AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.143
Data decisione, Autorità: 11.04.2022, IICCA
Titolo: Contratto misto vendita - appalto (vendita einstallazione di un impianto audio). Rescissione del contratto e restituzione dell'acconto versato
Incarto n. 12.2021.143
Lugano 11 aprile 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.152 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 maggio 2020 da
AO 1 rappr. dall’avv. PA 2
contro
AP 1 rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 26'325.- oltre interessi,
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione del 24 agosto 2021,
appellante la convenuta con atto d’appello del 24 settembre 2021, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con risposa dell’11 novembre 2021 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
l’appellante ha inoltre presentato una replica spontanea in data 25 novembre 2021 e l’appellata una duplica spontanea in data 7 gennaio 2022,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Dopo una lunga e dettagliata fase di trattative (doc. da 3 a 6) e di almeno un sopralluogo, in data 31 marzo 2016 AP 1 ha trasmesso a AO 1 un preventivo avente per oggetto l'allestimento e la posa di un nuovo impianto audio in due sale della discoteca per un importo complessivo di fr. 52'650.-, di cui il 50% da pagare contestualmente all'ordine, il 25% ad inizio lavori e il saldo a lavori terminati (doc. D, E). Preventivo che è stato accettato dalla destinataria (cfr. interrogatorio del 25 gennaio 2021 di R__________ __________, pag. 2), la quale ha provveduto a versare, in data 6 aprile 2016, sul conto di AP 1 l'importo di fr. 26'325.- richiestole a titolo di acconto (doc. F).
In relazione ai tempi di realizzazione l’accordo prevedeva "Consegna/inizio installazione 45 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine" (doc. D e doc. E).
Successivamente alla conclusione di questo accordo sono sorti vari problemi di tempistica nello svolgimento della prestazione da parte di AP 1. Ne è seguito un importante scambio di messaggi email che non ha però permesso di risolvere la situazione (doc. G), ciò che ha indotto AO 1 a trasmettere, in data 10 maggio 2017, a AP 1 uno scritto con cui comunicava di recedere con effetto immediato dal contratto di fornitura e installazione dell'impianto audio, eccependo continui ritardi, e dichiarava di rinunciare all'adempimento; nel contempo essa ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 26'325.- pagato quale acconto (doc. H). Questo scritto è rimasto senza riscontro.
In data 22 giugno 2017 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 dall’UE di __________ il PE n. __________9 di pari importo, contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. N).
In data 13 novembre 2017 __________ ha cambiato la propria ragione sociale in AO 1.
Dopo lo scritto doc. H, vi sono stati ulteriori contatti tra le parti in relazione alla fornitura dell’impianto audio che non hanno però permesso di sbloccare la situazione e tantomeno hanno portato alla fornitura dello stesso.
Con scritti di data 18 ottobre 2018 AO 1 ha quindi intimato a AP 1 di voler porre rimedio alla propria inadempienza contrattuale nel termine di 10 giorni (doc. I). Richiesta poi ribadita con scritto di data 5 novembre 2018 (doc. L) col quale ha assegnato alla controparte un nuovo termine di 10 giorni e ha comunicato la propria intenzione di rescindere il contratto in caso di inadempimento. Questi scritti sono rimasti senza seguito.
Non avendo AP 1 eseguito alcunché neppure entro questi termini comminatori, AO 1, con raccomandata di data 21 novembre 2018, le ha quindi comunicato la formale disdetta del contratto (doc. Q).
In data 30 novembre 2018 AP 1 ha infine preso posizione, contestando le argomentazioni della controparte (doc. R). Ne è seguito un ulteriore scambio di scritti che non ha però permesso di giungere a un accordo (doc. S e T).
In data 28 agosto 2019, AP 1 - sostenendo di aver debitamente eseguito il contratto e di aver effettuato prestazioni eccedenti l’importo dell’acconto versatole - ha trasmesso a AO 1 la fattura doc. 12 esigendo il pagamento di ulteriori fr. 8'205.-. (doc. 12 e U)
In sede di risposta la convenuta si è integralmente opposta a questa richiesta. In sintesi, essa ha argomentato che la relazione contrattuale tra le parti non si esauriva nel solo contratto qui oggetto di causa ma si estendeva a tutti gli accordi precedenti e alle successive modifiche all’oggetto contrattuale, ciò che aveva comportato la modifica del preventivo doc. D, sia con riguardo al suo ammontare che alla data di scadenza dell'opera, tanto che il termine per l'inizio dell'installazione non avrebbe mai cominciato a decorrere. Essa ha altresì negato l’applicabilità alla fattispecie delle norme sulla compravendita sostenendo la venuta in essere di un contratto di appalto. La convenuta ha poi allegato che l’attrice si era avvalsa della possibilità di recedere dal contratto ma aveva omesso di porla in mora ciò che - a mente sua - comportava l’applicazione dell’art. 377 CO e l’obbligo per la controparte di tenerla indenne da ogni danno.
In replica l'attrice ha ribadito le proprie argomentazioni sottolineando le manchevolezze della controparte e osservando come le modifiche menzionate dalla convenuta non sarebbero da attribuire a richieste dell'attrice bensì a problemi di fattibilità connessi alla posa dell’impianto preventivato. In duplica la convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni e imputato la mancata fornitura alla controparte.
Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato all’udienza finale presentando dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
Con decisione del 24 agosto 2021 il Pretore ha integralmente accolto la petizione. Il giudice di prime cure, dopo aver ripercorso i fatti, ha accertato la venuta in essere tra le parti in causa di un contratto misto compravendita - appalto fondato sul preventivo doc. D rilevando, nel contempo, che vi era stato un chiaro ritardo da parte di AP 1 rispetto al termine di 45 giorni lavorativi fissato contrattualmente. Aspetto quest’ultimo che, sempre secondo il Pretore, era evincibile dagli scritti agli atti e, in particolare, dai vari solleciti tramessi dall’attrice alla controparte affinché fornisse l’impianto mentre non vi era prova delle asserite richieste di modifiche contrattuali che sarebbero state pretese dall’allora __________. Neppure risultava dall’incarto che AP 1 avesse rimproverato all’attrice di non aver fatto il necessario per permettere la posa dell’impianto. Il Pretore ha accertato l’effettiva messa in mora della convenuta. Egli ha quindi ritenuto che il contratto fosse stato validamente rescisso e che tornassero applicabili gli art. 107 segg. CO, subordinatamente l’art. 366 CO, mentre che ha giudicato non date le premesse materiali dell’art. 377 CO.
Con l’appello di data 24 settembre 2021 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta dell’11 novembre 2021, AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione rimproverando al Pretore sia un’errata applicazione del diritto che un erroneo accertamento dei fatti. Più nel dettaglio, l’appellante contesta la qualifica del contratto venuto in essere tra le parti quale contratto misto, trattasi invece a mente sua di un contratto di appalto. Essa nega altresì che vi sia stata una valida messa in mora ragion per cui la rescissione impone alla committente di tenere indenne l’appaltatrice da ogni danno ciò che esclude la restituzione dell’acconto versatole. AP 1 contesta pure che l’aspetto temporale rivestisse carattere determinante e che il termine di 45 giorni menzionato nel preventivo fosse applicabile.
Le parti contendenti hanno inoltre presentato degli allegati spontanei - l’appellante una replica in data 25 novembre 2021 e l’appellata una duplica in data 7 gennaio 2021 - con cui hanno ribadito le rispettive posizioni e richieste.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in esame in taluni punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, riproponendo quanto addotto in prima sede e senza debitamente comprovare le tematiche sollevate. Questo in particolare con riferimento all’estensione dell’(asserita) prestazione lavorativa oggetto dell’accordo, alla natura delle (pretese) modifiche contrattuali intervenute posteriormente al doc. D, e all’(allegata) imputabilità del ritardo alla qui appellata.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Quale prima censura AP 1 rimprovera al Pretore l’errata qualifica giuridica del rapporto contrattuale venuto in essere tra le parti che essa ritiene vada considerato non come contratto misto compravendita - appalto bensì quale vero e proprio contratto di appalto avendo l’accordo - a suo dire - per oggetto la progettazione, la costruzione e la configurazione di un impianto audio su misura in cui la prestazione lavorativa rivestiva carattere prevalente rispetto a quella della fornitura (appello, pag. 5), aspetto questo che sarebbe stato misconosciuto dal giudice di prima sede. A sostegno della propria tesi essa espone una (propria) ripartizione in percentuale delle prestazioni previste nel preventivo doc. D (appello, pag. 3) da cui - a mente sua - emergerebbe come 2/3 del valore della commessa riguarderebbe componenti allestite ad hoc.
A prescindere dall’ammissibilità di quest’ultima argomentazione, sollevata per la prima volta in sede di conclusioni (pag. 7) e pertanto irritualmente, non si può esimersi dall’osservare come quanto indicato dall’appellante costituisca in concreto una semplice allegazione di parte non supportata da alcun dato oggettivo. Contrariamente a quanto essa sembra credere, infatti, il solo preventivo doc. D non permette di estrapolare tali percentuali. Agli atti non figura alcun documento relativo al prezzo di acquisto delle singole componenti che AP 1 avrebbe ordinato e dovuto ricevere - per sua stessa ammissione - da terzi produttori dal quale sarebbe stato possibile determinare in che misura le modifiche da essa apportate - contestate dalla controparte - avrebbero inciso sul prezzo finale, con la conseguenza che le percentuali così come proposte sono prive di fondamento probatorio e sono pertanto inconferenti ai fini della qualifica contrattuale.
A questo vada aggiunto che la semplice indicazione “all’uopo” o “dedicato” presente sul preventivo doc. D e ripetuta come un mantra da AP 1 nei propri allegati non è sufficiente per dare per acquisito che le componenti comperate presso le ditte produttrici terze siano state, rispettivamente sarebbero state, effettivamente modificate dall’appellante e tantomeno fornisce informazioni sulla misura in cui ciò sarebbe avvenuto.
Malgrado l’appellante si ostini ad affermare - a sostegno della propria tesi - di essersi adoperata “per costruire e configurare dei filtri subwoofer”, per “progettare e costruire ad arte i cabinet”, per “effettuare ricerche circa la diffusione del suono e molto altro ancora” (appello, pag. 5), di queste pretese attività non vi è prova agli atti. AP 1 non ha infatti prodotto alcuna ordinazione, alcuna ricevuta, alcuno studio, alcun progetto, alcun giustificativo comprovante il suo operato e il carattere prevalente della (propria) prestazione da lavoro per rapporto all’aspetto della fornitura. Ciò non solo stupisce ma solleva seri dubbi sulla veridicità delle allegazioni dell’appellante quanto sostiene di aver confezionato (gran) parte del materiale richiesto (cfr. appello, pag. 4 e 7 e anche replica spontanea, pag. 8).
In relazione alle foto di cui ai doc. 7 e 13 - come rettamente rilevato dal Pretore - non è stato minimamente dimostrato che il materiale in oggetto sia attinente alla presente fattispecie e ad ogni modo quanto rappresentato nelle immagini si trova ancora in uno stato grezzo ciò che rende non quantificabile il (preteso) lavoro svolto dall’appellante.
Sempre con riferimento alla questione della qualifica giuridica del rapporto, si rivela di scarsa portata pratica pure il contenuto dell’email doc. 8 con la quale G__________ __________ si limitava ad aggiornare R__________ __________ sull’impianto audio riportando quanto riferitogli da AP 1 stessa. Si tratta pertanto di informazioni di cui il mittente non aveva conoscenza diretta ma solo indiretta e che non permettono di trarre conclusioni né sull’attività realmente prestata dalla convenuta né sull’effettivo avanzamento della fornitura.
L’indicazione sul preventivo stesso di nome e modello di diverse di queste componenti depone a favore della tesi attorea secondo cui AP 1 non produce componentistica ma le assembla e rivende soltanto (cfr anche doc. B).
Significativo, per quanto non decisivo, anche il fatto che nel doc. E, allestito da AP 1, per indicare le parti contrattuali vengano utilizzati i termini “venditore” e “acquirente” e non quelli propri dell’appalto.
Alla luce di quanto precede - in assenza di prove di segno opposto - la valutazione pretorile che qualifica il rapporto venuto in essere tra le parti di contratto misto è condivisibile presentando lo stesso sia elementi del contratto di compravendita
8.1. Questa argomentazione non può essere condivisa. Come si illustrerà qui di seguito, infatti, quanto sostenuto ora dall’appellante in sede giudiziaria stride crassamente con l’atteggiamento da essa avuto in fase preprocessuale e non merita di venir tutelato.
In primis va rilevato che, seppure sia vero che con raccomandata del 10 maggio 2017 doc. H __________ ha comunicato alla controparte la propria intenzione di recedere dal contratto e di rinunciare all’adempimento, detto scritto non è stato seguito da alcuna reazione concreta né da parte della destinataria né da parte dell’attrice, eccezion fatta per la richiesta di emissione del PE doc. N a cui l’escussa ha interposto opposizione. Contrariamente a quanto afferma ora l’appellante, questa missiva non sembra infatti aver influito sul rapporto giuridico in essere tra le parti tanto che, come si evince dagli atti, queste hanno proseguito i loro contatti aventi per oggetto proprio l’adempimento della prestazione contrattuale.
Per quanto non vi fosse un obbligo in tal senso, stupisce che - diversamente da quanto allegato in sede giudiziaria - in quel frangente AP 1 non abbia obiettato alcunché in relazione alla mancata messa in mora ma si sia comportata come se si ritenesse ancora vincolata dalla pattuizione.
Sconcertante appare inoltre il fatto che neppure successivamente, quando AO 1 ha tramesso a AP 1 la messa in mora del 18 ottobre 2018, quest’ultima ha ritenuto di dover reagire contestandone l’efficacia e sostenendo che il contratto aveva già preso termine nel maggio 2017. Tale argomentazione non è neppure stata sollevata in occasione della seconda messa in mora di data 5 novembre 2018 e, circostanza ancora più eclatante, neppure al momento della disdetta del 21 novembre 2018. La buona fede avrebbe richiesto che al più tardi in questo frangente AP 1 contestasse la validità della rescissione e eccepisse che il rapporto aveva già preso termine precedentemente, ciò che non è però avvenuto.
Una simile attitudine lascia ragionevolmente ritenere che sino a quel momento AP 1 si considerasse ancora vincola al contratto e giudicasse la disdetta del maggio 2017 non efficace o quantomeno superata dagli eventi; essa è pertanto malvenuta a sostenere il contrario in questa sede.
Tale consapevolezza trova ulteriore conferma nel fatto che in occasione della propria presa di posizione del 30 novembre 2018 non solo AP 1 non ha contestato alcunché al riguardo ma ha fatto esplicito riferimento proprio alla disdetta del 21 novembre 2018, a riprova che essa medesima faceva risalire la rescissione del rapporto giuridico a questo momento e non certo al 10 maggio 2017.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il prevalersi ora (in modo palesemente strumentale) di questa obiezione in sede giudiziaria costituisce un evidente caso di abuso di diritto e integra la così detta fattispecie del “venire contra factum prorium”, agire questo che non può venire tutelato da questa Camera.
Ne discende che la contestazione appellatoria va respinta e il rapporto giuridico tra le parti analizzato sulla base della disdetta del 21 novembre 2018.
Priva di fondamento si rivela pure la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 377 CO da parte del giudice di prima sede (appello, pag. 8). A ragione il Pretore ha ritenuto che i presupposti materiali di questa norma esulassero dalla fattispecie qui in esame, l’accertamento dei quali - vada detto a titolo abbondanziale - avrebbe richiesto l’avvio di una causa a sé stante. Ad ogni buon conto, sulla base dei documenti agli atti, l’esistenza e l’ammontare del preteso danno patito da AP 1 non risultano, in concreto, provati, circostanza che già da sola sarebbe sufficiente per respingere la pretesa.
Non può trovare accoglimento neppure la contestazione appellatoria secondo cui il Pretore avrebbe conferito una valenza inesatta all’aspetto della tempistica d’installazione dell’impianto (appello, pag. 8 seg.). Malgrado quanto cerca di sostenere l’appellante in sede processuale è incontrovertibile che il suo preventivo prevedesse un termine per “Consegna/inizio installazione” di 45 giorni (doc. D) e che detto termine non sia stato rispettato tant’è che non solo l’impianto non è mai stato installato ma addirittura nessuna componente è mai stata fornita.
A questo riguardo è utile ricordare che mai AP 1 si è offerta di adempiere la propria prestazione e mai - prima dell’avvio della presente causa - essa ha rimproverato alla controparte di non aver fatto il necessario per permettere la posa dell’impianto, circostanza che già da sola è rivelatrice della pretestuosità di questa argomentazione difensiva (cfr. anche consid. 6).
Delle asserite modifiche contrattuali richieste da __________ posteriormente all’emissione del preventivo doc. D e che - a dire dell’appellante - avrebbero fatto perdere ogni rilevanza al termine in parola non vi è valida prova agli atti (cfr. anche consid. 6), eccezion fatta per quella (non certo essenziale) relativa alla verniciatura di alcune componenti a cui comunque non risulta sia stato dato seguito. In assenza di elementi di segno opposto, ne consegue che la prestazione contrattuale determinante ai fini della verifica dell’adempimento da parte di AP 1 resta quella esposta nel preventivo medesimo, prestazione che - come chiaramente si evince dagli atti di causa - non è stata eseguita. Anche questa censura va pertanto disattesa.
In definitiva, sulla base di quanto emerso nell’istruttoria, è a ragione che il Pretore ha ritenuto accertato che AP 1 fosse in mora con l’adempimento della propria prestazione contrattuale di cui al doc. D e che la stessa malgrado sia stata debitamente messa in mora - con scritti di data 18 ottobre e 5 novembre 2018 - non l’abbia adempiuta neppure nei termini assegnatile. La rescissione del rapporto contrattuale intervenuta con scritto di data 21 novembre 2018 si rivela quindi legittima e consente a AO 1 di esigere la ripetizione dell’acconto versato in applicazione dell’art. 109 CO, rispettivamente art. 366 CO. Il giudizio pretorile è pertanto corretto e va confermato.
Alla luce di quanto precede si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre argomentazioni sollevate dall’appellante.
Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 26'325.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il RTar,
decide:
L’appello 24 settembre 2021 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di fr. 3’500.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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