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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.7
Data decisione, Autorità: 24.06.2022, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo extragiudiziale. Stralcio del reclamo
Incarto n. 14.2022.7
Lugano 24 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 290/2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 9 settembre 2021 dall’
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1 (ora patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 gennaio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2020 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione a convalida del sequestro n. __________, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 105'029.– oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 e di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019;
che statuendo con sentenza del 4 gennaio 2022 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza presentata il 9 set-tembre 2021 dall’escutente e rigettato in via provvisoria, come ri-chiesto limitatamente a fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019, l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 250.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2022 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che il 2 febbraio 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;
che il 20 giugno 2022 la nuova patrocinatrice della reclamante ha comunicato alla Camera, con copia alla controparte, che le parti avevano raggiunto un accordo extragiudiziale e chiesto di stralciare la causa, ponendo le spese processuali a carico della reclamante, compensate le ripetibili, come pattuito dalle parti;
che con la conclusione dell’accordo extragiudiziale, il cui contenuto non è stato comunicato alla Camera, la procedura di reclamo è da considerare senza oggetto, anche perché la reclamante ha dichiarato il proprio disinteresse;
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che le spese e ripetibili vanno ripartite come convenuto dalle parti, con il rilievo che non si poneva comunque questione di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che la tassa per la presente decisione va fissata in base alla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200) in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e pertanto la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. Fatta salva un’even-tuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato, di fr. 150.–, le è restituita.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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