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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.93
Data decisione, Autorità: 14.06.2022, ICCA
Titolo: Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
Incarto n. 11.2022.93
Lugano 14 giugno 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2022.780 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 febbraio 2022 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 29 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19 maggio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1965) cittadino bosniaco, e AO 1 (1967) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio D__________ (27 settembre 2007) alla madre (riservato il diritto di vista paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 780.– mensili, oltre l'assegno familiare, fino a settembre 2023 e di fr. 740.–, oltre l'assegno familiare da ottobre 2023 fino alla maggiore età rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale e non ha stabiliti contributi di mantenimento fra i coniugi. Egli ha inoltre vietato al marito di avvicinarsi fino al 30 novembre 2022 ad una distanza inferiore ai 300 metri alla moglie. Le spese processuali di complessivi fr. 3000.– sono poste per un terzo a carico dell'istante per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1770.– per ripetibili ridotte.
B. Il 29 maggio 2022 AP 1 si è rivolto a questa Camera indicando di non essere “d'accordo con la decisione”, di opporsi all'affidamento del figlio alla sola madre, di non accettare il diritto di visita “come deciso dal giudice”, di contestare il divieto di avvicinamento e di non essere in grado di versare il contributo alimentare. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
C. Il 9 giugno 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione a:
– ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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