AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.7
Data decisione, Autorità: 13.06.2022, CEF
Titolo: Misure conservative. Ricorso contro la decisione dell’UE di non prendere in custodia la licenza di condurre del veicolo pignorato o il veicolo stesso
Incarto n. 15.2022.7
Lugano 13 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 gennaio 2022 della
RI 1 (rappresentata dalla RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dell’attestato di carenza di beni (ACB) n. __________ emesso il 9 settembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) nei confronti di PI 1 per fr. 2'000.05, il 23 settembre 2021 la RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione (cui è stato attribuito il n. __________) in virtù dell’art. 149 cpv. 3 LEF, domandando altresì all’organo esecutivo di procedere al pignoramento dell’autoveicolo “Fiat Panda” di proprietà del debitore, immatricolato nel 2011 con il n. __________.
B. Il 16 novembre 2021 l’UE ha quindi pignorato il veicolo in questione, stimandone il valore in fr. 3'000.–. Nel verbale di pignoramento emesso il 14 gennaio 2022 l’Ufficio ha inoltre indicato che “quanto pignorato viene lasciato in custodia del debitore sotto sua responsabilità a norma di legge” e che PI 1 “è a carico dell’assistenza sociale, impignorabile ai sensi dell’art. 92 cpv.1 LEF, non ha nessun altra entrata, pignoramento eseguito su richiesta precisa del creditore procedente”.
C. Il 19 gennaio 2022 la RI 1 ha chiesto all’organo esecutivo di realizzare il veicolo pignorato e con ricorso dello stesso giorno domanda di far ordine all’UE di sequestrarne immediatamente la licenza di circolazione. Preso atto che il debitore è a carico dell’assistenza, la ricorrente richiede pure nel memoriale di ricorso dove e con chi vive PI 1.
D. Con osservazioni del 21 gennaio 2022 l’Ufficio chiede alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
E. Mediante replica del 25 gennaio l’insorgente ribadisce sostanzialmente le proprie conclusioni ricorsuali.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di pignoramento emesso il 14 gennaio 2022, il ricorso presentato il 19 gennaio 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Stante l’esito dell’odierno giudizio (sotto, consid. 3.2 e 4), non occorre soffermarsi oltre su tale aspetto. Va ad ogni modo rilevato che la RI 1 aveva menzionato la RA 1 quale sua patrocinatrice già nella domanda d’esecuzione sfociata nel rilascio dell’ACB sulla base del quale ha poi chiesto il proseguimento dell’esecuzione giusta l’art. 149 cpv. 3 LEF, ragione per cui si può partire dal presupposto ch’essa ha conferito regolare procura alla sua rappresentante.
3.1 Giusta l’art. 98 LEF, il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio (cpv. 1). Le altre cose mobili possono invece essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta (cpv. 2). Questi oggetti devono però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento (cpv. 3).
Per ottenere dall’ufficio d’esecuzione la presa in consegna dei beni mobili pignorati o sequestrati il creditore deve giustificare che la misura cautelare è necessaria a garantire i propri diritti esecutivi. Deve in altri termini rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’eccezione al principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2020.81 del 27 ottobre 2020, consid. 4.1; 15.2020.93 del 29 gennaio 2021, consid. 2.2).
3.2 Nel caso in rassegna, la ricorrente si limita ad asserire che il debitore potrebbe danneggiare o trafugare il veicolo pignorato, senza tuttavia rendere verosimile una minaccia per i suoi interessi, fermo restando inoltre che la misura da essa proposta, ovvero la presa in custodia della sola licenza di circolazione, neppure sarebbe in grado d’impedire che l’escusso danneggi o trafughi l’au-tovettura. In mancanza d’indizi di rischio di trafugamento o di deprezzamento del bene pignorato, non si giustifica dunque di applicare l’eccezione prevista dall’art. 98 cpv. 3 LEF, motivo per cui, sotto questo profilo, il ricorso si rivela infondato.
Per quanto attiene alle domande circa l’abitazione e i membri dell’economia domestica del debitore, a prescindere dal fatto che tali quesiti devono essere posti in prima battuta all’UE anziché all’autorità di vigilanza mediante un ricorso, nelle proprie osservazioni l’organo esecutivo ha fornito delle risposte che la ricorrente non ha contestato nella replica. Da questo punto di vista, il ricorso risulta pertanto senza oggetto (art. 24b cpv.1 LPR).
Stante l’esito del giudizio odierno, si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza al debitore, cui il ricorso non è stato comunicato.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione alla RA 1,
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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