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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.37
Data decisione, Autorità: 22.06.2022, CEF
Titolo: Fallimento. Accettazione di una controproposta transattiva dell’istante fatta all’udienza in assenza del convenuto. Onere della prova
CO 1
Incarto n. 14.2022.37
Lugano 17 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.81 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 25 gennaio 2022 da
CO 1
contro
RE 1RE 1
giudicando sul reclamo del 30 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 25 gennaio 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'661.65 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 25 febbraio 2022 è comparso il solo istante, che non ha accettato la proposta transattiva formulata dal convenuto nel suo scritto del 22 febbraio 2022, ma ha esposto una controproposta, secondo cui la procedura sarebbe rimasta sospesa fino al 29 aprile 2022, data entro la quale RE 1 avrebbe dovuto versare fr. 6'000.–, il saldo riconosciuto al 31 dicembre 2022 in fr. 11'600.– dovendo essere saldato entro quest’ultimo termine, oltre a fr. 100.– per la tassa di giudizio, fermo restando che in caso d’inosservanza dei termini il fallimento sarebbe stato pronunciato senza ulteriori formalità a semplice istanza di parte. Al convenuto è stato fissato un termine di dieci giorni per comunicare l’accettazione della controproposta o documentare il pagamento dell’intera somma posta in esecuzione, in difetto di che il fallimento sarebbe stato pronunciato senza ulteriori formalità.
C. Statuendo con decisione del 22 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha accertato che entro il termine impartitogli RE 1 non aveva accettato la transazione né pagato il suo debito e ne ha quindi dichiarato il fallimento dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di aver accettato la proposta transattiva il 2 marzo 2022. Entro il termine assegnatogli, con scritto del 2 maggio 2022 CO 1 ha osservato di non aver ricevuto l’accettazione della sua controproposta né alcun versamento da parte del reclamante.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 30 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 aprile 2022 durante le ferie pasquali ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 56 n. 2 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27 aprile. Presentato il 31 marzo 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 In virtù dell’art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono sì avvalersi di fatti nuovi verificatisi prima della decisione di fallimento. Devono però dimostrarli. Orbene, il reclamante non ha provato di avere effettivamente spedito la sua accettazione per posta A il 2 marzo 2022 e in ogni caso la stessa non risulta essere giunta al Pretore aggiunto. Incombeva a RE 1 assicurarsi che il suo scritto fosse arrivato alla Pretura. Non ha d’altronde prodotto l’e-mail del 23 marzo 2022, che in ogni caso sarebbe stata tardiva. Egli ha infatti ritirato il verbale il 7 marzo 2022 (act. VIII) per cui il termine d’accettazione di dieci giorni è scaduto già il 17 marzo. In queste circostanze, si può prescindere dall’esaminare l’efficacia giuridica della (pretesa) e-mail.
2.2 In mancanza di prova della tempestiva accettazione della controproposta, il cui onere gravava sul convenuto che se ne voleva avvalere (art. 8 CC), la pronuncia del fallimento senza ulteriori formalità dopo la scadenza del termine di dieci giorni impartito al convenuto è ineccepibile e conforme all’avvertenza contenuta nel verbale d’udienza (sopra ad B).
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
Le spese processuali relative al giudizio odierne sono poste a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegna un’indennità, non avendo la stessa formulato una richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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