AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2021.167
Data decisione, Autorità: 13.06.2022, IICCA
Titolo: Azione di chiamata in causa, mandato di progettazione e direzione lavori, responsabilità per negligente superamento del preventivo
Incarto n. 12.2021.167
Lugano 13 giugno 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione (azione di chiamata in causa) 1° giugno 2015 da
AP 1 () AP 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
con cui gli attori hanno chiesto, nel caso di una loro soccombenza nella causa inc. OR.2014.43 della medesima Pretura che li vedeva opposti alla G__________ Sagl, la condanna della convenuta al pagamento di quanto da loro eventualmente dovuto alla suddetta società, fino a un massimo di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha respinto con decisione 4 ottobre 2021;
appellanti gli attori con atto di appello del 3 novembre 2021, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 22 dicembre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Verso l’inizio del 2013 i coniugi AP 2 e AP 1 (qui di seguito anche detti “committenti”) hanno appaltato alla N__________ SA le opere da capomastro per l’edificazione della loro nuova abitazione di , sulla base dell’offerta e capitolato d’appalto di cui al doc. A/2 nell’inc. OR.2014.43, che prevedeva una mercede di fr. 285'845.- (da cui dedurre uno sconto di fr. 14'292.25 e a cui poi aggiungere fr. 21'724.22 a titolo di IVA all’8%, per complessivi fr. 293'276.97). Le parti hanno successivamente concordato che la G Sagl subentrasse nel contratto in qualità di appaltatrice al posto della N__________ SA. La progettazione e la direzione lavori sono state affidate alla AO 1 (ora in liquidazione, qui di seguito anche solo “DL”), avente l’ing. R__________ quale amministratore unico.
B. Dopo ultimazione dell’opera la G__________ Sagl ha chiesto ai committenti il pagamento di fr. 66'844.60 quale saldo della sua mercede (corrispondente alla differenza fra la mercede complessiva finale, già inclusiva di sconti del 5% e del 2% e dell’IVA all’8%, pari a fr. 456’844.60, e gli acconti già versati, pari a fr. 390'000.-), che questi si sono tuttavia rifiutati di pagare a fronte dell’importante superamento del preventivo, del mancato completamento dei lavori e dell’esistenza di alcuni difetti (doc. B-D nell’inc. OR.2014.43).
C. Con petizione 28 novembre 2014 la G__________ Sagl ha convenuto in giudizio AP 2 e AP 1, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014 (saldo della mercede di cui sopra, escluso lo sconto supplementare del 2%), rilevando in sintesi che l’aumento della mercede prevista nell’offerta era dovuta all’aumento dei quantitativi utilizzati e che la liquidazione finale è stata discussa e accettata sia dalla DL che dai committenti (inc. OR.2014.43). Il 15 gennaio 2015 i convenuti hanno contestato la petizione e postulato in via riconvenzionale il pagamento di fr. 64'174.40 per difetti dell’opera. La relativa procedura ha seguito il suo corso ed è culminata con l’accoglimento integrale della petizione dell’impresa edile e l’accoglimento solo parziale (limitatamente a fr. 2'974.40) della pretesa riconvenzionale dei committenti.
D. Contestualmente al predetto scritto del 15 gennaio 2015, i committenti hanno altresì presentato un’azione di chiamata in causa chiedendo che, nella denegata ipotesi di un accoglimento anche solo parziale della petizione avversa, la PI 1 fosse condannata a rifondere loro quanto eventualmente dovuto alla G__________ Sagl, fino a un massimo di fr. 76'167.95 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2014 (art. 82 CPC). Ciò a fronte della sua asserita carente gestione del cantiere (negligenze nel controllo delle prestazioni, nella verifica delle misure, nella richiesta di preventivi per le possibili opere accessorie o supplementari nonché nelle informazioni dovute alla committenza sulla composizione e sull’aumento dei costi), che ha condotto a un importante superamento del preventivo da lei allestito. Quest’ultima istanza è stata accolta dal Pretore aggiunto con decisione 6 maggio 2015 con assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere la causa, sicché AP 2 e AP 1 hanno presentato la petizione 1° giugno 2015 avverso la PI 1, rubricata al separato incarto OR.2015.20 qui in oggetto.
E. Con risposta 18 settembre 2015 la AO 1 si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, sostenendo di non aver commesso alcuna negligenza e che il controllo dei costi non era contemplato nel suo contratto, bensì era seguito direttamente dai committenti, che pure si erano occupati personalmente dei contatti con la banca finanziatrice, della richiesta di alcune offerte e della sottoscrizione dei relativi contratti con gli artigiani e avevano preso autonomamente alcune decisioni architettoniche. Per la convenuta, il subentro della G__________ Sagl nelle opere da capomastro ha comportato un adeguamento verso l’alto dell’offerta iniziale a fr. 308'481.-, mentre l’ulteriore aumento dei costi è stato causato da supplementi e imprevisti dei quali i committenti erano perfettamente consapevoli.
F. Con replica 19 ottobre 2015 e duplica 20 novembre 2015 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.
G. A fine giugno 2017, la AO 1 è stata sciolta per decisione assembleare. La società è pertanto entrata in fase di liquidazione, che perdura tutt’ora.
H. Dopo l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente a quella dell’inc. OR.2014.43 per quanto riguarda le prove comuni) e la produzione (l'11 e il 21 febbraio 2020) degli allegati conclusivi scritti, con decisione 4 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, con relativo aggravio della tassa di giustizia (fr. 1'200.-), delle spese (fr. 250.-) e delle ripetibili (fr. 7’000.-) a carico degli attori in solido fra loro.
I. Con appello 3 novembre 2021 gli attori si sono aggravati contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
J. Con risposta 22 dicembre 2021 la convenuta si è opposta al gravame postulandone l’integrale reiezione, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
E considerato
in diritto:
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 4 ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 22 dicembre 2021 dell’appellata.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. In presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto; difatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore (IICCA del 3 aprile 2019, inc. 12.2018.6, consid. 6 e riferimenti). Le argomentazioni degli appellanti verranno pertanto esaminate solamente nella misura in cui rispettano i principi summenzionati.
Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha innanzitutto stabilito l’applicabilità alla fattispecie delle regole del mandato e in particolare dell’art. 398 cpv. 2 CO (responsabilità della convenuta per il superamento dei costi di costruzione). Richiamati i relativi presupposti dell’inadempimento contrattuale della mandataria, del pregiudizio per il mandante e del nesso causale fra l’inadempimento e il danno, nonché la prova peritale esperita nel parallelo inc. OR.2014.43, il giudice di primo grado ha osservato che il superamento del preventivo non è imputabile alla G__________ Sagl (che deve vedersi corrisposta la propria mercede, come concluso nella parallela procedura inc. OR.2014.43), bensì è stato causato dalla negligenza della AO 1 (incaricata, oltre che della progettazione definitiva, anche dell’allestimento del capitolato d’offerta, della direzione lavori e delle liquidazioni). Posto che i maggiori costi sono stati in parte dovuti anche a opere supplementari richieste dai committenti medesimi (per cui il preteso importo di fr. 76’167.95 non può in ogni caso corrispondere al danno), la convenuta ha effettivamente allestito un capitolato lacunoso, che sottostimava i quantitativi necessari per le singole posizioni (ciò che era peraltro evincibile dalle liquidazioni e dai bollettini a regia trasmessile dall’impresa edile). Sennonché gli attori non hanno dimostrato il danno da loro subito. Il primo giudice ha ricordato che, in caso di superamento del preventivo, il pregiudizio del mandante viene definito come danno alla fiducia (“Vertrauensschaden”), ossia dipendente dalla fiducia che questi riponeva nell’attendibilità del preventivo; egli risulta danneggiato nella misura in cui, qualora fosse stato a conoscenza dell’erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione derivante dall’aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti superino le sue possibilità economiche. In tal senso, considerato che un maggior valore della costruzione dev’essergli imputato quale vantaggio nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno risarcibile non corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione, calcolato quale differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore oggettivo della costruzione e l’utilità soggettiva che essa ha per il committente. Ciononostante, nella fattispecie, l’istruttoria non ha permesso di accertare né il valore oggettivo delle opere eseguite dall’impresa, né il loro valore soggettivo per i committenti. D’altronde, l’immobile così come richiesto dai committenti poteva essere realizzato solo con i costi supplementari (non preventivati) che sono poi risultati nella fattura finale; detti costi erano dunque soggettivamente utili per i medesimi, che godono del plus valore del loro immobile e non subiscono dunque alcun danno. Il Pretore aggiunto ha inoltre osservato che, malgrado i committenti abbiano genericamente dichiarato nei loro interrogatori che avrebbero rinunciato a tutti o a una parte dei lavori supplementari, essi non l’hanno dimostrato. In primo luogo, non hanno indicato a quali specifici lavori avrebbero rinunciato, a quali condizioni, in quale ordine di priorità e per quali importi, né l’istruttoria ha permesso di accertare i costi di ciascuna singola opera supplementare. In secondo luogo, i committenti hanno sempre ricevuto dalla DL le richieste di acconto, avevano il diretto controllo dell’andamento del credito di costruzione e davano alla banca gli ordini di pagamento, per cui dovevano essere a conoscenza dell’importante superamento del preventivo già in corso di esecuzione dell’opera. Malgrado ciò, non hanno in quel frangente sollevato obiezioni, sicché le opere supplementari devono ritenersi da loro commissionate. Infine, il primo giudice ha anche respinto l’ulteriore pretesa degli attori di rifusione del danno di fr. 4'000.- quale costo per l’eliminazione del difetto della ruggine, in quanto sollevata tardivamente solo in sede di conclusioni scritte.
Ora, nella fattispecie è stato assodato che la AO 1, per il tramite delling. R__________, era incaricata della progettazione e della direzione lavori, ivi compresi il controllo delle fatture e le liquidazioni. Il Pretore aggiunto ha parimenti accertato l’esistenza di sue negligenze (v. sopra consid. 3), per cui tutte le pagine del gravame (in particolare p. 4-9) volte a sottolineare le sue manchevolezze, senza spiegare perché ciò dovrebbe avere un’influenza sul giudizio impugnato, non contengono censure ricevibili.
Gli appellanti criticano poi il primo giudice per aver negato la dimostrazione del loro danno.
5.1 In particolare, essi osservano di avere già in corso d’opera sollevato dei dubbi sul superamento dei costi, che non sono stati seriamente considerati né dalla DL, né dall’impresa edile (cfr. doc. 13-15 e 17-19 di cui all’inc. OR.2014.43). Inoltre, essi ritengono di avere sufficientemente dimostrato con i loro interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 32-33 e 35-36) che, qualora fossero stati informati dell’importante superamento del loro budget di fr. 311'000.- (aumento complessivo: fr. 168'509.75), avrebbero rinunciato a certe opere supplementari, come alla cantinetta per i vini, alla piscina o a una modifica del suo posizionamento e all’allungamento del cunicolo sotterraneo, dando priorità alle opere necessarie per terminare l'edificazione della propria abitazione rimanendo nel budget da loro previsto.
Dette censure, carenti di confronto con il giudizio pretorile, sono tuttavia irricevibili per insufficiente motivazione (art. 310 e 311 CPC), e non avrebbero comunque potuto condurre a una modifica del giudizio di prima sede. Innanzitutto, gli appellanti non negano di essere stati consapevoli del superamento dei costi; pur non conoscendo magari l’entità esatta dell’aumento, la semplice manifestazione di perplessità o della volontà di effettuare dei controlli non può ritenersi sufficiente; qualora essi non fossero stati disposti ad accettare il superamento e avessero inteso modificare il piano dei lavori o le opere previste, la buona fede avrebbe loro imposto di manifestare chiaramente le proprie intenzioni e sollevare delle contestazioni. Ciò che non risulta essere stato fatto. L’impugnativa del resto non fa altro che confermare l’assunto pretorile secondo cui gli stessi non hanno nemmeno indicato con la sufficiente precisione (ancor prima che dimostrato) a quali opere avrebbero rinunciato, con quale priorità e per quali importi; essa non rinvia a determinati passaggi degli allegati introduttivi ove sarebbero state esposte sufficienti allegazioni, e cita dapprima soltanto la cantina dei vini, il cunicolo e il posizionamento della piscina (con costi complessivi di fr. 32'983.-), per poi sottolineare invece che i committenti avrebbero sicuramente rinunciato a tutti i lavori supplementari non compresi nel capitolato per un costo complessivo di fr. 111'499.50, per cui il danno totale da loro subito ammonterebbe a questo importo e ai rimanenti fr. 57'010.25 derivanti dalla sottostima del capitolato (fr. 168'509.75 - fr. 111'499.50). Neppure i loro interrogatori peraltro forniscono la necessaria chiarezza. Ma vi è di più. Con il loro gravame, gli appellanti omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione indipendente pretorile relativa alla quantificazione del danno da fiducia (“Vertrauensschaden”) e al loro dovere di lasciarsi imputare il valore soggettivo delle opere realizzate. Al riguardo, l’impugnativa è pertanto integralmente inammissibile.
5.2 Infine, gli appellanti rimproverano al giudice di primo grado di avere a torto respinto la loro pretesa di risarcimento del danno di fr. 4'000.- (difetto della ruggine), giacché essi con lo scambio degli allegati introduttivi (e in particolare con l’azione di chiamata in causa), oltre ad aver postulato la condanna della DL al pagamento del cosiddetto "Vertrauensschaden", hanno anche evidenziato l'insufficiente controllo dei lavori eseguiti e alcune scelte perlomeno discutibili operate dalla stessa, fra cui rientrerebbe anche il difetto alla piscina. Ritengono pertanto che la loro domanda di giudizio debba forzatamente estendersi anche alla suddetta pretesa di fr. 4'000.-.
La censura è destituita di fondamento. Come già osservato dal primo giudice (e ancora una volta non considerato nel gravame), gli attori con la petizione (nonché con la replica e con le conclusioni) hanno limitato la propria domanda all’eventuale risarcimento che sarebbero stati tenuti a rifondere alla G__________ Sagl (fino a un massimo di fr. 76'167.95, ovvero all’importo azionato da quest’ultima a titolo di mercede per i lavori eseguiti), e ciò a fronte della sua responsabilità per l’importante superamento del preventivo, ovvero senza estenderla a pretese indipendenti avverso la DL per difetti dell’opera. L’accenno generico al carente controllo del cantiere e alla presenza di difetti dell’opera negli allegati scritti introduttivi (ove peraltro la questione della ruggine non figura) non può certo bastare.
Visto quanto sopra, l’appello deve essere dichiarato irricevibile e non avrebbe in ogni caso potuto mutare l’esito del giudizio impugnato, che dev’essere pertanto confermato.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 76'167.95, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG e dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Le spese processuali ammontano a fr. 3'000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dei minimi tariffali onde tener conto del poco dispendio occorso alla parte appellata nella formulazione della risposta all’appello (di sole 3 pagine) sono fissate in fr. 2'200.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 3 novembre 2021 di AP 2 e AP 1 è irricevibile.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico degli appellanti in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 2’200.- per ripetibili di seconda sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster