AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.138
Data decisione, Autorità: 12.04.2022, IICCA
Titolo: Azione di accertamento dell'inesistenza del credito - argomentazioni alternative e indipendenti della sentenza impugnata - appello irricevibile
Incarto n. 12.2021.138
Lugano 12 aprile 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.13 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 8 settembre 2014 da
AO 1 patrocinata dallo PA 1
contro
AP 1 AP 2
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 15’000.- fatto valere nei suoi confronti dai convenuti nonché l’annullamento e la cancellazione della procedura esecutiva da essi avviata con precetto esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona;
domanda alla quale si sono opposti i convenuti che in via riconvenzionale hanno postulato il riconoscimento di un loro credito nei confronti dell’attrice di fr. 15'000.- e “il rigetto dell’opposizione interposta oltre l’interesse al 5% dal 6 dicembre 2012”;
richieste che il Pretore con sentenza 25 agosto 2021 ha ritenuto prive di oggetto e d’interesse, caricando ai convenuti in solido gli oneri processuali di fr. 4'000.- e obbligandoli, sempre con vincolo di solidarietà, a rifondere alla controparte le ripetibili di fr. 1'500.-;
appellanti i convenuti con appello 21 settembre 2021, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare “un maggior pagamento da parte del signor AP 1 di fr. 2'891.60” e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona, protestando le spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 22 novembre 2021 postula la reiezione del gravame, con protesta degli oneri processuali e delle ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 27 luglio 2011 AP 1 ha incaricato AO 1 AO 1, il cui socio e gerente con firma individuale era l’arch. __________ __________) di progettare la sua casa d’abitazione da edificare sul fondo part. n. __________ (divenuta poi la part. n. __________ a seguito di parcellazione) RFD di __________. Sulla base del progetto di massima e dello studio di fattibilità (doc. E), che prevedeva una certa volumetria e un costo stimato in complessivi fr. 650 000.-, le parti hanno pattuito un onorario d’architetto di fr. 51’000.-, oltre le spese, con riserva per la progettista di aggiornare la proposta di onorario “nel caso di modifiche sostanziali delle prestazioni richieste e/o utilizzate quali basi di calcolo nella formulazione dell’onorario” (doc. D). Su richiesta del committente il progetto è stato ampliato con conseguente aumento dei costi di costruzione. Dopo il rilascio della licenza edilizia, sottoscritta anche dal committente e in cui era stato indicato un costo di costruzione complessivo di fr. 750'000.-, e dopo l’allestimento dei piani definitivi, di quelli esecutivi e del preventivo aggiornato di fr. 945'638.- (comprensivo di un importo di onorario “per estensione di progetto” di fr. 17'300.-, da aggiungere a quello iniziale di fr. 51'000.-), AP 1 non ha più avuto contatti diretti con AO 1 e ha iniziato l’edificazione della sua casa sulla base dei piani esecutivi da questa allestiti, non avvalendosi più della sua collaborazione. Dopo avere emesso la fattura per il saldo del suo onorario, restata insoluta, AO 1 ha escusso AP 1 per il pagamento di fr. 42'422.40 e con petizione 1° settembre 2015 l’ha convenuto in giudizio per ottenerne la condanna al versamento di tale importo (inc. n. OR.2015.9). Con decisione 25 agosto 2021 il Pretore del Distretto di Riviera, confermata da questa Camera con sentenza 12 aprile 2022 (inc. n. 12.2021.137), ha accolto la petizione per l’importo di fr. 35'939.20.
Nel frattempo, con precetto esecutivo n. __________16 di data 6 settembre 2013 AP 1 e sua moglie AP 2 hanno escusso AO 1 per l’importo di fr. 93'030.- oltre interessi, indicando quale titolo di credito “mandato di progettazione – ritardo nell’inizio dell’esecuzione dell’opera – mancate prestazioni (progetto definitivo, piani esecutivi, procedure di appalto, realizzazione progetti esecutivi messa in esercizio, liquidazioni, gestione e direzione lavori) – costi supplementari: fr. 55’080.- + fr. 18 684.- (mancanze) + fr. 3950.- + fr. 15 000.- (costi supplementari)”, cui l’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. B inc. CM.2014.11).
Con petizione 8 settembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. E), ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera, chiedendo l’accertamento negativo del credito (ridotto dai convenuti da fr. 93'030.- a fr. 15'000.-) nonché l’annullamento e la cancellazione della procedura esecutiva da loro avviata nei suoi confronti con precetto esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona. Con risposta 30 settembre 2014 i convenuti si sono opposti alla petizione e con domanda riconvenzionale hanno postulato il riconoscimento del loro credito nei confronti dell’attrice di fr. 15'000.- e “il rigetto dell’opposizione interposta oltre l’interesse al 5% dal 6 dicembre 2012”.
Con decisione 25 agosto 2021, qui impugnata, il Pretore ha ritenuto prive di oggetto e di interesse sia la petizione sia l’azione riconvenzionale, caricando gli oneri processuali ai convenuti in solido e obbligandoli a rifondere alla controparte le ripetibili di fr. 1'500.-. In relazione alla pretesa fatta valere da AO 1 volta all’annullamento e alla cancellazione della procedura esecutiva, il primo giudice l’ha considerata priva di un interesse degno di protezione (art. 59 lett. a CPC), il PE n. __________16 dell’UE di Bellinzona del 6 settembre 2013 essendo decaduto poiché il creditore procedente non aveva avanzato alcuna pretesa giudiziaria entro il termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF, sicché dal 9 settembre 2019 il PE menzionato non risultava più dall’estratto delle esecuzioni eventualmente richiesto da terzi (art. 8a cpv. 4 LEF). In merito alla domanda di accertamento negativo del credito il primo giudice ha rilevato che la pretesa di fr. 93'030.- era stata ridotta dai convenuti in via riconvenzionale a fr. 15'000.-, osservando che l’azione di questi ultimi si riduceva in realtà a un meccanismo difensivo volto a ottenere la reiezione dell’azione principale e non ad affermare una propria pretesa differente rispetto a quella principale. Egli ha altresì considerato che la richiesta di rigetto dell’opposizione era stata avanzata oltre un anno dopo la notifica del precetto esecutivo menzionato, sicché la relativa procedura non poteva in ogni caso proseguire. Il Pretore ha pertanto concluso che entrambe le azioni erano divenute prive di oggetto e di interesse. A titolo abbondanziale e ai fini della decisione sulle spese il primo giudice ha inoltre ritenuto che il credito fatto valere dai convenuti non era stato né allegato né dimostrato.
Con appello 21 settembre 2021, cui si è opposta l’attrice, i convenuti hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare “un maggior pagamento da parte del signor AP 1 di fr. 2'891.60” e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________16 dell’UE di Bellinzona, postulando altresì una diversa ripartizione delle spese giudiziarie.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 25 agosto 2021 è stata ritirata dall’appellante il giorno seguente (v. tracciamento dell’invio inc. SE.2014.13), per cui l’appello 21 settembre 2021 è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Un semplice rinvio agli atti di procedura anteriori e alle allegazioni ivi contenute non è sufficiente (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3). Quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4).
Nel gravame gli appellanti non spendono una parola per censurare il giudizio pretorile in merito alla conclusione alternativa e indipendente, con cui il primo giudice ha ritenuto prive d’interesse e di oggetto la petizione e l’azione riconvenzionale. Ignorando del tutto questo passaggio e limitandosi a criticare il giudizio solo sulle altre argomentazioni formulate dal primo giudice a titolo abbondanziale concernenti l’accertamento del loro credito, i convenuti si scontrano con la consolidata giurisprudenza ricordata sopra (consid. 7) secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda sue due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità del gravame. Peraltro pure le argomentazioni formulate dagli appellanti volte all’accertamento del loro asserito credito sono irricevibili per carente motivazione, gli stessi limitandosi a ribadire in maniera confusa e generica una propria versione dei fatti in larga misura non suffragata da opportuni riferimenti a riscontri oggettivi e senza alcun confronto con le argomentazioni del Pretore. Gli appellanti omettono infatti di spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del Pretore, secondo cui essi avevano omesso di allegare e dimostrare il loro asserito credito, sarebbe errata e con ciò da riformare.
Gli appellanti contestano infine l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese, fissate dal Pretore in complessivi fr. 4'000.-, ritenendo l’importo sproporzionato in confronto a quello della procedura principale (inc. OR.2019.5) di fr. 2'800.-. La censura è fondata. In concreto il valore litigioso determinante per calcolare le spese giudiziarie di prima sede ammontava infatti a fr. 15'000.- (posto che petizione e azione riconvenzionale si escludono vicendevolmente, art. 94 cpv. 2 CPC), come peraltro indicato dall’attrice nella sua petizione. Ne discende che in concreto, tenuto pure conto dell’esito della lite, si giustifica fissare in fr. 500.- la tassa di giustizia (art. 2, 7 e 21 LTG). In merito alle ripetibili, invece, l’importo di fr. 1'500.- riconosciuto dal primo giudice può essere confermato, ritenuto da un lato che la richiesta di modifica non è stata adeguatamente motivata dagli appellanti e, dall’altro, che esso è già inferiore al minimo determinato secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar.
Ne discende che l’appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere parzialmente accolto con conseguente riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie.
Le spese giudiziarie per la procedura di secondo grado seguono la pressoché totale soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse sono tuttavia determinate tenendo conto della particolarità della fattispecie (gli appellanti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, hanno infatti agito di propria iniziativa senza l’ausilio di un patrocinatore) e dell’identità con la parallela procedura di cui all’inc. n. 12.2021.139 (art. 2 LTG e 13 RTar).
Non ponendo la controversia questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 94 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: I. L’appello 21 settembre 2021 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 agosto 2021della Pretura del Distretto di Riviera, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 400.- sono poste a carico degli appellanti in solido, con l’obbligo di rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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