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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.73
Data decisione, Autorità: 28.06.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Questione della pretesa nullità del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento, già decisa dall’autorità di vigilanza nella procedura di differimento del fallimento
Incarto n. 14.2022.73
Lugano 28 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.3662 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 agosto 2021 dalla
CO 1
contro
RE 1, __________ (rappresentata dal suo amministratore unico, RA 1)
giudicando sul reclamo del 9 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 giugno 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 19 agosto 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75 oltre a interessi e spese.
B. Con decisione del 27 ottobre 2021, il Pretore ha decretato il fallimento della convenuta dal 28 ottobre 2021 alle ore 10:00.
C. In accoglimento del reclamo presentato dalla convenuta l’8 novembre 2021, questa Camera ha annullato il fallimento con sen-tenza 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 e rinviato la causa al Pretore per nuovo giudizio, previa reiterata citazione delle parti.
D. Alla nuova udienza di discussione dinanzi al Pretore del 30 marzo 2022, si è presentata la sola convenuta, che si è opposta all’istanza in base agli argomenti anticipati con scritto del 7 marzo 2022.
E. Con decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione di fallimento giusta l’art. 173 cpv. 2 LEF e ha sottoposto all’autorità di vigilanza – la scrivente Camera – la questione dell’eventuale nullità del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento emessi nell’esecuzione alla base dell’istanza di fallimento.
F. Mediante sentenza 15.2022.45 del 27 aprile 2022, questa Camera ha accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento non sono nulli. Il 18 maggio 2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dalla RE 1 contro la sentenza cantonale (decisione 5A_335/2022).
G. Statuendo con decisione del 2 giugno 2022 il Pretore ha nuovamente dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
H. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 giugno 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento e l’assegnazione di spese e ripetibili a carico del Cantone Ticino. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 17 giugno. Presentato già il 9 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso in esame, la reclamante ribadisce che sia il precetto esecutivo fatto spiccare dall’istante, sia la successiva comminatoria di fallimento sono nulli, e che i magistrati cantonali avrebbero potuto accertarlo interpellando la polizia cantonale o la Procura pubblica ticinese o zurighese, a conferma che al momento della pretesa notifica del precetto esecutivo il suo amministratore unico era detenuto nel carcere Limattal di Dietikon. Produce anche una dichiarazione della Posta secondo cui “nessuno ha firmato la presa in consegna dell’atto esecutivo [si presume la comminatoria di fallimento] numero __________”.
2.2 Orbene, l’assenza di nullità degli atti esecutivi in questione è già stata accertata da questa Camera con sentenza del 27 aprile 2022, passata in giudicato dopo che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dalla convenuta (v. sopra ad F). Non è dunque possibile riesaminare la questione. Fondato su quest’unico motivo, il reclamo va di conseguenza respinto.
2.3 Per mera abbondanza, va ricordato che l’assenza di firma della persona che ha preso in consegna la comminatoria di fallimento sull’atto stesso o su una ricevuta non è di rilievo, perché è richiesta e prevista solo la firma dell’agente notificatore nella rubrica “visto di notificazione” della comminatoria di fallimento, come avvenuto in concreto (v. doc. E accluso al reclamo; sentenza 14.2021.178 citata sopra ad C, consid. 2). E l’eventuale vizio di notifica del precetto esecutivo è stato sanato dal mancato inoltro di un ricorso entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF a contare dalla comunicazione della comminatoria di fallimento.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa procedura.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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