AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.511
Data decisione, Autorità: 27.12.2021, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Il verbale di apertura delle offerte non costituisce decisione impugnabile
Incarto n. 52.2021.511
Lugano 27 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Matteo Cassina, vicepresidente
assistito dalla vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2021 della
RI 1
contro
il verbale di apertura delle offerte del 15 dicembre 2021 redatto dalla Fondazione CO 1 di __________ nell'ambito del concorso pubblico per l'aggiudicazione della fornitura e della posa di cucine e relativi elettrodomestici occorrenti alla nuova casa per anziani e centro polivalente di __________;
ritenuto, in fatto
che il 4 novembre 2021 la Fondazione CO 1 di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa di cucine e relativi elettrodomestici occorrenti alla nuova casa per anziani e centro polivalente di __________ (FU 200/2021 pag. 4 segg.);
che l'avviso di gara, al punto 1.4. prevedeva che:
le offerte devono pervenire in busta chiusa con la dicitura esterna obbligatoria "NON APRIRE: Concorso QIC - Q072 - CUCINE E LAVANDERIE" all'indirizzo Fondazione CO 1 c/o Casa di Riposo __ […]. Le offerte pervenute oltre il termine indicato e/o senza dicitura esterna NON saranno tenute in considerazione e comportano l'esclusione dal concorso. Consegna di persona: può essere effettuata entro il termine summenzionato, dietro rilascio di ricevuta, all'indirizzo indicato al punto 1.2;
che il committente ha aperto le quattro offerte pervenute il 15 dicembre 2021 alle ore 14:00; nel verbale di apertura delle stesse, accanto al nominativo della concorrente RI 1 ha apposto la dicitura "NO" nella casella "rispetto condizioni d'inoltro offerta" e ha annotato "*documentazione priva dell'intestazione richiesta" nello spazio dedicato al prezzo offerto;
che contro il verbale di apertura dell'offerta, ricevuto per posta elettronica, la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la propria offerta rientri integralmente nella distinta di apertura delle offerte e che il verbale sia corretto stralciando la dicitura "*documentazione priva dell'intestazione richiesta"; essa postula pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che l'insorgente sostiene che il proprio gerente ha consegnato personalmente la documentazione al committente in una busta di cartone su cui figurava unicamente la propria ragione sociale, RI 1, e utilizzata per proteggere da fattori metereologici la busta contenuta al suo interno munita, questa, della dicitura esterna obbligatoria richiesta dal bando di concorso; ciò basterebbe per rispettare la prescrizione di gara;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510);
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) il gravame può essere evaso da un giudice unico;
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;
che secondo l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:
a) il bando di concorso della commessa;
b) la decisione sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e;
c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;
d) l'esclusione dalla procedura;
e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;
che questo puntuale elenco degli atti soggetti a ricorso permette di individuare le tappe salienti che caratterizzano la gara di appalto, dando nel contempo precisi punti di riferimento circa lo svolgimento della procedura concorsuale sia ai concorrenti sia al committente; fissando chiaramente quali decisioni sono impugnabili, si evitano continui e disordinati interventi di ricorso suscettibili di paralizzare ripetutamente il procedimento, da un lato, e si garantisce ai concorrenti la facoltà di far valere le proprie contestazioni nel contesto di un unico gravame rivolto contro la decisione cronologicamente più vicina alla violazione eccepita, dall'altro (Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 56 segg.);
che il Tribunale cantonale amministrativo ha sposato le tesi della dottrina maggioritaria, che per evitare continui arresti della procedura concorsuale suggerisce di considerare decisioni autonomamente impugnabili solo quelle puntualmente indicate nella legge, dando modo ai concorrenti di far valere le proprie contestazioni contro violazioni ravvisate posteriormente alla scadenza dei termini di impugnazione del bando nel contesto di un gravame rivolto contro l'esclusione dell'offerente o l'aggiudicazione, rispettivamente l'interruzione o l'annullamento della procedura (STA 52.2012.178 dell'8 maggio 2012, 52.2013.553 del 25 febbraio 2014);
che con l'apertura delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto il nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post (Carron/ Fournier, op. cit., pag. 7 segg.);
che, in sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante tale operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste contenenti le offerte e, all'occorrenza, del preventivo, dalla lettura degli importi offerti, rispettivamente prospettati, e da una prima verifica sommaria degli atti pervenuti; il rapporto ha valore probatorio e garantisce il rispetto del principio della trasparenza, il quale a sua volta assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 23 segg.);
che tuttavia i verbali di apertura delle offerte non sono impugnabili (STA 52.2011.246 del 7 giugno 2011);
che il ricorso interposto dalla RI 1 va quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse pubbliche (art. 72 LPAmm);
che resta inteso che la ricorrente potrà riproporre le sue censure non appena il committente l'avrà formalmente esclusa dalla procedura o avrà emanato una decisione di aggiudicazione includendo nella medesima tale provvedimento;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster