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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.78
Data decisione, Autorità: 20.07.2022, CEF
Titolo: Decisione di chiusura del fallimento. Reclamo. Ripartizione delle competenze tra giudice del fallimento e autorità di vigilanza
Incarto n. 14.2022.78
Lugano 20 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2671 (chiusura del fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, relativa alla procedura di fallimento aperta nei confronti della
RE 1
giudicando sul reclamo presentato il 20 giugno 2022 da
PI 2,
contro la decisione emessa il 7 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 7 giugno 2022, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato la chiusura del fallimento della PI 2, aperto dal 23 ottobre 2017 ad istanza della stessa società.
B. Contro la sentenza appena citata RE 1, ex amministratrice e azionista unica della fallita nonché creditrice nel fallimento, è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2022 per ottenerne l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo, la reinscrizione della società nel registro di commercio, l’annullamento dello stato di riparto e degli attestati di carenza di beni e la retrocessione dell’incarto al Pretore e di conseguenza all’Ufficio dei fallimenti per “accertamenti supplementari”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato brevi manu il 20 giugno 2022 contro la sentenza pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del 10 giugno (pubblicazione n. KK06-__________), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.1 Secondo l’art. 268 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia la chiusura della procedura di fallimento quando l’ha ritiene esaurita sulla base del rapporto finale dell’amministrazione del fallimento (cpv. 1). Egli deve verificare che l’insieme delle operazioni di fallimento siano terminate, compresa la distribuzione dei dividendi, e che le procedure giudiziarie e di ricorso all’autorità di vigilanza siano concluse, fatta salva l’eccezione dell’art. 95 RUF (Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8-9 ad art. 268 LEF).
2.2 Nel caso in esame, la reclamante non indica quale operazione prevista dalla legge non sarebbe stata eseguita. Si limita a lamentare la mancata assunzione della documentazione contabile e societaria senza precisare quale norma del diritto esecutivo svizzero sarebbe stata violata. Non basta al riguardo nemmeno l’allegazione secondo cui l’Ufficio dei fallimenti avrebbe dovuto prendere tale documentazione in custodia “anche come semplice misura cautelare”, anche perché non menziona le conseguenze concrete della mancata assunzione. Dal profilo dell’esigenza di motivazione (sopra consid. 1.2), la ricevibilità del reclamo appare di conseguenza dubbia.
2.3 In ogni caso, nel statuire sulla richiesta di chiusura della procedura fallimentare il giudice del fallimento deve solo verificare che le principali operazioni della liquidazione (grida ai creditori, deposito della graduatoria e dell’inventario, eventuale tenuta delle assemblee dei creditori, realizzazione degli attivi inventariati, deposito dello stato di ripartizione, versamento dei dividendi e rilascio degli attestati di carenza di beni) siano state compiute. Fatta eccezione delle decisioni sulla sospensione della procedura per mancanza di attivo (art. 230 LEF), sulla determinazione del tipo (sommario od ordinario) di liquidazione (art. 231 LEF), sulle contestazioni giudiziarie della graduatoria (art. 250 LEF) e sulla chiusura del fallimento (art. 268 LEF), non gli spetta determinarsi sulla conformità degli atti dell’ufficio dei fallimenti alla legge né sulla loro opportunità. Tale compito incombe all’autorità di vigilanza ove venga tempestivamente adita con un ricorso (art. 17 LEF). Il giudice del fallimento deve solo sincerarsi che eventuali ricorsi siano stati liquidati prima della chiusura del fallimento. Il Pretore non ha pertanto disatteso il proprio obbligo di accertare d’ufficio i fatti (art. 255 lett. a CPC), giacché esso verte solo sui fatti pertinenti ai fini del giudizio.
2.3.1 Ne segue che, in concreto, il Pretore non era abilitato a verificare se l’ufficio dei fallimenti avrebbe dovuto acquisire la documentazione contabile e societaria della fallita. Poteva limitarsi a constatare che l’inventario è stato regolarmente depositato e non è stato contestato per tempo, segnatamente per ipotetici carenti accertamenti di attivi della fallita, che, a quanto pare insinuare la reclamante, potrebbero risultare dalla documentazione in questione. Pure su questo punto il reclamo è infondato se non irricevibile.
2.3.2 Nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale (art. 3 LPR), la Camera ha del resto già avuto modo di rendere attenta la reclamante che la contestazione dell’inventario, come la richiesta del suo completamento in base ad atti già esistenti al momento del suo deposito, è a questo punto della procedura ampiamente tardiva, il termine per farlo essendo scaduto già il 6 marzo 2020 (sentenza della CEF 15.2022.46 del 25 aprile 2022, pag. 3).
Le richieste di reinscrizione della società nel registro di commercio e di annullamento dello stato di riparto e degli attestati di carenza di beni sono doppiamente irricevibili. Da una parte perché non sono di competenza del giudice del fallimento bensì, la prima, dell’Ufficio del registro di commercio, e le altre due dell’autorità di vigilanza, in quanto provvedimenti dell’Ufficio dei fallimenti impugnabili con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (sopra consid. 2.3). Dall’altra poiché non sono motivate.
Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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