AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.146
Data decisione, Autorità: 07.02.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.146
Lugano 7 febbraio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 14 agosto 2002, presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di __________, avv. __________, da
rappr. dal __________
nell’ambito della causa a procedura speciale - inc. no. DI.2002.00102 di quella Pretura - da lei promossa il 31 maggio 2002 nei confronti di
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui è chiesto in via provvisionale, inaudita altera parte, di far ordine ai convenuti, sotto le comminatorie di legge, di consentire immediatamente ai rappresentanti dell'istante l'accesso ai locali da essa sublocati (recte: di cui essa è subconduttrice) nell'immobile denominato __________ a __________, mediante consegna delle chiavi della nuova serratura;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della causa provvisionale da lei promossa con istanza 31 maggio 2002 contro __________ e __________, volta ad obbligare i proprietari a consentirle l'accesso ai locali di cui essa è subconduttrice a __________, __________ a, con scritto 14 agosto 2002, ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore della giurisdizione di __________, avv. __________;
che l’istante ritiene in sostanza che il Pretore avrebbe a più riprese dato prova di prevenzione nei suoi confronti, non avendo fino a quel momento preso alcuna decisione nella lite, avendo dimostrato in precedenti cause in cui era parte la sua sublocatrice di voler favorire la controparte, avendo in più occasioni consigliato quest'ultima ad inoltrare l'istanza di sfratto nei suoi confronti e infine trovandosi in un rapporto di intima amicizia con il suo legale e quello della parte avversa;
che con scritti, datati 20 rispettivamente 21 agosto 2002, i proprietari ed il Pretore hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa;
che, in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di appello;
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 126 I 169, 124 I 261, 120 Ia 187);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità, e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137);
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che, nel caso concreto, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro concludere che l’istante non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale a sfavore dell'istante o a favore della controparte rispettivamente che vi sia un simile pericolo per il prosieguo della causa;
che è innanzitutto a torto che l'istante rimprovera al Pretore di non aver adottato alcuna misura supercautelare immediatamente dopo l'inoltro della sua istanza e di non essersi pronunciato in proposito nemmeno dopo l'effettuazione dell'udienza di discussione, indetta per altro solo per il 13 giugno 2002;
che, in effetti, giusta l'art. 379 cpv. 1 CPC, l'adozione di una misura supercautelare da parte del giudice non costituisce un obbligo bensì una semplice facoltà ("il giudice … può ordinare misure cautelari"), cui egli dovrà far capo con estrema prudenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 905 ad art. 379): sennonché, in base al suo ampio potere d'apprezzamento, egli non ha ravvisato nel caso concreto l'esistenza dei presupposti dell'urgenza e del rischio di un notevole e irreparabile pregiudizio per l'istante; a quel momento né l'istante stessa né il suo legale hanno in ogni caso ritenuto di inoltrare un eventuale ricorso per denegata giustizia;
che la circostanza che l'udienza di discussione sia stata indetta solo per il 13 giugno 2002, ovvero 13 giorni dopo l'inoltro dell'istanza, non permette assolutamente di concludere per l'esistenza di un intento dilatorio del giudice adito, tanto più che il termine di 10 giorni prescritto dall'art. 379 cpv. 3 CPC per citare le parti all'udienza, è unicamente un termine d'ordine;
che la mancata emanazione da parte sua di una decisione successivamente all'udienza, a sua volta mai censurata nell'ambito di un ricorso per denegata o ritardata giustizia, si lascia ricondurre al fatto che il giorno seguente i proprietari hanno inoltrato nei confronti della qui istante una domanda di sfratto inerente quel medesimo ente locato (inc. n. DI.2002.000120), il cui accoglimento avrebbe reso priva d'oggetto la lite in questione: l'udienza di sfratto era stata in un primo momento fissata dal giudice per il 27 giugno 2002, ritenendo che il patrocinatore ticinese cui la qui istante aveva inizialmente fatto capo in questa causa fosse abilitato a ricevere la citazione (per inciso, si osserva che il giudice non poteva a quel momento sapere che il mandato professionale era stato invece limitato a questa vertenza, la relativa procura non essendo stata allegata all'istanza, ma essendo rimasta "a disposizione" presso il legale stesso, cfr. istanza 31 maggio 2002 p. 4), sennonché, avendo questi dichiarato di non patrocinare la parte in quella procedura, l'udienza di sfratto ha dovuto essere rinviata al 14 agosto 2002, a seguito dell'esigenza di notificare la citazione per rogatoria nel __________ (citazione che è poi pervenuta all'istante 9 giorni prima dell'udienza);
che del tutto prive di rilevanza sono a loro volta le critiche che l'istante rivolge al Pretore per presunti atteggiamenti parziali che egli avrebbe dimostrato in occasione delle vertenze che a suo tempo opponevano i proprietari alla sua sublocatrice __________, tanto più che sia questa Camera sia il Tribunale federale hanno chiaramente stabilito come le stesse fossero del tutto prive di fondamento;
che pure infondato è il rimprovero mosso al Pretore di aver in qualche modo consigliato la controparte ad inoltrare l'istanza di sfratto nei suoi confronti: se egli, a p. 10 della sentenza 22 ottobre 2001 (inc. n. DI.2001.00148), ha indicato che lo sfratto di un subconduttore era possibile solo se quest'ultimo era stato convenuto in lite, è in effetti per motivare il rifiuto della richiesta di sfratto formulata a suo tempo dai proprietari nei confronti di eventuali terzi; che l'inoltro dell'istanza di sfratto da parte dei proprietari, avvenuta il giorno successivo all'udienza di discussione inerente la presente causa, fosse stato loro consigliato dal Pretore, costituisce a sua volta una semplice illazione, rimasta allo stadio di puro parlato;
che nessuna prova è stata infine addotta circa l'esistenza di un rapporto di intima amicizia tra il Pretore, il legale dei proprietari e lo stesso legale della qui istante: il semplice fatto che quest'ultimo non abbia ritenuto di presentare un ricorso gerarchico contro il giudice rispettivamente si sia talora allineato alle posizioni del collega di controparte o abbia deciso di non voler continuare il mandato di patrocinio con l'istante, non dimostra in alcun modo l'esistenza di un rapporto particolare tra loro, segnatamente l'intento di agire a detrimento dell'istante; neppure corrisponde al vero che il Pretore e lo stesso legale dell'istante avrebbero gestito a suo tempo una cancelleria in comune;
che, in tali circostanze, l’istanza che qui ci occupa, del tutto infondata e al limite del temerario, deve pertanto essere respinta con accollo all’istante di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta:
I. L’istanza di ricusa 14 agosto 2002 della __________ è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 880.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 900.--), da anticiparsi dalla parte ricusante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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