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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.82
Data decisione, Autorità: 20.07.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo
CO 1
Incarto n. 14.2022.82
Lugano 20 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.2374 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2022 da
RE 1 (GR)
contro
CO 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________05 emesso il 10 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 32'000.– oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza presentata da RE 1 il 6 aprile 2022, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–;
che con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento di debito accluso all’istanza, evidenziando con due frecce verdi il posto in cui l’escusso ha apposto la propria firma, e ha scritto di rimanere in attesa di una nuova decisione di accoglimento dell’istanza;
che il Pretore ha trasmesso tale scritto a questa Camera come reclamo contro la sentenza del 19 maggio 2022;
che, in effetti, in linea di massima la modifica di una decisione già emessa può essere ottenuta solo mediante un reclamo contro la decisione contestata;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta a RE 1 già il 20 maggio 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00111210), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 30 maggio;
che consegnato alla posta solo il 20 giugno 2022 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo di RE 1 è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico del reclamante.
Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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