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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.64
Data decisione, Autorità: 18.07.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Reclamo con proposta di versamento di parte del debito nei confronti dell’istante
RE 1
Incarto n. 14.2022.64
Lugano 18 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.1043 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 febbraio 2022 dall’
CO 1
contro
RE 1 (ora patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 febbraio 2022 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'452.30 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 18 maggio 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 18 maggio 2022 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento proponendo di versare da subito fr. 6'000.– all’istante a saldo parziale della sua pretesa. Con ordinanza del 1° giugno 2022, il presidente della Camera ha respinto l’istanza di effetto sospensivo contenuta nel gravame. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 19 maggio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 29 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso in esame, RE 1 non fa valere alcun motivo valido di annullamento (pagamento del credito che ha portato al fallimento, deposito dell’importo presso l’autorità giudiziaria superiore, concessione di una dilazione, ritiro della domanda di falli-mento, annullamento della comminatoria o restituzione dei termini, v. art. 172 e 174 LEF) o di differimento del fallimento (v. art. 173-173a LEF), ma si limita ad allegare che i ritardi di pagamento sono stati dovuti alla sospensione dell’attività a causa di un focolaio d’infezioni da Covid-19 che ha toccato il 90% del personale e la titolare della ditta. Non si tratta però di un motivo che giustifica l’annullamento del fallimento secondo la legge.
2.2 Anche la proposta di versare da subito all’istante fr. 6'000.– e il saldo del credito a rate non basta a ottenere l’annullamento del fallimento, solo il pagamento o il deposito effettivo della somma dovuta essendo un motivo valido secondo la legge (sopra consid. 2). Il reclamo va dunque respinto.
2.3 Come già ricordato nell’ordinanza del 1° giugno 2022, i presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF devono essere allegati e dimostrati entro la scadenza del termine di reclamo contro la decisione impugnata (DTF 136 III 295 consid. 3.2), ovvero entro il 30 maggio 2022 nella fattispecie (sopra consid. 1). Il complemento di reclamo prospettato dal patrocinatore della reclamante nello scritto del 17 giugno 2022 sarebbe di conseguenza irricevibile. Nulla osta all’emanazione del giudizio odierno senza remore.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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