusa e del decreto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, sospesi condizionalmente, e alla multa di CHF 1'000.00 (mille);
Per quanto riguarda invece i fatti del 13 agosto 2016, rileva che il gerente del ristorante ha dichiarato che IM 1 ha bevuto 6 birre, ciò che è stato contestato dal signor IM 1, che ha dichiarato di avere bevuto solo 3 birre al ristorante. A tal proposito osserva che la dichiarazione del gerente non può essere ritenuta credibile, siccome egli stesso ha affermato che il ristorante era pieno e ci si chiede quindi come avrebbe fatto a ricordare con precisione quante birre ha venduto all’imputato oppure quante di quelle a lui vendute le abbia effettivamente consumate IM 1. Ciò detto, la difesa osserva che il decreto d’accusa fa riferimento alle deposizioni dell’imputato, il quale ha ammesso di avere sorbito 4 birre, ma non tiene in considerazione la velocità di smaltimento dell’alcol da parte del corpo. In media il corpo smaltisce tra lo 0.1 e lo 0.2 per mille all’ora, tasso di smaltimento ammesso anche dal TF. Un uomo di 90/100 Kg come il signor IM 1 avrà una concentrazione di alcol dello 0.2 per mille nel sangue con la consumazione di una birra da 3 dl. Al momento in cui si è messo alla guida dell’autovettura per andare in discoteca IM 1 non aveva nessuna concentrazione di alcol nel sangue e al momento in cui si è messo alla guida dell’autovettura per fare rientro a casa dalla discoteca aveva una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.26 per mille, tenendo conto dello smaltimento, e dello 0.66 per mille, senza tenere conto dello smaltimento. IM 1 va quindi prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine indicata nell’atto d’accusa e condannato al massimo per il reato di cui all’art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr, avendo avuto al massimo una concentrazione di alcol nel sangue.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51 CP;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr;
4a cpv. 1 lett. b ONC;
22 cpv. 1 OSstr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
l’11 novembre 2016, a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Audi targato TI __________ alla velocità di 102 Km/h, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa
IM 1 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine di cui al decreto d’accusa 5399/2016 del 7 novembre 2016.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.90
fr. 768.90
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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