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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2016.129
Data decisione, Autorità: 20.02.2018, PENAL
Titolo: Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato (alla guida del motoveicolo) alla velocità di 146 km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 km/h
Incarto n. 72.2016.129
Lugano, 20 febbraio 2018/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 103/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 5 maggio 2016 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo BMW __________ targato TI __________, alla velocità di 151 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 71 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico __________, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 15:21.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
-- a pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e dopo __________;
-- al testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr. e il verbale d’interrogatorio PS 5.5.2016 dell’imputato a pag. 3, si aggiunge gravi dopo feriti e si corregge 151 km/h con 146 km/h nonché 71 km/h con 66 km/h.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con una pena pari al minimo edittale, ossia di 12 mesi integralmente sospesi e la copertura delle tasse e spese;
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, e 47 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 5.5.2016, a __________, direzione sud, circolato alla guida del motoveicolo BMW __________, targato TI __________, alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 146 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.- (millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.
5.1. Le note professionali 9.2.2018 e 20.2.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fino al 31.12.2017 fr. 650.85
spese fino al 31.12.2017 fr. 29.00
onorario dall’1.1.2018 fr. 435.00
spese dall’1.1.2018 fr. 98.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 54.40
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 41.05
totale fr. 1'308.30
5.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'308.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 79.20
fr. 779.20
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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