AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 72.2017.23
Data decisione, Autorità: 11.04.2017, PENAL
Titolo: Colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere detenuto, trasportato, importato e procurato cocaina (1'000 g lordi) ed eroina (1'472.08 g netti). Viene ordinata l'espulsione dal territorio elvetico per la durata di otto anni
Incarto n. 72.2017.23
Lugano, 11 aprile 2017/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Anna Giamboni, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dall’11 novembre 2016 al 4 gennaio 2017 (55 giorni);
in anticipata esecuzione della pena dal 5 gennaio 2017
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 16/2017 del 24 gennaio 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
siccome commessa sia sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, sia per aver agito come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico internazionale illecito di stupefacenti,
in particolare per avere, senza essere autorizzato, fra agosto e novembre 2016, agendo per conto e su istruzioni di ignoto cittadino di origine albanese residente nel __________ e dietro compenso di 200 Euro a viaggio (oltre a 50/150 Euro per le spese di viaggio),
ripetutamente detenuto, trasportato, importato in Svizzera transitando dal valico di - e procurato ad altri un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti pari a complessivamente ca. 1’000 grammi lordi di cocaina e a 1’472.08 grammi netti di eroina (grado di purezza fra 63 e 68%),
e meglio nelle seguenti occasioni e circostanze:
1.1. il 21.08.2016, preso in consegna a __________ dall’ignoto albanese, ca. 500 grammi di cocaina trasportandola poi con il veicolo VW Beatle targato __________ a __________ dove la consegnava ad altrettanto ignoto destinatario/intermediario;
1.2. il 30.08.2016, con il medesimo veicolo e modalità, traportato altri ca. 500 grammi di cocaina consegnandola poi ad ignoto destinatario a __________ (anziché __________ per via di un errore d’impostazione del navigatore);
1.3. l’11.11.2016, sempre con il summenzionato veicolo e secondo le modalità sopra descritte, occultato nel cruscotto del veicolo e trasportato 1’472.08 grammi netti di eroina (63-68% di purezza) sempre destinati ad ignoto destinatario a __________, per poi esser intercettato alla frontiera di - dalle Guardie di confine e quindi arrestato;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b), d) e cpv. 2 lett. a) e b) LStup.;
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
in qualità di interprete per la lingua __________ __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 14:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti di aggiungere a pag. 2 dell’atto d’accusa, ai reati, all’art. 19 cpv. 1 LStup. la lett. c) relativamente all’aver procurato dello stupefacente in altro modo ad altri.
Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede la conferma dell’atto d’accusa. Dapprima ripercorre brevemente i fatti. Sostiene che l’ammissione dell’imputato è relativa avendo egli confessato solo davanti all’evidenza delle prove. Il PP accusa IM 1 di appartenere a un’organizzazione criminale. Questo perché la quantità della droga trasportata fa pensare che dietro ci sia un’organizzazione. Aggiunge che le risposte date da IM 1 in merito al compenso di pochi euro, esiguo rispetto al valore dello stupefacente trasportato, sono poco credibili. Secondo il PP l’imputato è parte di una banda poiché per fare ciò che ha fatto occorre la collaborazione di più persone, da chi fornisce la quantità di droga a chi organizza il trasporto, inoltre bisogna conoscere il destinatario. In vista della commisurazione della pena, il PP ritiene che la colpa dell’imputato sia grave. Il precedente la dice lunga sul fatto che girasse a disposizione di qualsiasi banda per trasportare dello stupefacente. Doveva essere cognito del fatto che dietro ci fosse una banda e di ciò che stava trasportando. Inoltre ha trasportato un quantitativo importante di droga, quasi 2,5 kg. Conclude postulando una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi senza sospensione condizionale, l’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni (art. 66a lett. o) CP) e la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con decreto d’accusa 9.3.2015 dello Staatsanwaltschaft BS/SBA di Basilea;
Riferendosi alla precedente condanna, chiede che non venga revocata la sospensione condizionale perché innanzitutto nutre dubbi che il suo cliente abbia effettivamente ricevuto la decisione, secondariamente essendo in tedesco difficilmente l’imputato ha potuto capirne il contenuto, infine trattasi di un altro tipo di reato. Per cui chiede che al massimo sia prolungato il periodo di sospensione condizionale. Per tutti questi motivi, ritiene che la pena proposta dal PP sia troppo elevata. La difesa postula la comminazione di una pena detentiva inferiore ai 3 anni e il beneficio della sospensione condizionale per la parte che eccede i 6 mesi, parte che lascia determinare alla Corte.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzione dell’atto d’accusa
" Il Presidente propone alle parti di aggiungere a pag. 2 dell’atto d’accusa, ai reati, all’art. 19 cpv. 1 LStup. la lett. c) relativamente all’aver procurato dello stupefacente in altro modo ad altri.
Le parti si dichiarano d’accordo con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”
(verbale del dibattimento, di seguito solo VD, a pagina, di seguito solo pag., 2)
II) Vita e precedenti penali dell’imputato
" “…omissis… Ho lasciato __________ in due occasioni, la prima volta nel 2015, la seconda in concomitanza con i fatti di cui all’atto d’accusa. Nel primo caso ero venuto a cercare lavoro, volevo andare in Germania ma mi sono trovato a Basilea da cui il successivo mio decreto...
Mia moglie non ha ancora partorito, …omissis…
D: Il Presidente chiede all’imputato se ha ricevuto il decreto d’accusa 9.3.2015 del Ministero Pubblico di Basilea Città (doc. TPC 12), di cui gli viene mostrata una copia.
R: Io ho ricevuto qualcosa che è una multa, di fr. 200/300. Vedendo il documento che mi viene ostenso era qualcosa simile a pagina 2 mentre a pagina 1 io non l’ho mai visto. C’era qualcosa di colore rosso. Preciso che l’indirizzo in testa al doc. TPC 12 è corretto ed è il mio. Dichiaro che non conosco il tedesco.
D: Il Presidente chiede all’imputato quali sono i suoi progetti di vita.
R: Voglio sistemarmi. Mi piacerebbe con mia moglie chiedere asilo in Francia o in Germania e trovare un lavoro”
(VD all. 1 a pag. 1 I R e a pag. 2 II, III e IV R)
In merito ai suoi legami con la Svizzera, IM 1 ha specificato di non averne (VI PS IM 1 11.11.2016 a pag. 9 da riga 1 a riga 3, PP IM 1 12.11.2016 a pag. 6 da riga 1 a riga 3 e 5.1.2017 a pag. 5 da riga 2 a riga 4 nonché VD all. 1 a pag. 2 I R).
III) Dichiarazioni d’istruttoria e dibattimentali dell’imputato
3.1. punto (di seguito solo pto.) 1.1 dell’AA (doc. TPC 1): VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 5 da riga 13 a riga 50, a pag. 7 da riga 9 a riga 27 e a pag. 8 da riga 30 a riga 35 nonché 20.12.2016 a pag. 4 da riga 23 a riga 48 e PP IM 1 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag. 3 riga 13 nonché VD all. 1 a pag. 2 V/VI/VII R;
3.2. pto. 1.2 dell’AA (doc. TPC 1): VI PS IM 1 30.11.2016 a pag. 6 da riga 1 a riga 17 e 20.12.2016 a pag. 5 da riga 1 a riga 24 nonché PP IM 1 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag. 3 riga 13 rispettivamente VD all. 1 a pag. 3 I/II R;
3.3. pto. 1.3 dell’AA (doc. TPC 1): VI PS IM 1 11.11.2016 da pag. 4 riga 49 a pag. 5 riga 19, a pag. 6 da riga 22 a riga 41 e a pag. 7 da riga 4 a riga 9, da riga 13 a riga 15 e da riga 33 a riga 50, 30.11.2016 a pag. 3 da riga 29 a riga 33 e 20.12.2016 a pag. 3 da riga 44 a riga 50 nonché PP IM 1 12.11.2016 da pag. 2 riga 19 a pag. 3 riga 12 e a pag. 4 da riga 7 a riga 9 rispettivamente 5.1.2017 da pag. 2 riga 17 a pag. 3 riga 13 e VD all. 1 a pag. 3 III/IV R.
IV) Diritto
Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 seguenti, di seguito solo segg., CP) chi trasporta, importa, procura in altro modo ad altri o detiene stupefacenti ricordato come giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. a) e b) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a un anno, a cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone rispettivamente se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti.
Avendone adempiuto le condizioni oggettive (decisione del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 109 IV 145) e soggettive di legge, appare pacifica la condanna di IM 1 per il reato d’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d nonché 2 lett. a LStup, VD a pag. 3 e all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3) per avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere di poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), a -, __________, __________ e __________, nel periodo 21.8.2016/11.11.2016 detenuto, trasportato, importato e procurato in altro modo ad altri (art. 19 cpv. 1 lett. b, c e d LStup) 1'000 grammi (di seguito solo gr.) lordi di cocaina e 1'472.08 gr. netti di eroina. Inversamente l’imputato è stato prosciolto dall’aggravante della banda (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, VD all. 2 a pag. 1 pto. 2) sia perché per l’aggravio di pena di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup è sufficiente il riconoscimento di una delle quattro ipotesi della norma ma anche e soprattutto perché l’inchiesta non ha potuto sufficientemente suffragare tale ipotesi accusatoria visto le reticenti e reiteratamente non credibili dichiarazioni di IM 1 su come, dove, quando e da chi sia stato ingaggiato per questi trasporti di stupefacente. Inoltre ma solo per cosmesi redazionale il suo proscioglimento è stato esteso anche per i giorni dei mesi di agosto 2016 e di novembre 2016 nei quali non era in viaggio (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3), quindi dall’1.8.2016 al 20.8.2016 e dal 12.11.2016 al 30.11.2016 (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2).
V) Colpa, prognosi, pena
6.1. giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;
6.2. giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;
6.3. giusta l’art. 46 cpv. 1 e 2 CP se, durante il periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP) il condannato commette un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) e se non ci è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca ma può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova (art. 44 cpv. 1 CP) al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza;
6.4. giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita, ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
6.5. giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
6.6. giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP);
6.7 giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP il giudice, a prescindere dall’entità della pena inflitta, espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’art. 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 della LStup;
6.8. giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti;
6.9. giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
VI) Confische e dissequestri
VII) Indennizzo e riparazione del torto morale
Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a) CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
A IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo ai sensi di questa norma in quanto, giustamente, non richiesto (VD a pag. 2) visto come il suo proscioglimento (VD all. 2 a pag. 1 pto. 2) è stato solo di natura formale e di cosmesi redazionale (VD all. 2 a pag. 2 pto. 7).
VIII) Retribuzione del difensore d’ufficio
Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1.), ricordato come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale.
a) fattura dell’11.1.2017 (AI 51)
la posta 11.11.2016 “interr. cliente c/o polca __________” per 250 min. è eccessiva e viene riportata alla corretta durata di 246 min., pari all’effettiva presenza dell’avv. DUF 1 presso gli uffici di PS di __________ per il VI PS IM 1 11.11.2016 (AI 1, h 15:50 / h 19:56);
la posta 12.11.2016 “ricezione istanza di carcerazione fr. 250/h” per 10 min. è eccessiva e viene riportata a 5 min.;
la posta 13.11.2016 “esame rapporto arresto + osservazioni a istanza carcerazione per GPC fr.” per 40 min. è eccessiva e viene riportata a 30 min.;
la posta 25.11.2016 “fax a PP per permesso colloqui telefonici moglie” per 10 min. è eccessiva e viene riportata a 5 min.;
la posta 12.12.2016 “fax a MP per colloqui tel genitori” per 10 min. è eccessiva e viene riportata a 5 min.;
la posta 20.12.2016 “interrogatorio cliente c/o Farera + trasferta a/r ufficio 20 min” per 110 min. viene riportata alla corretta durata di 105 min., pari alla durata del VI PS IM 1 20.12.2016 (AI 43, h 9:30 / h 10:55 = 85 min.) + 20 min. per la trasferta;
la posta 5.1.2017 “interrogatorio c/o MP Bellinzona PP 1” per 50 min. è eccessiva e viene riportata a 45 min. (AI 48, h 14:00 / h 14:45);
in quanto, malgrado fosse un suo preciso obbligo, non documentate (doc. TPC 11, 13 e 14), le asserite spese di posteggio per fr. 3.10 non sono state riconosciute. Per il resto non si può che stigmatizzare la seguente frase dell’avv. DUF 1 nel doc. TPC 13 (“penso che lo Stato, a fronte di diverse migliaia di franchi che dovrà versare per onorare la mia nota professionale, non si scomponga nel versare fr. 3.10 (!) per il posteggio __________ di Bellinzona anche senza ricevuta, considerato che sicuramente non ho posteggiato la vettura davanti alla porta del Ministero pubblico”), ritenendola irrispettosa e inutilmente polemica, a maggior ragione in questo caso dove è lo Stato che si è assunto e garantisce il pagamento dei suoi onorari e delle spese (AI 5 e VD all. 2 a pag. 2 pto. 9) e che, nella persona dello scrivente Presidente della Corte, aveva non solo la facoltà ma il preciso obbligo istituzionale, indipendentemente dal suo irrisorio importo, di verificarne l’effettiva esistenza documentale (doc. TPC 14).
b) fattura del 10.4.2017 (doc. Dib. 1)
la posta 23.1.2017 “ricezione e lettura rapporto inchiesta” per 0.33 h, pari a circa 20 min., è eccessiva e viene riportata a 10 min.;
la posta 7.4.2017 “ripresa verbali e incarto in vista di incontro con cliente e di preparazione processo” per 0.67 h, pari a circa 40 min., non è stata riconosciuta in quanto inutile trattandosi di un imputato reo confesso, senza dimenticare come una delle poche cose che doveva essergli chiesta, segnatamente una copia del certificato di matrimonio e la data di nascita del figlio, non è stato fatto;
la posta 7.4.2017 “sessione con cliente c/o Stampa, rilettura con cliente dei passi principali dei verbali
la posta 10.4.2017 “preparazione dibattimento e arringa” per 3.00 h, pari a 180 min., è eccessiva in quanto fattispecie oltremodo facile e con un imputato reo confesso, tanto da dover essere riportata a 60 min., tempo ritenuto come più che sufficiente per preparare un intervento difensivo estremamente semplice e dal contenuto scontato (VD a pag. 3 e 4);
a questa nota vi è poi da aggiungere l’onorario dibattimentale di 165 min. pari alla durata del processo (h 9:30 / h 11:45 = 135 min., VD a pag. 1 e 4) a cui sono stati aggiunti 30 min. per la lettura del dispositivo e un primo colloquio con l’imputato per decidere se presentare o meno annuncio d’appello (art. 399 cpv. 1 CPP).
Da cui, riconosciute le spese e le trasferte per un totale di fr. 260.- (VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.1), ne risulta una decurtazione complessiva sull’onorario di 3 h e 59 min., pari a 239 min. (1'375 min. ./. 1'136 min.) con un’aggiunta per gli onorari dibattimentali di 165 min., con quindi il riconoscimento in favore dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.1):
onorario fr. 4'072.15
(1’156 min. x fr 180.-/h e 145 min. x fr. 250.-/h)
spese e trasferte fr. 260.00
totale fr. 4'332.15
a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 2 a pag. 2 pto. 9) ricordato come IM 1 é tenuto a rimborsare predetto importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 2 pto. 9.2).
IX) Tassa di giustizia e spese procedurali
Visti gli art.: 12, 40, 42, 46, 47, 66a segg., 69 e 70 CP;
19 cpv. 1 lett. b), c) e d) nonché 2 lett. a) e b) LStup;
80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome sapeva o doveva presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a -, __________, __________ e __________, detenuto, trasportato, importato e procurato in altro modo ad altri:
1.1.1. il 21.8.2016, 500 grammi lordi di cocaina;
1.1.2. il 30.8.2016, 500 grammi lordi di cocaina;
1.1.3. l’11.11.2016, 1'472.08 grammi netti di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è prosciolto dall’imputazione d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti limitatamente all’aggravante dell’aver agito in banda nonché per il periodo 1.8.2016 / 20.8.2016 e 12.11.2016 / 30.11.2016.
Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di IM 1 per la durata di 8 (otto) anni.
Non è ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa 9.3.2015 dello Staatsanwaltschaft BS/SBA, Basilea, ma è prolungato di 1 (uno) anno il periodo di prova.
E’ ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente da distruggere.
A IM 1 non viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.- (millecinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM
Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
9.1. Le note professionali 11.1.2017 e 10.4.2017 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 4'072.15
spese e trasferte fr. 260.00
totale fr. 4'332.15
9.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’332.15 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.3. La quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni
(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 15'243.15
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 128.50
fr. 16'871.65
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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